IL DIRETTORE GENERALE

  Visti  gli  artt.  8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n.  269
convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326  che istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data
20 settembre  2004,  n.  245  recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina
del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004
al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'ufficio centrale di
bilancio presso il Ministero della salute;
  Vista  la  determinazione  del  16 settembre  2004  concernente  lo
svolgimento  delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco, che e'
assicurato dagli uffici di livello dirigenziale non generale;
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinameito  del  personale  dell'Agenzia  italiana  del farmaco
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 149
del 29 giugno 2005;
  Visto  il  decreto  legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  8  della  legge 24 dicembre 1993, n. 537 concernente
interventi  correttivi di finanza pubblica e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 recante norme
sulla classificazione nella fornitura dei medicinali;
  Vista  la  legge  14 dicembre  2000,  n.  376  recante  norme sulla
disciplina  della  tutela  sanitaria delle attivita' sportive e della
lotta contro il doping;
  Vista  la  determinazione 29 ottobre 2004 dell'Agenzia italiana del
farmaco,   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  - supplemento ordinario n. 259 del 4 novembre 2004, recante
le   note   AIFA   2004  (Revisione  delle  note  CUF)  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87 convertito nella legge
26 luglio 2005, n. 149;
  Visto  l'art.  14  del  decreto  legislativo 29 maggio 2001, n. 283
relativo  alla  rezione  in  doppia  lingua  delle  etichette  e  dei
foglietti illustrativi dei farmaci;
    Visto  il  parere  relativo  ai  prodotti  medicinali  contenenti
macrogol  come principio attivo espresso dalla commissione consultiva
tecnico  scientifica nelle riunioni del 14 - 15 dicembre 2004, del 15
-  16 febbraio 2005, 15 - 16 marzo 2005, 12 - 13 aprile 2005 e del 17
- 18 maggio 2005;
  Visti,  in  particolare,  i  criteri  stabiliti  dalla  commissione
consultiva  tecnico  scientifica per la classificazione ai fini della
fornitura  dei  suddetti  prodotti  medicinali nonche' le indicazioni
terapeutiche  determinate  sia  per le confezioni classificabili come
medicinali  senza  obbligo  di  prescrizione medica che per quelle da
classificare come medicinali soggetti a prescrizione medica;
  Considerato  che  secondo  tali  criteri  sono  classificabili come
medicinali  non  soggetti  a prescrizione medica ai sensi dell'art. 3
del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 solo le confezioni
con indicazioni terapeutiche limitate al «Trattamento di breve durata
della  stitichezza  occasionale»  e con caratteristiche che risultino
congrue  a  queste  indicazioni  e che cioe' contengano una quantita'
totale di principi attivi <= 10 g per ciascuna unita' posologica e un
numero  di  unita'  posologiche  <= 20 oppure una quantita' totale di
principi attivi <= 20 g per ciascuna unita' posologica e un numero di
unita'  posologiche  <=  10  o, se non confezionate in singole unita'
posologiche,  una  quantita'  totale di principi attivi <= 200 g ed a
condizione che non siano destinate ad uso esclusivamente pediatrico
  Considerato  altresi'  che secondo gli stessi criteri le confezioni
diverse  da quelle sopra descritte sono da classificare ai fini della
fornitura  come  medicinali  soggetti  a prescrizione medica ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 e che le
relative  indicazioni  terapeutiche  sono  da riformulare come segue:
«Trattamento   della   stitichezza»   e/o  «Condizioni  cliniche  che
richiedono  uno  svuotamento  completo  dell'intestino  crasso  (e.g.
preparazione pre-operatoria, indagini diagnostiche, etc.)»;
  Ritenuto  altresi'  necessario  l'adeguamento  degli stampati delle
diverse  confezioni  in  ragione  della  loro classificazione ai fini
della  fornitura e della ridefinizione delle indicazioni terapeutiche
stabilita dalla Commissione consultiva tecnico scientifica;
  Visto  l'allegato  che  costituisce parte integrante della presente
determinazione;

                               Adotta
                     la seguente determinazione:

                               Art. 1.
                            Applicazione

  1)  La  presente  determinazione  si applica ai prodotti medicinali
contenenti macrogol come principio attivo.
  2)   Le  disposizioni  relative  alla  modifica  delle  indicazioni
terapeutiche  e  all'adeguamento  del riassunto delle caratteristiche
del  prodotto,  del  foglio  illustrativo  e  dell'etichettatura  (di
seguito   «stampati»)   si   applicano   esclusivamente  ai  prodotti
medicinali che sono autorizzati unicamente nel territorio nazionale.
  3)  Le  disposizioni  relative  alla  classificazione ai fini della
fornitura  si  applicano  senza  le  limitazioni di cui al precedente
comma ed entrano in vigore con le modalita' specificate al successivo
art. 4.
  4) Le confezioni sospese sono adeguate alla presente determinazione
al  momento  dell'entrata  in  vigore  della determinazione di revoca
della sospensione.