LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante
disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale
dei titoli azionari, e successive modificazioni ed, in particolare,
l'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
ai sensi del quale la Commissione delibera le norme concernenti la
propria organizzazione ed il proprio funzionamento;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento
dell'Istituto, adottato con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994,
resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 25 novembre 1994;
Visto il regolamento del personale della CONSOB, approvato con
delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002, resa esecutiva con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2002;
Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilita'
della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, adottato con
delibera n. 10359 dell'11 dicembre 1996 e reso esecutivo con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 1997;
Visto l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, ai
sensi del quale il trattamento dei dati sensibili da parte di
soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che
possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalita' di
rilevante interesse pubblico perseguite, e l'articolo 20, comma 2,
del medesimo decreto, ai sensi del quale nei casi in cui una
disposizione di legge specifica la finalita' di rilevante interesse
pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili,
il trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di
operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne
effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita'
perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in
conformita' al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati
personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del
medesimo decreto;
Visto l'articolo 21, comma 1, del sopra citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai sensi del quale il trattamento
di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici e' consentito solo
se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichi le finalita' di rilevante interesse pubblico
del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili,
e l'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto, ai sensi del quale la
disposizione dell'articolo 20, comma 2, si applica anche al
trattamento dei dati giudiziari;
Vista la Parte II del medesimo decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, intitolata «Disposizioni relative a specifici settori»,
nella quale sono indicate finalita' di rilevante interesse pubblico
che rendono ammissibile il trattamento di dati sensibili e giudiziari
da parte di soggetti pubblici;
Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati
personali in data 21 dicembre 2005 recante autorizzazione n. 7/2005
al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati,
di enti pubblici economici e di soggetti pubblici;
Ravvisata la necessita' di provvedere all'individuazione dei tipi
di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili, ai sensi
dell'articolo 20, comma 2, e dell'articolo 21, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nell'ambito dei trattamenti di
dati personali effettuati per le finalita' di interesse pubblico
individuate dalla legge;
Ritenuto di individuare analiticamente nelle tabelle allegate le
operazioni effettuate dalla Consob che possono spiegare effetti
maggiormente significativi per l'interessato, con particolare
riguardo alle operazioni di comunicazione a terzi, di diffusione e di
trasferimento di dati personali all'estero ai sensi dell'articolo 43
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Ritenuto, altresi', di indicare sinteticamente anche le
operazioni ordinarie che la Consob deve necessariamente svolgere per
perseguire le finalita' di rilevante interesse pubblico individuate
dalla legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
Considerato che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui
alle allegate tabelle e' stato verificato il rispetto dei principi e
delle garanzie previste dall'articolo 22 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla pertinenza,
non eccedenza e indispensabilita' dei dati sensibili e giudiziari
utilizzati rispetto alle finalita' perseguite, all'indispensabilita'
delle predette operazioni per il perseguimento delle finalita' di
rilevante interesse pubblico individuate dalla legge, nonche'
all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime
operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;
In conformita' al parere favorevole espresso in data 15 dicembre
2005 dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dagli
articoli 20, comma 2, 21, comma 2, e 154, comma 1, lettera g), del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Delibera:
E' adottato il regolamento recante l'individuazione dei tipi di
dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili ai sensi
dell'articolo 20, comma 2, e dell'articolo 21, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione
dei dati personali. Il regolamento consta di 4 articoli e di 10
tabelle allegate.
La presente delibera e l'annesso Regolamento saranno trasmessi
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti di
competenza e saranno pubblicati nel bollettino della Consob e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 febbraio 2006
Il presidente: Cardia