LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
    Vista  la  legge 7 giugno 1974, n. 216, conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  8 aprile  1974,  n.  95,  recante
disposizioni  relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale
dei  titoli  azionari, e successive modificazioni ed, in particolare,
l'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
ai  sensi  del  quale la Commissione delibera le norme concernenti la
propria organizzazione ed il proprio funzionamento;
    Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico
delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
    Visto   il   Regolamento   di   organizzazione   e  funzionamento
dell'Istituto,  adottato  con  delibera n. 8674 del 17 novembre 1994,
resa  esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 25 novembre 1994;
    Visto  il  regolamento  del personale della CONSOB, approvato con
delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002, resa esecutiva con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2002;
    Visto  il  regolamento  per  l'amministrazione  e la contabilita'
della  Commissione nazionale per le societa' e la borsa, adottato con
delibera  n. 10359 dell'11 dicembre 1996 e reso esecutivo con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 1997;
    Visto  l'articolo 20,  comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003,  n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, ai
sensi  del  quale  il  trattamento  dei  dati  sensibili  da parte di
soggetti  pubblici  e'  consentito  solo  se  autorizzato da espressa
disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che
possono  essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalita' di
rilevante  interesse  pubblico  perseguite, e l'articolo 20, comma 2,
del  medesimo  decreto,  ai  sensi  del  quale  nei  casi  in cui una
disposizione  di  legge specifica la finalita' di rilevante interesse
pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili,
il trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di
operazioni  identificati  e  resi pubblici a cura dei soggetti che ne
effettuano  il  trattamento,  in  relazione alle specifiche finalita'
perseguite  nei  singoli  casi  e  nel  rispetto  dei principi di cui
all'articolo  22,  con  atto  di  natura  regolamentare  adottato  in
conformita' al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati
personali  ai  sensi  dell'articolo  154,  comma  1,  lettera g), del
medesimo decreto;
    Visto   l'articolo 21,   comma   1,   del  sopra  citato  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai sensi del quale il trattamento
di  dati  giudiziari da parte di soggetti pubblici e' consentito solo
se  autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del
Garante  che  specifichi le finalita' di rilevante interesse pubblico
del  trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili,
e l'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto, ai sensi del quale la
disposizione   dell'articolo 20,   comma   2,  si  applica  anche  al
trattamento dei dati giudiziari;
    Vista  la  Parte  II  del  medesimo decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, intitolata «Disposizioni relative a specifici settori»,
nella  quale  sono indicate finalita' di rilevante interesse pubblico
che rendono ammissibile il trattamento di dati sensibili e giudiziari
da parte di soggetti pubblici;
    Visto  il  provvedimento  del  Garante per la protezione dei dati
personali  in  data 21 dicembre 2005 recante autorizzazione n. 7/2005
al  trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati,
di enti pubblici economici e di soggetti pubblici;
    Ravvisata la necessita' di provvedere all'individuazione dei tipi
di  dati  sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili, ai sensi
dell'articolo 20,  comma  2, e dell'articolo 21, comma 2, del decreto
legislativo  30 giugno  2003,  n. 196, nell'ambito dei trattamenti di
dati  personali  effettuati  per  le  finalita' di interesse pubblico
individuate dalla legge;
    Ritenuto  di individuare analiticamente nelle tabelle allegate le
operazioni  effettuate  dalla  Consob  che  possono  spiegare effetti
maggiormente   significativi   per   l'interessato,  con  particolare
riguardo alle operazioni di comunicazione a terzi, di diffusione e di
trasferimento  di dati personali all'estero ai sensi dell'articolo 43
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
    Ritenuto,   altresi',   di   indicare   sinteticamente  anche  le
operazioni  ordinarie che la Consob deve necessariamente svolgere per
perseguire  le  finalita' di rilevante interesse pubblico individuate
dalla  legge  (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
    Considerato  che  per  quanto concerne tutti i trattamenti di cui
alle  allegate tabelle e' stato verificato il rispetto dei principi e
delle  garanzie  previste  dall'articolo 22  del  decreto legislativo
30 giugno  2003, n. 196, con particolare riferimento alla pertinenza,
non  eccedenza  e  indispensabilita'  dei dati sensibili e giudiziari
utilizzati  rispetto alle finalita' perseguite, all'indispensabilita'
delle  predette  operazioni  per  il perseguimento delle finalita' di
rilevante   interesse   pubblico  individuate  dalla  legge,  nonche'
all'esistenza  di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime
operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;
    In  conformita' al parere favorevole espresso in data 15 dicembre
2005 dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dagli
articoli 20,  comma  2,  21, comma 2, e 154, comma 1, lettera g), del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
                               Delibera:
    E'  adottato  il regolamento recante l'individuazione dei tipi di
dati  sensibili  e  giudiziari  e  di  operazioni eseguibili ai sensi
dell'articolo 20,  comma  2, e dell'articolo 21, comma 2, del decreto
legislativo  30 giugno  2003, n. 196, Codice in materia di protezione
dei  dati  personali.  Il  regolamento  consta  di 4 articoli e di 10
tabelle allegate.
    La  presente  delibera  e l'annesso Regolamento saranno trasmessi
alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri per gli adempimenti di
competenza  e  saranno pubblicati nel bollettino della Consob e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 8 febbraio 2006
                                                Il presidente: Cardia