IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Vista  la direttiva comunitaria 2001/19/CE del Parlamento europeo e
del   Consiglio,  del  14  maggio  2001  che  modifica  la  direttiva
comunitaria 93/16/CEE, relativa alla libera circolazione dei medici e
di  reciproco  riconoscimento  dei loro diplomi, certificati ed altri
titoli;
  Visto  il  decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 in attuazione
della  direttiva  n. 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri  titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 277 in attuazione della direttiva 2001/19/CE;
  Visto  il  titolo  IV,  capo  I,  del citato decreto legislativo 17
agosto  1999,  n. 368, relativo alla Formazione specifica in medicina
generale;
  Considerato,  in  particolare,  che  il  comma  2  dell'art. 25 del
rinnovellato   decreto  legislativo  del  17  agosto  1999,  n.  368,
stabilisce  che  le regioni e le province autonome emanano ogni anno,
entro  il  28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione al corso
triennale   di   formazione   specifica   in  medicina  generale,  in
conformita'  ai  principi  fondamentali  definiti dal Ministero della
salute, per la disciplina unitaria del sistema;
  Acquisito  l'avviso  favorevole del Coordinamento interregionale in
sanita'  espresso  con  lettera  in  data  5  gennaio  2006, prot. n.
A00GRT/4306/125.010.002.003;
  Vista  la  proposta di ripartizione della quota del Fondo sanitario
nazionale  per  il finanziamento del corso di formazione specifica in
medicina   generale   predisposta   dalla  direzione  generale  della
programmazione  sanitaria  con  nota  del  23 novembre 2005, n. prot.
29353;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Bandi e contingenti
  1.  Le  regioni  e le province autonome emanano ogni anno, di norma
entro il termine di cui all'art. 25, comma 2, del decreto legislativo
n.  368  del  1999,  in  relazione  alle  proprie  esigenze  ed  alle
necessita'  formative evidenziate nelle rilevazioni dei fabbisogni, i
bandi  di  concorso per l'ammissione ai corsi triennali di formazione
specifica  in  medicina  generale.  I  bandi  contengono,  tutti,  le
medesime  disposizioni,  concordate  tra  le  regioni  e  le province
autonome.
  2.  I  contingenti  numerici da ammettere annualmente ai corsi sono
determinati,  entro  il  31  ottobre  di  ogni  anno, dalle regioni e
province  autonome nell'ambito delle risorse disponibili e dei limiti
concordati  con  il  Ministero  della  salute.  La determinazione dei
contingenti  consegue  ad  una  previsione  triennale del fabbisogno,
effettuata  sulla  base  delle  effettive  esigenze, correlate sia al
numero  degli  iscritti  alle  graduatorie  regionali per la medicina
convenzionata   ancora   non   occupati,   sia  alle  previsioni  dei
pensionamenti  dei  medici  in  servizio  ed alla verifica delle zone
carenti  e  relativi  posti disponibili, in base al rapporto ottimale
previsto dagli accordi nazionali vigenti.