IL DIRIGENTE
             del servizio politiche del lavoro di Torino
  Visto  l'art. 2545-septiesdecies del codice civile, come modificato
dal   decreto   legislativo  17  gennaio  2003,  n.  6,  che  assegna
all'autorita'  di  vigilanza  la  facolta'  di sciogliere le societa'
cooperative  e  gli  enti  mutualistici,  che non perseguono lo scopo
mutualistico  o  non  sono in condizione di raggiungere gli scopi per
cui  sono  stati  costituiti o che per due anni consecutivi non hanno
depositato  il  bilancio  d'esercizio  o  non  hanno compiuto atti di
gestione;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300, che ha
attribuito  al  Ministero  delle attivita' produttive le funzioni e i
compiti   statali   in   materia   di   sviluppo  e  vigilanza  della
cooperazione;
  Vista  la  convenzione  sottoscritta  il  30  novembre  2001 tra il
Ministero  delle  attivita'  produttive  e  il Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali,  che ha conservato in via transitoria alle
direzioni   provinciali  del  lavoro  le  competenze  in  materia  di
vigilanza  della  cooperazione,  svolte per conto del Ministero delle
attivita' produttive;
  Esaminati  il  verbale ispettivo del 30 aprile 2005 e il verbale di
accertamento  del  26  novembre  2005, nonche' la documentazione agli
atti  di  questa  direzione  provinciale,  dai  quali  risulta che la
sottoelencata  societa' cooperativa trovasi nelle condizioni previste
dall'art.  2545-septiesdecies  del codice civile, nonche' dai decreti
ministeriali  del 17 luglio 2003 in materia di nomina del commissario
liquidatore;
  Considerato  che  il  decreto  direttoriale  del  6  marzo  1996 ha
decentrato  alle  direzioni  provinciali  del  lavoro  l'adozione del
provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore;
  Espletata la procedura di comunicazione dell'avvio del procedimento
di  scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, di cui agli
articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Considerato  che  alla  data odierna non sono pervenute opposizioni
all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, ne' domande
tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;
                               Decreta
lo  scioglimento,  senza  nomina  del liquidatore, ai sensi dell'art.
2545-septiesdecies  del  codice  civile, della sottoindicata societa'
cooperativa:
    «PCSI - Piccola societa' cooperativa servizi informatici a r.l.»,
con sede legale in Torino, via Paisiello n. 65, costituita per rogito
notaio  dott.  Mario Sicignano in data 4 ottobre 2001, partita IVA n.
08299280019, pos. prov. n. 7312.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Torino, 21 febbraio 2006
                                   Il dirigente del servizio: Martino