IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto

    Vista  la  legge  5 giugno  1962,  n.  616, sulla sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
    Vista  legge  28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni,
recante  riordino  della  legislazione  in  materia  portuale,  ed in
particolare  l'art.  3  che  attribuisce  la competenza in materia di
sicurezza  della  navigazione  al  Comando  generale  del Corpo delle
capitanerie di porto;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni  pubbliche  ed  in particolare l'art. 4 relativo alle
attribuzioni dei dirigenti;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004,
n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  ed in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni
del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005,
n.  134,  concernente  regolamento  recante  disciplina  per  le navi
mercantili  dei  requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di
merci  pericolose  ed  in  particolare il Capo V recante disposizioni
relative ad imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi;
    Considerato  che  l'art.  29,  comma  2,  del  citato decreto del
Presidente  della  Repubblica  6 giugno 2005, n. 134, prevede che gli
imballaggi,  grandi imballaggi e contenitori intermedi siano conformi
alle prescrizioni del codice IMDG;
    Considerato  che  l'art.  32, commi 5 e 6, del citato decreto del
Presidente  della  Repubblica  6 giugno  2005,  n. 134, prevede che i
modelli  del  rapporto  di prova e del certificato di approvazione di
imballaggi,  grandi imballaggi e contenitori intermedi siano definiti
ed approvati dall'Amministrazione;
    Ritenuto   necessario,   al   fine   di  consentire  la  corretta
applicazione  del  codice  IMDG  e,  quindi,  garantire  il  regolare
svolgimento  dei  traffici,  determinare  alla luce delle norme sopra
richiamate  le attribuzioni di competenza degli organismi autorizzati
all'approvazione  di  imballaggi,  grandi  imballaggi  e  contenitori
intermedi;
    Ritenuto  inoltre necessario, in applicazione del citato art. 32,
commi  5  e  6,  procedere  alla  definizione dei modelli relativi al
rapporto  di  prova  ed al certificato di approvazione di imballaggi,
grandi imballaggi e contenitori intermedi;

                              Decreta:
                               Art. 1.
       Attribuzioni di competenza degli Organismi autorizzati
    1.  Le  attribuzioni di competenza degli Organismi autorizzati ai
sensi  dell'art.  30  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
6 giugno  2005,  n.  134,  in  materia di approvazione di imballaggi,
grandi   imballaggi   e   contenitori   intermedi  sono  definite  in
conformita' a quanto riportato in allegato 1.