IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
  Visti  l'art.  25 della legge 28 luglio 1984, n. 398 e l'art. 9 del
decreto   ministeriale   30 settembre   1989,   n.  334,  recante  il
regolamento  per  l'esecuzione  del  codice  di procedura penale, che
demandano   al   Ministro   della  giustizia  l'individuazione  delle
comunita'  terapeutiche  o  di  riabilitazione  per  l'affidamento di
imputati  tossicodipendenti sottoposti alla misura dell'arresto nella
propria abitazione o in altro luogo di privata dimora;
  Visto  l'art.  116  del  decreto  del  Presidente della Repubblica,
9 ottobre  1990,  n.  390,  portante  il  testo  unico delle leggi in
materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope,
prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di
tossicodipendenza,  che  prevede l'istituzione degli albi regionali e
provinciali  degli  enti  ausiliari  che  gestiscono strutture per la
riabilitazione  e  il  reinserimento  sociale dei tossicodipendenti e
stabilisce  la necessita' dell'iscrizione all'albo medesimo affinche'
le sedi delle comunita' possano essere utilizzate per il collocamento
di imputati agli arresti domiciliari;
  Visti  i  propri decreti 7 giugno 2000 e 27 gennaio 2005, emessi ai
sensi  dell'art.  96,  comma  6,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
  Visto  il  parere  espresso dalla competente commissione, in ordine
agli   elementi   tecnico-organizzativi  delle  strutture  che  hanno
richiesto  l'iscrizione  nell'albo  indicato, relativo in particolare
alla  condizione  giuridica  e la tipologia organizzativa di ciascuna
comunita';  all'epoca  di costituzione ed alla continuita' del lavoro
svolto  nel settore del recupero dei tossicodipendenti; all'esistenza
di  eventuali  precedenti convenzioni con enti od organismi pubblici;
all'eventuale  esperienza  acquisita  nel  campo  dell'affidamento di
imputati   agli  arresti  domiciliari;  alla  valutazione  comunicata
dell'ente regione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  comunita'  terapeutiche o di riabilitazione, ad integrazione di
quelle previste nei decreti 7 giugno 2000, 27 gennaio 2005 e 8 giugno
2005, sono individuate come segue:
    1)  Cooperativa  di  solidarieta'  «Ama  -  Aquilone  cooperativa
sociale a r.l.» per le sedi di:
      «Ama»,  contrada  Collecchio  n.  19  -  Castel di Lama (Ascoli
Piceno) per trenta tossicodipendenti;
      «Aquilone»,  contrada  Valle Orta n. 121 - Appignano del Tronto
(Ascoli Piceno) per dicianove tossicodipendenti;
      «Augusto Agostani», strada Vicinale Schiavoni n. 11 - Spinetoli
(Ascoli Piceno) per tredici madri tossicodipendenti con figli;
    2)  «Comunita'  In  Dialogo»,  via  San  Rocco,  2  -  Trivignano
(Frosinone) per sette posti;
    3)  Associazione «Casa Famiglia S. Francesco», sede legale e sede
operativa in Gemini di Ugento (Lecce), via A. D'Amato s.n.; cinque in
forma residenziale e semiresidenziale, rispettivamente per ventidue e
otto posti, nei confronti di utenti di sesso maschile;
    4)  «Centro Accoglienza Istituto Suore Buon Pastore», sede legale
via Carlo Urbino, 23 - Crema; sede operativa v. San Francesco n. 16 -
Varazze (Savona) per ventiquattro posti letto per adulti;
    5) Comunita' terapeutica «Vecchio Borgo», localita' Ciosso n. 6 -
Motta  San Giovanni (Reggio Calabria); in forma semiresidenziale, per
quindici posti.
      Roma, 29 dicembre 2005
                                                Il Ministro: Castelli