IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

                           di concerto con

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto  legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive
integrazioni  e  modificazioni,  e  in  particolare l'art. 15, che ha
dettato  disposizioni  circa  il rimborso delle spese sostenute dallo
Stato per istruttoria e controlli;
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
24 gennaio 1994 che, ai sensi dell'art. 19 del codice postale e delle
telecomunicazioni   approvato   con   decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ha stabilito le misure del rimborso
degli  oneri  sostenuti  dall'amministrazione  per prestazioni rese a
terzi;
  Visto  il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000,
n.  73, con il quale sono state poste le regole inerenti alle licenze
individuali nell'ambito dei servizi postali e, in particolare, l'art.
5 in materia di contributi;
  Visto  il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000,
n.  75,  con  il  quale  sono  state  poste  le  regole inerenti alle
autorizzazioni   generali  nell'ambito  dei  servizi  postali  e,  in
particolare, l'art. 5 in materia di contributi;
  Visto  il  decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
20 aprile  2000,  «Contributi  per  le  licenze  individuali e per le
autorizzazioni generali concernenti l'offerta al pubblico dei servizi
postali»,  e  in  particolare, l'art. 7, che dispone la rivalutazione
dei contributi secondo il tasso programmato d'inflazione;
  Visto  il  decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con
il   Ministro   dell'economia   e   delle  finanze  4 novembre  2002,
«Rivalutazione  dei  contributi  inerenti alle licenze individuali ed
alle autorizzazioni generali nell'ambito dei servizi postali»;
  Accertato  il  tasso  programmato di inflazione per gli anni 2003 e
2004, che, come riportato nei Documenti di programmazione economica e
finanziaria  riferiti  agli  anni  2003/2006  e  2004/2007,  e' pari,
rispettivamente, a 1,4% e 1,7%;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                            Rivalutazione
  1. Dal 1° gennaio 2006:
    a) i  contributi  di cui al comma 1 ed al comma 2 dell'art. 1 del
decreto   20 aprile   2000,   citato  nelle  premesse,  sono  fissati
rispettivamente, in Euro 551,00 e in Euro 110,00;
    b) i  contributi  di  cui  all'art.  2 del decreto 20 aprile 2000
citato  nelle premesse, sono fissati, rispettivamente, in Euro 275,00
per  la  prima  sede  operativa  e  in  Euro 110,00 per ciascuna sede
propria o di mandatari;
    c) i  contributi  di  cui  ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto
20 aprile 2000, citato nelle premesse, sono fissati, rispettivamente,
in Euro 275,00 e in Euro 110,00;
    d) i  contributi  di  cui  all'art. 4 del decreto 20 aprile 2000,
citato  nelle premesse, sono fissati, rispettivamente, in Euro 275,00
per  la  prima sede operativa e in Euro 110,00 per ciascuna ulteriore
sede propria o di mandatari.