Introduzione

   Il  presente  provvedimento  contiene istruzioni rivolte ad alcune
categorie  di liberi professionisti ed alle societa' di revisione per
l'applicazione  degli  obblighi  antiriciclaggio  loro estesi in base
alla legge e alle disposizioni regolamentari.

   L'estensione della regolamentazione antiriciclaggio e' tesa, da un
lato,  a  prevenirne  il  coinvolgimento  involontario  in  attivita'
economiche   criminali   e,   d'altro   lato,   ad   assicurarne   la
collaborazione  attiva  attraverso l'individuazione e la segnalazione
di operazioni di natura sospetta.

   La  base  normativa  e'  costituita  dal  decreto  legislativo  20
febbraio  2004,  n.  56,  emanato per assicurare il recepimento della
direttiva  del Consiglio delle Comunita' europee n. 91/308/CEE del 10
giugno  1991, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione europea n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001.

   L'Ufficio   adotta   disposizioni   applicative  della  disciplina
antiriciclaggio,  sentite  le  competenti  autorita'  di vigilanza di
settore e le amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 8, comma
6, del decreto legislativo n. 56 del 2004 e delle norme contenute nel
regolamento  adottato  con  il  decreto  del Ministro dell'economia e
delle finanze del 3 febbraio 2006.

   Il  presente  provvedimento  specifica il contenuto degli obblighi
applicabili  ai  liberi  professionisti e alle societa' di revisione,
con  particolare  riguardo  alle  modalita'  di  identificazione  dei
clienti,   alla   conservazione   documentale,   alla  rilevazione  e
segnalazione  delle  operazioni  sospette, nonche' all'istituzione di
misure  di controllo interno e di formazione. Per consentire una piu'
agevole   ricostruzione  del  quadro  normativo  di  riferimento,  il
provvedimento  richiama anche le principali disposizioni che regolano
la materia.


                               PARTE I

                Definizioni e ambito di applicazione


   1. Definizioni

   Nel presente provvedimento si adottano le definizioni seguenti:

    a)  "legge  antiriciclaggio":  il decreto legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197
e successive modificazioni;
    b) "decreto": il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;
    c)  "regolamento":  il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze   del   3   febbraio   2006   in   materia   di  obblighi  di
identificazione,    conservazione    delle    informazioni   a   fini
antiriciclaggio  e segnalazione delle operazioni sospette a carico di
avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, societa'
di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali,
previsto  dagli  articoli  3,  comma  2  del  decreto  legislativo 20
febbraio 2004, n. 56 recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in
materia  di  prevenzione  dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' illecite;
    d) "UIC": l'Ufficio italiano dei cambi;
    e)   "libero  professionista"  o  "professionista":  il  soggetto
iscritto   ai   relativi   collegi,  ordini,  albi  ed  elenchi  come
individuato  all'art.  2,  comma 1, lettere s) e t) del decreto anche
quando   svolge  l'attivita'  professionale  in  forma  societaria  o
associativa;
    f)  "societa'  di  revisione":  le  societa'  iscritte  nell'albo
speciale  previsto  dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58;
    g)  "cliente":  il  soggetto  al  quale  il libero professionista
presta  assistenza  professionale  in  seguito  al conferimento di un
incarico;
    h) "prestazione professionale": la prestazione fornita dal libero
professionista   che   si   sostanzia   nella  diretta  trasmissione,
movimentazione  o  gestione di mezzi di pagamento, beni o utilita' in
nome o per conto del cliente ovvero nell'assistenza al cliente per la
progettazione  o  realizzazione  della  trasmissione, movimentazione,
verifica  o  gestione  di mezzi di pagamento, beni o utilita' e della
costituzione,  gestione  o amministrazione di societa', enti, trust o
strutture analoghe;
    i)  "dati  identificativi":  il  nome e il cognome, il luogo e la
data  di  nascita,  l'indirizzo,  il codice fiscale e gli estremi del
documento  di  identificazione  o,  nel  caso  di soggetti diversi da
persona  fisica,  la  denominazione,  la  sede  legale  ed  il codice
fiscale;
    l)  "mezzi di pagamento": il denaro contante, gli assegni bancari
e  postali,  gli  assegni  circolari  e  gli  altri  assegni  a  essi
assimilabili   o  equiparabili,  i  vaglia  postali,  gli  ordini  di
accreditamento  o  di pagamento, le carte di credito e le altre carte
di  pagamento,  ogni  altro  strumento o disposizione che permetta di
trasferire  o  movimentare  o  acquisire,  anche  per via telematica,
fondi, valori o disponibilita' finanziarie.


   2.   Ambito   soggettivo  di  applicazione.  I  destinatari  della
disciplina

   Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano,
nello svolgimento della propria attivita' professionale:

    a)  ai  liberi  professionisti,  operanti  in  forma individuale,
associata o societaria;
    b) alle societa' di revisione.

   In  particolare,  gli  avvocati  e  i notai sono destinatari delle
disposizioni  antiriciclaggio  solo  quando,  in  nome o per conto di
propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o
immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o
nella realizzazione di operazioni riguardanti:

    a)  il  trasferimento  a  qualsiasi  titolo  di  beni  immobili o
attivita' economiche;
    b) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
    c)  l'apertura  o  la  gestione  di  conti  bancari,  libretti di
deposito e conti di titoli;
    d)  l'organizzazione  degli  apporti necessari alla costituzione,
alla gestione o all'amministrazione di societa';
    e)  la costituzione, la gestione o l'amministrazione di societa',
enti, trust o strutture analoghe.

   Le attivita' svolte dai professionisti nella qualita' di organi di
gestione,  amministrazione,  controllo  e  liquidazione  di societa',
enti,  trust  o  altre  strutture  analoghe  sono,  tuttavia, escluse
dall'ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio.

   Rimane,  comunque,  impregiudicato  per  i  componenti dei collegi
sindacali  dei  soggetti indicati nell'art. 2 del decreto il rispetto
degli obblighi di cui all'art. 10 della legge antiriciclaggio, ovvero
di   vigilare   sull'osservanza  delle  norme  antiriciclaggio  e  di
trasmettere  in  copia al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli
accertamenti  e  le  contestazioni del collegio sindacale concernenti
violazione   delle  norme  di  cui  al  capo  I  della  stessa  legge
antiriciclaggio.


   2.1 Ambito territoriale della disciplina

   Le   disposizioni   antiriciclaggio   si   applicano   ai   liberi
professionisti  abilitati ad operare in Italia, anche per l'attivita'
svolta   all'estero   che   sia   soggettivamente  od  oggettivamente
collegabile   al   territorio   italiano.   Non   si   applicano   ai
professionisti  stranieri  operanti  in  Italia  in  regime di libera
prestazione  di  servizi  in  conformita'  alla  relativa  disciplina
comunitaria.

   Le  disposizioni  antiriciclaggio  si  applicano  alle societa' di
revisione  aventi  sede  legale  in  Italia nonche' agli stabilimenti
italiani  di  societa'  di  revisione  aventi sede legale all'estero,
anche per l'attivita' ivi svolta.


   3.  Ambito  oggettivo  di applicazione. Gli obblighi applicabili I
liberi professionisti e le societa' di revisione devono:

    a) identificare i clienti;
    b) istituire l'archivio unico e registrare e conservare in esso i
dati identificativi dei clienti e le altre informazioni relative alle
prestazioni professionali eseguite;
    c) segnalare le operazioni sospette di cui all'art. 3 della legge
antiriciclaggio,  rispettando  gli  obblighi  di  riservatezza  delle
segnalazioni di cui alla stessa legge;
    d)  segnalare  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze le
violazioni dell'art. 1 della legge antiriciclaggio;
    e)  istituire misure di controllo interno, al fine di prevenire e
impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio.

   Inoltre, allo stesso fine di prevenire e impedire la realizzazione
di  operazioni  di  riciclaggio  i  liberi  professionisti assicurano
un'adeguata formazione dei dipendenti e collaboratori.

   Gli  obblighi  antiriciclaggio  si  applicano,  anche  nel caso di
attivita'  professionale  svolta  in forma associata o societaria, al
professionista  che  esegue  l'incarico, il quale ne risponde pure in
relazione  all'attivita'  svolta  con  l'ausilio  di  collaboratori o
dipendenti.

   Le   societa'   di  revisione  rispondono  dell'adempimento  degli
obblighi  predetti  anche  per  l'attivita'  svolta  con l'ausilio di
collaboratori o dipendenti.


                              PARTE II

                     Identificazione dei clienti


   1. Presupposti e momento dell'identificazione

   L'identificazione   consiste  nella  verifica  dell'identita'  del
cliente  e  del soggetto per conto del quale egli eventualmente operi
nonche'  nell'  acquisizione  dei  loro  dati  identificativi  per la
conservazione nell'archivio unico.

   L'identificazione e' dovuta:

    a)  in  relazione a ogni prestazione professionale che comporti o
possa  comportare  la  trasmissione  o  la movimentazione di mezzi di
pagamento,  beni o utilita' di importo, anche frazionato, superiore a
€ 12.500;
    b)  in relazione alle operazioni il cui valore non e' determinato
o determinabile.

   Per  determinare  il  valore  della  prestazione  professionale  o
dell'operazione  non si tiene conto del compenso del professionista o
della   societa'   di  revisione.  La  percezione  del  compenso  per
l'attivita'  professionale  svolta  non  costituisce  di  per se' una
prestazione per la quale si applica l'obbligo di identificazione.

   Agli  stessi  fini  non  si  tiene  conto  della compensazione tra
attivita',   debiti  e  crediti,  altre  posizioni  o  operazioni  di
qualsiasi  natura di segno contrario relativi allo stesso cliente. In
tali  casi,  rileva il valore di ciascuna attivita', debito, credito,
operazione  o  posizione  e  non  il  valore  risultante  dalla  loro
compensazione.

   Per  l'individuazione  delle  operazioni  frazionate occorre avere
riguardo  al  compimento  di  piu' operazioni che, sebbene di importo
singolarmente  non  superiore  a  €  12.500,  siano ritenute parte di
un'operazione unitaria sotto il profilo economico di valore superiore
a  tale  importo  e che siano poste in essere nel tempo richiesto per
l'esecuzione del medesimo incarico.

   Per  quanto riguarda le operazioni indicate sopra alla lettera b),
costituiscono  in ogni caso operazioni di valore non determinabile la
costituzione,  la  gestione  o  l'amministrazione  di societa', enti,
trust  o  strutture  analoghe,  nonche'  gli  incarichi  di revisione
contabile,   di   tenuta   di  contabilita',  paghe  e  contributi  e
l'esecuzione  di  adempimenti  in  materia  di  lavoro,  previdenza e
assistenza.

   L'identificazione    del    cliente   e'   eseguita   al   momento
dell'accettazione dell'incarico.


   2. Contenuto dell'identificazione

   I  professionisti  e  le  societa'  di  revisione  acquisiscono  i
seguenti "dati identificativi":

    a)  per  le  persone fisiche: il nome e il cognome, il luogo e la
data  di  nascita,  l'indirizzo  della  residenza o del domicilio, il
codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione;
    b)   per   i   soggetti   diversi   dalle   persone  fisiche:  la
denominazione, la sede legale e il codice fiscale.

   I   clienti   forniscono  tutte  le  informazioni  necessarie  per
l'identificazione  e  quelle  richieste  dal  professionista  o dalla
societa'  di  revisione  per ottemperare agli obblighi previsti dalla
disciplina antiriciclaggio.

   All'atto  dell'identificazione  i clienti forniscono per iscritto,
sotto  la  propria  personale  responsabilita', tutte le informazioni
necessarie  per  l'identificazione  dei  soggetti per conto dei quali
operano.

   Per  i  soggetti  diversi  dalle  persone  fisiche,  e' necessario
verificare  l'esistenza  del  potere  rappresentativo  in  base  alla
documentazione  prodotta  dal  cliente.  A  tal fine, il cliente deve
consegnare  documentazione  ufficiale  (ad  esempio, visure camerali,
certificati  rilasciati  da  enti  competenti,  delibere consiliari o
assembleari)   dalla   quale  risultino  i  dati  identificativi,  il
conferimento   dei   poteri  di  rappresentanza  nonche'  ogni  altra
informazione    necessaria    per    l'adempimento   degli   obblighi
antiriciclaggio.


   3. Modalita' dell'identificazione

   Quando il conferimento dell'incarico e' compiuto congiuntamente da
piu'  clienti,  l'identificazione  e'  dovuta  per  ciascuno di essi.
Qualora   della  prestazione  professionale  siano  stati  incaricati
congiuntamente  piu'  professionisti, ciascuno di essi deve procedere
alla identificazione.

   Ai  fini  dell'identificazione  non  e'  possibile avvalersi delle
dichiarazioni  sostitutive  di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

   Ferma restando la responsabilita' del professionista, e' possibile
delegare,  occasionalmente  o  stabilmente,  l'acquisizione  dei dati
identificativi   ad  un  collaboratore  o  dipendente  del  quale  il
professionista stesso si avvale per lo svolgimento dell'attivita'.

   E'  necessario  rinnovare  l'identificazione  in  tutti i casi nei
quali, a causa di errori nell'acquisizione dei dati, incongruenza tra
i  dati  stessi  o  per qualsiasi altra circostanza, sussistano dubbi
sull'identita'  del  cliente  o del soggetto per conto del quale egli
opera.

   L'identificazione  puo'  essere  diretta,  indiretta  o a distanza
secondo  le  istruzioni  seguenti. Laddove non sussistano circostanze
particolari,   l'identificazione  deve  essere  effettuata  in  forma
diretta.

   Fermo  quanto previsto per il rinnovo dell'identificazione in caso
di  dubbio  sull'identita',  e'  in  ogni  caso  necessario procedere
all'identificazione  diretta  qualora si abbia motivo di ritenere che
l'identificazione   indiretta  o  a  distanza  non  sia  attendibile,
presenti   dei   rischi   in   termini   di   sicura   individuazione
dell'identita'  del  cliente ovvero non consenta l'acquisizione delle
informazioni necessarie.


   4. Identificazione diretta

   L'identificazione  diretta  e'  effettuata  alla  presenza  fisica
contestuale del cliente e del professionista, ovvero di un dipendente
o collaboratore di quest'ultimo o della societa' di revisione.

   La verifica dell'identita' del cliente e' effettuata sulla base di
un  documento valido per l'identificazione e non scaduto. Sono validi
per  l'identificazione i documenti d'identita' e di riconoscimento di
cui  agli artt. 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445  del  2000.  Per l'identificazione di soggetti non comunitari, in
assenza  di  uno  dei predetti documenti, si procede all'acquisizione
dei  dati  identificativi  attraverso  il passaporto o il permesso di
soggiorno.


   5. Identificazione indiretta

   L'identificazione puo' essere effettuata in forma indiretta, anche
senza la presenza fisica del cliente, nei casi seguenti:

    a)  il  cliente  e'  gia'  stato  identificato direttamente dallo
stesso  professionista  o  dalla  stessa  societa'  di  revisione  in
relazione ad altra attivita' professionale;
    b)  i  dati  identificativi  e le altre informazioni da acquisire
risultano  da  atti  pubblici,  scritture  private  autenticate  o da
documenti recanti la firma digitale ai sensi dell'art. 23 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  445  del  2000  e  successive
modificazioni;
    c)  i  dati  identificativi  e le altre informazioni da acquisire
risultano  da  dichiarazione dell'autorita' consolare italiana, cosi'
come  indicata nell'art. 6 del decreto legislativo 23 maggio 1997, n.
153;
    d)  i  dati  identificativi  e le altre informazioni da acquisire
risultano  da  attestazione  di  un  altro  professionista  o  di una
societa'  di  revisione  di  uno dei paesi membri dell'Unione Europea
che,  in  applicazione della normativa di recepimento della direttiva
2001/97/CE,  ha  identificato il cliente e i soggetti terzi per conto
dei quali opera.


   6. Identificazione a distanza

   Nello  svolgimento  dell'attivita'  a  distanza,  ovvero  senza la
presenza   fisica  contestuale  del  cliente  e  del  professionista,
l'identificazione  diretta  non  e' necessaria per i clienti ai quali
sia  stata  rilasciata  un'apposita attestazione, qualora il soggetto
attestante,  presso il quale i clienti siano gia' stati identificati,
rientri in una delle categorie seguenti:

    a) intermediari abilitati ai sensi dell'art. 4 del decreto';
    b)  enti  creditizi o enti finanziari di Stati membri dell'Unione
europea, cosi' come definiti nell'art. 1, lettere A) e B), nn. 2), 3)
e  4)  della  direttiva  2001/97/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 4 dicembre 20012;
    c)  banche  aventi  sede  legale  e  amministrativa  in paesi non
appartenenti all'Unione europea, purche' aderenti al Gruppo di azione
finanziaria  internazionale  (GAF1)  e  succursali  in  tali paesi di
banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI.

   In  nessun  caso l'attestazione puo' essere rilasciata da soggetti
che  non  hanno insediamenti fisici in alcun paese. Per "insediamento
fisico" si intende un luogo destinato allo svolgimento dell'attivita'
istituzionale,   con   stabile  indirizzo,  diverso  da  un  semplice
indirizzo   elettronico,  in  un  paese  nel  quale  il  soggetto  e'
autorizzato  a  svolgere  la  propria  attivita';  in  tale  luogo il
soggetto  deve  impiegare  una  o  piu'  persone  a tempo pieno, deve
mantenere   evidenze   relative  all'attivita'  svolta,  deve  essere
soggetto  ai  controlli  effettuati  dall'autorita' che ha rilasciato
l'autorizzazione ad operare.

   L'attestazione deve essere idonea a confermare che il soggetto che
deve  essere  identificato  e' lo stesso titolare di un conto o di un
rapporto presso l'intermediario attestante.


                              PARTE III

          Registrazione e conservazione delle informazioni


   1. Contenuto dell'obbligo

   I  professionisti e le societa' di revisione, negli stessi casi in
cui  sono tenuti ad identificare i clienti, provvedono a registrare e
conservare  nell'archivio  unico  di  cui  al paragrafo 3 le seguenti
informazioni :

    a) i dati identificativi del cliente e del soggetto per conto del
quale il cliente opera;
    b)  l'attivita' lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per
conto della quale agisce;
    c) la data dell'avvenuta identificazione;
    d)  la  descrizione  sintetica  della  tipologia  di  prestazione
professionale  fornita,  secondo le specifiche indicate nella tabella
di cui all'allegato A al presente provvedimento;
    e)  il  valore  dell'oggetto  della prestazione professionale, se
conosciuto.

   Per  le  prestazioni  professionali consistenti nella tenuta della
contabilita',  di  paghe  e  contributi,  nella revisione contabile e
nell'esecuzione  di  adempimenti  in  materia di lavoro, previdenza e
assistenza   e'   oggetto   di  registrazione  solo  il  conferimento
dell'incarico.   Per  tali  incarichi  e  adempimenti,  l'obbligo  di
registrazione  e  conservazione  non  si applica ai singoli movimenti
contabili o alle singole operazioni in cui essi si esplicano.

   Gli   avvocati  e  i  notai  procedono  alla  registrazione  delle
prestazioni  indicate  nella  tabella  di  cui  all'allegato  A.1  al
presente provvedimento sia quando le eseguono in nome o per conto del
cliente,  sia  allorche'  esse  consistano in attivita' di assistenza
nella loro progettazione e realizzazione.


   2. Modalita'

   Quando il conferimento dell'incarico e' compiuto congiuntamente da
piu'  clienti, gli obblighi di registrazione e conservazione dei dati
devono essere assolti nei confronti di ciascuno di essi.

   Qualora  della  prestazione  professionale  siano stati incaricati
congiuntamente   piu'  professionisti,  anche  del  medesimo  studio,
ciascuno  deve  procedere  alla  registrazione  nel  proprio archivio
unico.  Qualora si sia optato per l'archivio unico per l'associazione
o  societa'  di  professionisti  come  previsto  al  paragrafo  3, si
effettua   un'unica   registrazione  con  l'indicazione  di  tutti  i
professionisti  incaricati. La medesima disposizione si applica anche
alle societa' di revisione.

   I  professionisti e le societa' di revisione devono procedere alla
registrazione  tempestivamente  e  comunque  non  oltre il trentesimo
giorno  dal  compimento  dell'identificazione. Per i dati di cui alle
lettere  d)  ed  e)  del paragrafo precedente, il termine decorre dal
momento  nel quale si ha conoscenza, rispettivamente, della tipologia
di   prestazione   professionale  e  del  valore  dell'oggetto  della
prestazione.

   Nel caso in cui il professionista o la societa' di revisione debba
eseguire una prestazione professionale per un soggetto del quale gia'
dispone  dei  dati  identificativi  e  delle  altre  informazioni  da
acquisire  aggiornate,  e' sufficiente registrare nell'archivio unico
solo  le informazioni relative al nuovo incarico, entro il trentesimo
giorno dal momento dell'accettazione dell'incarico.

   Il  libero  professionista  o la societa' di revisione, qualora vi
sia  necessita'  di  modificare  i  dati  identificativi  e  le altre
informazioni  contenute  nell'archivio unico, vi procede entro trenta
giorni  dal  momento  in  cui  viene  a  conoscenza delle variazioni,
seguendo   le   procedure  di  rettifica  di  cui  all'allegato  B  e
conservando evidenza dell'informazione precedente.

   I  dati  e  le informazioni devono essere conservati nell'archivio
per dieci anni dalla conclusione della prestazione professionale.


   3. Archivio unico

   Le informazioni indicate nel paragrafo 1 della presente parte sono
conservate in un archivio unico per ogni professionista o societa' di
revisione.   L'archivio  unico  e'  istituito  appositamente  per  le
finalita'   di   cui   al  decreto,  al  regolamento  e  al  presente
provvedimento e tenuto secondo le disposizioni in essi contenute.

   I  professionisti  che svolgano l'attivita' professionale in forma
associata  o societaria possono tenere l'archivio in forma accentrata
nello  studio  o  ufficio.  E'  fatta  salva  la  facolta'  per  ogni
componente  l'associazione  o  la  societa'  di  formare  un  proprio
archivio.

   L'obbligo  di istituire l'archivio unico sussiste solo nel caso in
cui ci siano informazioni da registrare e conservare.


   4. Finalita' dell'archivio unico

   L'archivio  unico  e'  inteso ad assicurare la conservazione delle
informazioni  con  modalita'  accentrate,  standardizzate e uniformi.
Esso  e'  tenuto  in  modo  ordinato, assicurando la trasparenza e la
chiarezza delle informazioni, la facilita' della consultazione, della
ricerca e del trattamento dei dati.

   Le  registrazioni  sono  conservate  secondo  l'ordine cronologico
delle   prestazioni,   in   maniera  da  rendere  possibile  la  loro
ricostruzione storica.

   Le informazioni relative ai dati identificativi della clientela ed
alle  prestazioni  professionali  richieste  conservate nell'archivio
unico   sono  utilizzate  dai  professionisti  e  dalle  societa'  di
revisione  anche  per  l'individuazione  delle operazioni sospette da
segnalare all'UIC.

   Dette  informazioni  possono  essere  richieste  dall'UIC  per  le
necessita'   informative   connesse   alle   proprie   attivita'   di
approfondimento e analisi nei casi e nei modi previsti dalla legge.


   5. Tenuta dell'archivio unico

   L'archivio   unico   puo'  essere  tenuto  a  mezzo  di  strumenti
informatici  o  in  forma cartacea, secondo i criteri uniformi per la
registrazione  e  la  conservazione  delle  informazioni indicati nel
presente provvedimento e nell'allegato B.

   I  liberi professionisti e le societa' di revisione, obbligati, in
forza  di  altre  disposizioni  di legge o regolamentari, a tenere un
registro   della   clientela,  possono  avvalersi  dello  stesso  per
assolvere  agli  obblighi  di  conservazione,  purche'  tale registro
contenga  o  venga  completato con tutte le indicazioni richieste dal
presente provvedimento.


   6. Archivio unico informatico

   L'archivio  unico  informatico  deve  essere  tenuto  secondo  gli
standards  tecnici  di  cui  all'allegato  B. Esso deve consentire di
individuare  le  operazioni  frazionate  di  cui al paragrafo 1 della
parte II.

   I  professionisti  e  le  societa' di revisione possono affidare a
terzi  (ad  esempio:  altri  professionisti  o societa' di revisione,
associazioni  di  categoria,  centri  di  servizio)  la  tenuta  e la
gestione dell'archivio unico informatico, purche' sia loro assicurato
l'accesso  diretto  e  immediato  all'archivio stesso. Resta ferma la
responsabilita'  dei professionisti e delle societa' di revisione per
il rispetto degli obblighi di conservazione e registrazione.

   I   terzi  incaricati  tengono  gli  archivi  nel  rispetto  delle
disposizioni  del  codice in materia di protezione dei dati personali
ed in modo da assicurare la distinzione logica e la separazione delle
registrazioni  relative  a  ciascun titolare del trattamento dei dati
personali.   Osservano,  inoltre,  tutte  le  misure  necessarie  per
garantire  la segretezza delle informazioni nei confronti del proprio
personale incaricato.


   7. Archivio unico cartaceo

   L'archivio  unico  cartaceo  consiste  in  un  registro,  numerato
progressivamente   e  siglato  in  ogni  pagina  a  cura  del  libero
professionista   o   della   societa'   di  revisione  ovvero  di  un
collaboratore    o   dipendente   autorizzato   per   iscritto,   con
l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di
cui  e'  composto  il  registro  e  l'apposizione  della  firma delle
suddette persone.

   L'archivio unico cartaceo deve essere tenuto in maniera ordinata e
chiaramente leggibile, senza spazi bianchi e abrasioni.

   Per  le registrazioni nell'archivio unico cartaceo si osservano le
procedure di cui all'allegato B.


                              PARTE IV

          Rilevazione e segnalazione di operazioni sospette


   1. Principi e norme applicabili

   I  professionisti  e  le  societa' di revisione, nello svolgimento
della  propria attivita', valutano le operazioni compiute o richieste
dai  clienti  al  fine  di rilevare e segnalare all'UIC le operazioni
sospette di riciclaggio.

   L'obbligo  di  segnalazione  non  si  applica ai professionisti in
relazione  alle  informazioni  che essi ricevono da un loro cliente o
ottengono  riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione
giuridica  del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa
o  di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in
relazione    a    tale    procedimento,    compresa   la   consulenza
sull'eventualita'  di  intentare  o evitare un procedimento, ove tali
informazioni  siano  ricevute  o  ottenute  prima,  durante o dopo il
procedimento stesso.

   L'esenzione che precede si applica anche per i giudizi arbitrali o
per   la   risoluzione   di   controversie  innanzi  a  organismi  di
conciliazione previsti dalla legge.

   Le  esenzioni di cui ai capoversi precedenti non si applicano alle
societa' di revisione.

   La   materia  della  segnalazione  delle  operazioni  sospette  e'
regolata  dagli  artt.  3  e  3-bis  della legge antiriciclaggio, dal
regolamento e dal presente provvedimento.


   2. Esclusione della responsabilita'

   Le  segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti dell'art. 3
della  legge antiriciclaggio non costituiscono violazione di obblighi
di  segretezza e, se poste in essere in buona fede e per le finalita'
ivi  previste,  non comportano responsabilita' di alcun tipo (civile,
penale, amministrativa) per i liberi professionisti ovvero per i loro
dipendenti o collaboratori.

   Le  disposizioni  a garanzia del segnalante si estendono agli atti
connessi  alla  segnalazione  e  all'attivita' di approfondimento. In
particolare,    nessuna    responsabilita'   deriva   dall'esecuzione
dell'obbligo di sospendere le operazioni segnalate in ottemperanza di
apposito provvedimento dell'UIC.


   3. Valutazione dei rapporti con i clienti

   Ai   fini   dell'adempimento   degli  obblighi  di  rilevazione  e
segnalazione delle operazioni sospette, i professionisti si avvalgono
delle informazioni fornite nel corso dell'identificazione e di quelle
disponibili in virtu' dell'attivita' professionale prestata.

   Agli  stessi  fini i professionisti valutano complessivamente, nel
tempo,  i  rapporti  intrattenuti con i clienti, avendo riguardo alle
operazioni compiute o richieste nello svolgimento dell'incarico. Essi
individuano eventuali incongruenze rispetto alla capacita' economica,
alle attivita' svolte e al profilo di rischio di riciclaggio.

   Gli  obblighi  di  cui al presente paragrafo non si applicano alle
societa' di revisione.


   3.1. Profilo di rischio di riciclaggio

   Per  "rischio" si intende l'esposizione a fenomeni di riciclaggio.
La  valutazione  del  profilo di rischio si basa sulla conoscenza dei
clienti e tiene conto, in particolare, delle circostanze seguenti:

    a)    aspetti   oggettivi   concernenti,   in   particolare,   le
caratteristiche  delle attivita' svolte dai clienti, delle operazioni
da   essi   compiute   e  degli  strumenti  utilizzati  (ad  esempio:
interposizione  di  soggetti  terzi;  impiego di strumenti societari,
associativi o fiduciari suscettibili di limitare la trasparenza della
proprieta'  e  della  gestione;  utilizzo  di  denaro  contante  o di
strumenti al portatore);
    b)   aspetti   soggettivi   concernenti,   in   particolare,   le
caratteristiche  dei  clienti  (ad  esempio:  soggetti  insediati  in
localita'   caratterizzate   da   regimi  fiscali  o  antiriciclaggio
privilegiati, quali quelli individuati dal GAFI come non cooperativi;
soggetti dei quali e' noto il coinvolgimento in attivita' illecite).


   4. Operazioni sospette. Nozione e rilevazione

   E'  sospetta l'operazione che per caratteristiche, entita', natura
o  per  qualsivoglia  altra  circostanza  conosciuta  a ragione delle
funzioni  esercitate,  tenuto conto anche della capacita' economica e
dell'attivita'  svolta  dal  soggetto  cui  e'  riferita,  induca  il
professionista   incaricato   a   ritenere,  in  base  agli  elementi
disponibili, anche desumibili dall'archivio unico, e alle valutazioni
svolte  ai  sensi  dei  paragrafi 3 e 3.1, che il denaro, i beni o le
utilita'   oggetto  dell'operazione  possano  provenire  dai  delitti
previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale.

   Nell'individuazione delle operazioni sospette deve aversi riguardo
ai seguenti criteri generali:

    a) al coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati
in  Paesi  caratterizzati  da  regimi  privilegiati  sotto il profilo
fiscale o del segreto bancario ovvero in Paesi indicati dal GAFI come
non cooperativi;
    b)  a  operazioni  prospettate o effettuate a condizioni o valori
palesemente diversi da quelli di mercato. I valori espressi in misura
superiore   al  valore  risultante  applicando  sistemi  tabellari  e
coefficienti   di   moltiplicazione   previsti   dalla   legge,   non
costituiscono in se' valori palesemente diversi da quelli di mercato;
    c)  a  operazioni  che appaiono incongrue rispetto alle finalita'
dichiarate;
    d)  all'esistenza  di  ingiustificate  incongruenze rispetto alle
caratteristiche   soggettive   del   cliente   e   alla  sua  normale
operativita',  sia  sotto  il  profilo quantitativo, sia sotto quello
degli atti giuridici utilizzati;
    e)  al  ricorso  ingiustificato a tecniche di frazionamento delle
operazioni;
    f) all'ingiustificata interposizione di soggetti terzi;
    g)  all'ingiustificato  impiego  di denaro contante o di mezzi di
pagamento   non   appropriati  rispetto  alla  prassi  comune  ed  in
considerazione della natura dell'operazione;
    h)  al  comportamento  tenuto  dai  clienti,  avuto  riguardo tra
l'altro  alla  reticenza  nel  fornire  informazioni  complete  circa
l'identita'  personale,  la sede legale o amministrativa, l'identita'
degli  esponenti  aziendali,  dei partecipanti al capitale o di altri
soggetti  interessati  (quali  mandanti,  fiducianti,  disponenti  di
trust),  la  questione  per  la  quale  si  richiede l'intervento del
professionista e le finalita' perseguite ovvero l'indicazione di dati
palesemente falsi.

   In  applicazione dei predetti criteri generali, nell'allegato C si
indicano  alcuni  indicatori di anomalia cui occorre fare riferimento
nella  rilevazione  delle  operazioni  sospette.  Gli  indicatori non
costituiscono  un  riferimento esaustivo e di per se' sufficiente per
l'individuazione delle operazioni da segnalare. In conseguenza:

    a)  la  ricorrenza  di  comportamenti  descritti  in  uno  o piu'
indicatori   non  costituisce  di  per  se'  motivo  sufficiente  per
l'individuazione  e segnalazione di operazioni sospette, per la quale
e'  necessario  valutare  la  rilevanza in concreto dei comportamenti
della clientela;
    b)  sono  altresi'  significativi  per  la  rilevazione ulteriori
comportamenti   che,   sebbene  diversi  da  quelli  descritti  negli
indicatori, rivelino nondimeno in concreto profili di sospetto;
    c)  l'accurato  adempimento  degli  obblighi  di  segnalazione di
operazioni  sospette  implica  la  rilevazione  di  comportamenti che
integrano  piu'  indicatori,  specie se caratterizzati da particolare
analiticita'.

   Le  circostanze  nelle  quali  l'identificazione  non  puo' essere
effettuata  o  completata devono essere valutate per l'individuazione
di operazioni sospette.


   5. Procedura per la segnalazione

   Il   professionista   incaricato   di   eseguire   la  prestazione
professionale  provvede  personalmente ad eseguire la segnalazione di
un'operazione  sospetta.  Qualora  piu'  professionisti  assistano il
cliente  in  forma  congiunta, essi possono produrre una segnalazione
congiunta all'UIC.

   Per  le societa' di revisione la procedura per la rilevazione e la
segnalazione  delle  operazioni sospette si svolge normalmente in due
fasi:

    a)  il responsabile della revisione, che intrattiene rapporti con
il  cliente  e  partecipa al compimento della prestazione, rileva gli
elementi   di  sospetto  e  ne  informa  immediatamente  il  titolare
dell'attivita' o il legale rappresentante o un suo delegato;
    b) il titolare dell'attivita' o il legale rappresentante o un suo
delegato  esamina  le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga
fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione,
anche  desumibili  dall'archivio  unico,  le  trasmette all'UIC senza
ritardo.

   Le  segnalazioni  devono  essere  effettuate  senza  ritardo,  ove
possibile   prima   del   compimento  dell'operazione  oggetto  della
prestazione  professionale,  appena il professionista incaricato o il
responsabile  della  revisione sia venuto a conoscenza degli elementi
che fanno sospettare la provenienza del denaro, beni e utilita' da un
delitto non colposo.


   6. Sospensione delle operazioni

   L'UIC, anche su richiesta degli organismi investigativi competenti
(Direzione  Investigativa  Antimafia  e  Nucleo  Speciale  di Polizia
Valutaria  della  Guardia  di Finanza), puo' sospendere le operazioni
segnalate  come  sospette  per un massimo di quarantotto ore, dandone
immediata  comunicazione  agli  stessi organismi, sempre che cio' non
determini pregiudizi per le indagini e per l'adempimento da parte dei
professionisti degli obblighi di legge.

   Il provvedimento di sospensione viene comunicato immediatamente al
segnalante.  Il  termine  iniziale  della  sospensione  decorre dalla
ricezione del provvedimento dell'UIC.


   7.  Produzione  e  trasmissione della segnalazione La segnalazione
deve  contenere  dati  e  notizie  sull'operazione  nei  suoi aspetti
oggettivi e soggettivi.

   La  segnalazione deve essere prodotta secondo lo schema illustrato
nell'allegato   D   e   compilato   seguendo  le  istruzioni  di  cui
all'allegato E. Tale schema si articola in:

    a) dati del segnalante;
    b)  dati sul soggetto segnalato. Nel caso in cui il cliente operi
per conto di una persona diversa, devono essere indicati anche i dati
relativi a quest'ultima;
    c) informazioni sull'operazione oggetto di segnalazione;
    d) motivi del sospetto.

   La segnalazione e' trasmessa in forma cartacea a: Ufficio italiano
dei   cambi,   Servizio  Risorse  Informatiche  Approvvigionamenti  e
Servizi,  Via  delle  Quattro  Fontane  n.  123,  00184  -  Roma, con
l'indicazione, accanto all'indirizzo, del codice PR AR94.

   L'UIC  si  riserva  di  predisporre,  sulla  base  dell'esperienza
acquisita,  gli  strumenti  necessari  per  la  trasmissione  in  via
informatica della segnalazione.

   Ogni  variazione  delle  informazioni  relative al segnalante deve
essere tempestivamente comunicata all'Ufficio.

   I  professionisti  e  le societa' di revisione possono preavvisare
telefonicamente  o  via  fax l'UIC, anche per ricevere istruzioni sul
comportamento da tenere.


   8.  Collaborazione  nell'approfondimento  e  flussi informativi di
ritorno

   L'UIC  puo'  richiedere  ai  professionisti  e  alle  societa'  di
revisione  ogni  informazione  necessaria per la propria attivita' di
approfondimento  e analisi, in relazione a segnalazioni di operazioni
sospette,  a  omesse segnalazioni e in ogni altro caso previsto dalla
legge.

   I    professionisti   trasmettono   tempestivamente   all'UIC   le
informazioni da questo richieste.

   L'UIC  effettua  i  necessari  approfondimenti  sulle segnalazioni
delle  operazioni  sospette,  ivi  compresi quelli relativi ad omesse
segnalazioni di cui sia venuto a conoscenza in base alle informazioni
e ai dati contenuti nei propri archivi.

   L'UIC   informa  i  professionisti  e  le  societa'  di  revisione
dell'esito  delle segnalazioni nei casi di archiviazione, nei casi in
cui  le  segnalazioni  non  hanno  ulteriore  corso  alla  luce degli
accertamenti  degli  organismi  investigativi  e  in  ogni altro caso
previsto dalla legge.


   9. Riservatezza

   Tutte  le  informazioni  relative  alle segnalazioni di operazioni
sospette,  in  ordine sia al contenuto sia alla stessa effettuazione,
sono  soggette  a  un  regime  di  rigorosa riservatezza in base alla
legge.

   E'  vietato  dare comunicazione delle segnalazioni al di fuori dei
casi   previsti   dalla   legge   antiriciclaggio   e   dal  presente
provvedimento.  Il  divieto  comprende  anche  ogni comunicazione nei
confronti del soggetto segnalato.

   La  trasmissione  di  informazioni  attinenti  a  segnalazioni  di
operazioni   sospette   e'  possibile  esclusivamente  nei  confronti
dell'UIC,  in  relazione  all'attivita'  di  approfondimento, e degli
organi   investigativi   competenti   per  l'accertamento  dei  fatti
segnalati  (Direzione  Investigativa  Antimafia,  Nucleo  Speciale di
Polizia  Valutaria  della  Guardia  di  Finanza).  Restano  fermi gli
obblighi nei confronti dell'Autorita' Giudiziaria.

   Le   societa'  di  revisione  non  indicano,  nella  segnalazione,
l'identita'  del  responsabile  della  revisione che ha effettuato la
segnalazione stessa.

   L'UIC trasmette senza indugio agli organi investigativi competenti
le  segnalazioni,  corredate  di  una  relazione  tecnica,  omettendo
l'indicazione  del nominativo del professionista che ha effettuato la
segnalazione  stessa.  La segnalazione delle societa' di revisione e'
trasmessa cosi' come pervenuta all'UIC.

   In  base  alla  legge  antiriciclaggio,  per  le  segnalazioni che
ricevono un ulteriore corso in sede investigativa in caso di denuncia
o  di rapporto ai sensi degli artt. 331 e 347 del codice di procedura
penale,  l'identita'  della persona che ha effettuato la segnalazione
non  e'  menzionata. L'identita' di tali persone puo' essere rivelata
solo quando l'autorita' giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga
indispensabile  ai  fini  dell'accertamento  dei reati per i quali si
procede.

   I professionisti e le societa' di revisione adottano misure idonee
a  mantenere la massima riservatezza delle informazioni relative alle
segnalazioni   di   operazioni  sospette  all'interno  della  propria
organizzazione.


                               PARTE V

                           Altri obblighi


   1. Controlli interni

   I  professionisti e le societa' di revisione svolgono attivita' di
controllo  interno  per  la  verifica  del corretto adempimento degli
obblighi antiriciclaggio.

   Il  controllo  interno  ha  particolare riguardo alle procedure di
identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni, di
rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette.

   I  controlli  devono  essere svolti con continuita', anche su base
periodica  o  con  riguardo  a  casi  specifici.  L'estensione  e  la
periodicita'  dei  controlli sono commisurate anche alle dimensioni e
all'articolazione  della  struttura  organizzativa  e  dell'attivita'
svolta.


   2. Formazione

   I   liberi   professionisti   adottano  le  misure  di  formazione
necessarie  affinche'  anche i propri collaboratori siano in grado di
adoperare  le  informazioni in proprio possesso per avere un'adeguata
conoscenza  della  clientela  ed evidenziare al libero professionista
situazioni di sospetto.

   La    formazione   deve   avere   carattere   di   continuita'   e
sistematicita',  nonche' tenere conto dell'evoluzione della normativa
in materia di antiriciclaggio.

   Un supporto all'azione di formazione del personale e di diffusione
della   complessiva  disciplina  puo'  essere  fornito  dagli  ordini
professionali,   a  livello  sia  nazionale  che  locale,  attraverso
iniziative  volte  ad  approfondire  la  normativa,  a  studiarne  le
modalita'  di  applicazione  e  a  diffonderne  la conoscenza in modo
chiaro ed efficace.

   Gli  obblighi  di  formazione  non  si  applicano alle societa' di
revisione.


   3.  Disposizioni  in  materia  di  protezione  dei  dati  e  delle
informazioni

   I   professionisti  e  le  societa'  di  revisione  osservano  nel
trattamento   dei   dati   le   previsioni  applicabili  del  decreto
legislativo  30  giugno  2003, n. 196 recante il codice in materia di
protezione  dei dati personali. Nel rilasciare ai clienti informativa
idonea ad assolvere agli obblighi previsti dall'art. 13 del codice in
materia di protezione dei dati personali, specificano altresi' che il
trattamento  dei  dati avverra' anche per le finalita' previste dalla
normativa in materia antiriciclaggio.


                              PARTE VI

                  Disposizioni transitorie e finali

   Come previsto dall'art. 13, comma 2, del regolamento, gli obblighi
di  identificazione  e di acquisizione, registrazione e conservazione
non  si  applicano  in  relazione  all'attivita' professionale per la
quale  e'  stato conferito incarico dal cliente prima dell'entrata in
vigore del presente provvedimento.

   Nel  caso di rapporti tra cliente e professionista istituitisi con
un  incarico  conferito  prima  dell'entrata  in  vigore del presente
provvedimento e ancora in essere dopo 12 mesi da tale data, il libero
professionista  provvedera'  entro quest'ultimo termine agli obblighi
d'identificazione e conservazione.


   Roma, 24 febbraio 2006

   Il presidente: DRAGHI


--------------------
          (1)  Gli intermediari abilitati ai sensi dell'art. 4, comma
          1,  del decreto sono: le banche, Poste Italiane S.p.a., gli
          istituti    di   moneta   elettronica,   le   societa'   di
          intermediazione  mobiliare  (SIM),  le societa' di gestione
          del risparmio (SGR), le societa' di investimento a capitale
          variabile  (SICAV), le imprese di assicurazione, gli agenti
          di cambio, le societa' fiduciarie, le societa' che svolgono
          il   servizio  di  riscossione  dei  tributi,  le  relative
          succursali italiane.
          Inoltre,  ai  sensi  dell'art.  4, comma 2, del decreto, il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, sentito l'UIC,
          determina con decreto le condizioni in presenza delle quali
          possono    essere    abilitati   dallo   stesso   Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze  i  seguenti  soggetti:
          intermediari   finanziari   iscritti  nell'elenco  speciale
          previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre
          1993,  n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco
          generale  previsto dall'art. 106 del decreto legislativo n.
          385  del  1993,  soggetti  operanti nel settore finanziario
          iscritti  nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli
          artt.  113  e  155, commi 4 e 5, del decreto legislativo n.
          385 del 1993, le relative succursali italiane.
          (2)   La   lettera  A  della  direttiva  prevede  per  ente
          creditizio: un ente definito a norma dell'art. 1, punto 1),
          primo   comma   della  direttiva  2000/12/CE,  nonche'  una
          succursale,  quale  definita  all'art.  1,  punto 3), della
          direttiva  suddetta  e  situata nella Comunita', di un ente
          creditizio  che  abbia  la sede sociale all'interno o al di
          fuori  della  Comunita';  la  lettera  B,  nn.  2), 3) e 4)
          prevede,   per   "ente   finanziario":   2)  un'impresa  di
          assicurazione  debitamente autorizzata in conformita' della
          direttiva  79/267/CEE, nella misura in cui svolga attivita'
          che rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva;
          3) un'impresa di investimento ai sensi dell'art. 1, punto 2
          della  direttiva 93/22/CEE; 4) un organismo di investimento
          collettivo  che  commercializza  le  sue quote o azioni. La
          definizione   di   ente   finanziario  comprende  anche  le
          succursali, situate nella Comunita', di enti finanziari che
          hanno  la  sede  sociale  all'interno  o  al di fuori della
          Comunita'.