Introduzione Il presente provvedimento contiene istruzioni rivolte ad alcune categorie di operatori non finanziari per l'applicazione degli obblighi antiriciclaggio loro estesi in base alla legge e alle disposizioni regolamentari. L'estensione della regolamentazione antiriciclaggio e' tesa, da un lato, a prevenirne il coinvolgimento involontario in attivita' economiche criminali e, d'altro lato, ad assicurarne la collaborazione attiva attraverso l'individuazione e la segnalazione di operazioni di natura sospetta. La base normativa e' costituita dal decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, emanato per assicurare il recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001. L'Ufficio adotta disposizioni applicative della disciplina antiriciclaggio, sentite le competenti autorita' di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 56 del 2004 e delle norme contenute nel regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2006; Il presente provvedimento specifica il contenuto degli obblighi applicabili agli operatori non finanziari, con particolare riguardo alle modalita' di identificazione dei clienti, alla conservazione documentale, alla rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette, nonche' all'istituzione di misure di controllo interno e di formazione. Per consentire una piu' agevole ricostruzione del quadro normativo di riferimento, il provvedimento richiama anche le principali disposizioni che regolano la materia. PARTE I Definizioni e ambito di applicazione 1. Definizioni Nel presente provvedimento si adottano le definizioni seguenti: a) "legge antiriciclaggio": il decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni; b) "decreto": il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56; c) "regolamento": il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2006 in materia di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli operatori non finanziari previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite; d) "UIC": l'Ufficio italiano dei cambi; e) "operatori": i soggetti di cui al paragrafo 2 del presente provvedimento (art. 2, comma 1, lettera q), del decreto; art. 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374); f) "cliente": il soggetto che compie operazioni con gli operatori; g) "dati identificativi": il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale; h) "mezzi di pagamento": il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento o disposizione che permetta di trasferire o movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilita' finanziarie. 2. Ambito soggettivo di applicazione. I destinatari della disciplina Il presente provvedimento si applica ai soggetti che, secondo le norme di settore rispettivamente applicabili, svolgono le attivita' seguenti: a) recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.); b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 del T.U.L.P.S.; c) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298; d) agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39; e) commercio di cose antiche, in presenza della dichiarazione preventiva di cui all'art. 126 del T.U.L.P.S.; f) esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, in presenza della licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S.; g) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalita' industriali o di investimento, in presenza della comunicazione all'UIC ai sensi dell'art. 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7; h) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, in presenza della licenza di cui all'art. 127 del T.U.L.P.S.; i) gestione di case da gioco, in presenza dell'autorizzazione ai sensi delle leggi in vigore nonche' del requisito di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; l) fabbricazione di oggetti preziosi in qualita' di imprese artigiane, in possesso dell'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; m) mediazione creditizia, in presenza dell'iscrizione all'albo dei mediatori creditizi di cui all'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108; n) agenzia in attivita' finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in presenza dell'iscrizione all'elenco previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 374 del 1999. 2.1 Ambito territoriale della disciplina Le disposizioni antiriciclaggio si applicano agli operatori insediati nel territorio italiano. In base a tale criterio territoriale: - sono compresi nell'ambito di applicazione i soggetti aventi la propria sede legale in Italia nonche' gli stabilimenti italiani (ad esempio: sedi, succursali, filiali) di soggetti aventi sede legale all'estero; - gli operatori insediati in Italia applicano le disposizioni antiriciclaggio anche per l'attivita' svolta all'estero che sia soggettivamente od oggettivamente collegabile al territorio italiano. 3. Ambito oggettivo di applicazione. Gli obblighi applicabili Gli operatori devono: a) identificare i clienti; b) istituire l'archivio unico e registrare e conservare in esso i dati identificativi dei clienti e le altre informazioni relative alle operazioni eseguite; c) segnalare le operazioni sospette di cui all'art. 3 della legge antiriciclaggio, rispettando gli obblighi di riservatezza delle segnalazioni di cui alla stessa legge; d) segnalare al Ministero dell'economia e delle finanze le violazioni dell'art. 1 della legge antiriciclaggio; e) istituire misure di controllo interno e assicurare un'adeguata formazione dei dipendenti e collaboratori. Gli obblighi di cui alle lettere a) e b) si applicano agli operatori in relazione allo svolgimento della propria attivita', secondo le rispettive norme di settore. Sono escluse da tale ambito le altre attivita' eventualmente svolte dagli operatori nonche' le operazioni strumentali non connesse all'attivita' tipica (ad esempio: pagamento di stipendi o commissioni, approvvigionamento di beni strumentali, etc.). Per l'individuazione degli obblighi applicabili in concreto e delle relative modalita', gli operatori devono avere riguardo sia alle indicazioni generali contenute nella presente parte e nelle parti Il, III, V, sia a quelle particolari formulate nella parte IV con riguardo alle specificita' operative di ciascuna categoria. Gli operatori restano responsabili dell'applicazione degli obblighi predetti anche in relazione all'attivita' svolta con l'ausilio di collaboratori o dipendenti. PARTE II Identificazione dei clienti 1. Presupposti e momento per l'identificazione L'identificazione consiste nella verifica dell'identita' del cliente e del soggetto per conto del quale egli eventualmente operi nonche' nell'acquisizione dei loro dati identificativi per la conservazione nell'archivio unico. L'identificazione e' dovuta, volta per volta, in relazione alle operazioni che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo, anche frazionato, superiore a 12.500, salvo quanto previsto nella parte IV per gli agenti in attivita' finanziaria e le case da gioco. La percezione del compenso da parte dell'operatore non costituisce di per se' una operazione per la quale si applica l'obbligo di identificazione. Per determinare il valore dell'operazione non si tiene conto del compenso dell'operatore. Agli stessi fini non si tiene conto della compensazione tra attivita', debiti e crediti, altre posizioni o operazioni di qualsiasi natura di segno contrario relativi allo stesso cliente. In tali casi, rileva il valore di ciascuna attivita', debito, credito, operazione o posizione e non il valore risultante dalla loro compensazione. Per l'individuazione delle operazioni frazionate, occorre avere riguardo al compimento di piu' operazioni che, sebbene effettuate in momenti diversi nell'arco di un circoscritto periodo di tempo e di importo singolarmente non superiore a 12.500, siano ritenute parte di un'operazione, unitaria sotto il profilo economico, di valore superiore a tale importo. Pertanto, ai fini dell'individuazione delle operazioni frazionate, l'operatore dovra' valutare le operazioni eseguite dal cliente presso l'intera struttura nel giorno dell'operazione e nei sette giorni precedenti la stessa. L'identificazione e' eseguita, ove possibile, al momento del contatto con il cliente e comunque, al piu' tardi, all'atto dell'operazione. 2. Contenuto dell'identificazione Gli operatori acquisiscono i seguenti dati identificativi: a) per le persone fisiche: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo della residenza o del domicilio, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione; b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione, la sede legale e il codice fiscale. I clienti forniscono tutte le informazioni necessarie per l'identificazione e quelle richieste dall'operatore per ottemperare agli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio. All'atto dell'identificazione, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria personale responsabilita', tutte le informazioni necessarie per l'identificazione dei soggetti per conto dei quali operano. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, e' necessario verificare l'esistenza del potere rappresentativo in base alla documentazione prodotta dal cliente. A tal fine, il cliente deve consegnare documentazione ufficiale (ad esempio: visure camerali, certificati rilasciati da enti competenti, delibere consiliari o assembleari) dalla quale risultino i dati identificativi, il conferimento dei poteri di rappresentanza, nonche' ogni altra informazione necessaria per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, anche in relazione all'individuazione degli assetti proprietari. Le precedenti disposizioni sulla verifica del potere rappresentativo e degli assetti proprietari non si applicano ed e' sufficiente, ai fini dell'identificazione, l'acquisizione dei dati identificativi qualora cliente sia uno dei seguenti soggetti: a) banche; b) Poste Italiane S.p.a.; c) istituti di moneta elettronica; d) societa' di intermediazione mobiliare (SIM); e) societa' di gestione del risparmio (SGR); f) societa' di investimento a capitale variabile (SICAV); g) imprese di assicurazione; h) agenti di cambio; i) societa' fiduciarie; l) societa' che svolgono il servizio di riscossione dei tributi. 3. Modalita' dell'identificazione. Qualora piu' clienti operino congiuntamente, l'identificazione e' dovuta per ciascuno di essi. Ai fini dell'identificazione non e' possibile avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ferma restando la responsabilita' dell'operatore, e' possibile delegare, occasionalmente o stabilmente, l'acquisizione dei dati identificativi ad un collaboratore o dipendente del quale l'operatore stesso si avvale per lo svolgimento dell'attivita'. E' necessario rinnovare l'identificazione in tutti i casi nei quali, a causa di errori nell'acquisizione dei dati, incongruenza tra i dati stessi o per qualsiasi altra circostanza, sussistano dubbi sull'identita' del cliente o del soggetto per conto del quale egli opera. L'identificazione puo' essere diretta, indiretta o a distanza secondo le istruzioni seguenti. Laddove non sussistano circostanze particolari, l'identificazione deve essere effettuata in forma diretta. Fermo quanto previsto per il rinnovo dell'identificazione in caso di dubbio sull'identita', e' in ogni caso necessario procedere all'identificazione diretta qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione indiretta o a distanza non sia attendibile, presenti dei rischi in termini di sicura individuazione dell'identita' del cliente ovvero non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie. 4. Identificazione diretta L'identificazione diretta e' effettuata alla presenza fisica contestuale del cliente e dell'operatore, ovvero di un dipendente o collaboratore di quest'ultimo. La verifica dell'identita' del cliente e' effettuata sulla base di un documento valido per l'identificazione e non scaduto. Sono validi per l'identificazione i documenti d'identita' e di riconoscimento di cui agli artt. 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Per l'identificazione di soggetti non comunitari, in assenza di uno dei predetti documenti, si procede all'acquisizione dei dati identificativi attraverso il passaporto o il permesso di soggiorno. 5. Identificazione indiretta L'identificazione puo' essere effettuata in forma indiretta, anche senza la presenza fisica del cliente, nei casi seguenti: a) il cliente e' gia' stato identificato direttamente dallo stesso operatore in relazione a una operazione in precedenza posta in essere e le informazioni gia' acquisite sono aggiornate; b) le operazioni sono effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza, attraverso soggetti che svolgono attivita' di trasporto di valori ovvero mediante carte di pagamento; tali operazioni sono imputate al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono; c) i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultano da atti pubblici, scritture private autenticate o da documenti recanti la firma digitale ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni; d) i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultano da dichiarazione dell'autorita' consolare italiana, cosi' come indicata nell'art. 6 del decreto legislativo 23 maggio 1997, n. 153. 6. Identificazione a distanza Nello svolgimento dell'attivita' a distanza, ovvero senza la presenza fisica contestuale del cliente e dell'operatore, l'identificazione diretta non e' necessaria per i clienti ai quali sia stata rilasciata un'apposita attestazione, qualora il soggetto attestante, presso il quale i clienti sono stati gia' identificati, rientri in una delle categorie seguenti: a) intermediari abilitati ai sensi dell'art. 4 del decreto (1); b) enti creditizi o enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea, cosi' come definiti nell'art. 1, lettere A) e B), nn. 2), 3) e 4) della direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 (2); c) banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non appartenenti all' Unione europea, purche' aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI. In nessun caso l'attestazione puo' essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese. Per "insediamento fisico" si intende un luogo destinato allo svolgimento dell'attivita' istituzionale, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un paese nel quale il soggetto e' autorizzato a svolgere la propria attivita'; in tale luogo il soggetto deve impiegare una o piu' persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all'attivita' svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione ad operare. L'attestazione deve essere idonea a confermare che il soggetto che deve essere identificato e' lo stesso titolare di un conto o di un rapporto presso l'intermediario attestante. 6.1. Procedura di identificazione a distanza mediante bonifico L'apposita attestazione rilevante per l'identificazione a distanza di cui al paragrafo precedente puo' essere resa in via implicita attraverso la trasmissione di un bonifico dalla banca del cliente alla banca dell'operatore, quando ricorrono le circostanze seguenti: a) l'operatore, che deve procedere a identificazione a distanza e che riceve dal cliente comunicazione dei dati identificativi e delle altre informazioni necessarie per l'identificazione, assegna e comunica al cliente che opera a distanza un codice identificativo; b) il cliente comunica il codice identificativo alla banca ove e' titolare di un conto e dispone presso la stessa un bonifico in favore della banca dell'operatore. Nel bonifico e' indicato il codice assegnato ai sensi della lettera a); c) l'operatore verifica che il codice riportato sul bonifico coincida con quello assegnato al cliente da identificare e perfeziona in tal modo l'identificazione. PARTE III Registrazione e conservazione delle informazioni 1. Contenuto dell'obbligo Gli operatori, negli stessi casi in cui sono tenuti ad identificare i clienti, provvedono a registrare e conservare nell'archivio unico di cui al paragrafo 3, seguendo le disposizioni particolari dettate per ciascuna categoria nella parte IV e le indicazioni previste all'allegato A, le seguenti informazioni: a) i dati identificativi del cliente e del soggetto per conto del quale il cliente opera; b) la data dell'avvenuta identificazione; c) la data del compimento dell'operazione; d) la descrizione sintetica della tipologia dell'operazione, avvalendosi delle causali indicate per ogni operazione nelle apposite tabelle di cui all'allegato A; e) l'importo dell'operazione; f) la tipologia dei mezzi di pagamento impiegati. Deve essere specificamente indicato l'importo del denaro contante impiegato. Gli importi espressi in valuta estera devono essere registrati nel controvalore in euro al cambio di effettiva negoziazione ovvero, in mancanza, al cambio indicativo del giorno precedente quello dell'operazione, evidenziando la valuta in cui l'operazione e' espressa, avvalendosi dei codici indicati nell'apposita tabella di cui all'allegato A. 2. Modalita' Qualora piu' clienti operino congiuntamente, gli obblighi di registrazione e conservazione devono essere assolti nei confronti di ciascuno di essi. Gli operatori devono procedere alla registrazione tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno dal compimento dell'identificazione o, se diverso, dell'operazione. Nel caso in cui l'operatore debba eseguire un incarico o una operazione per un soggetto del quale gia' dispone dei dati identificativi e delle altre informazioni da acquisire aggiornate, e' sufficiente registrare nell'archivio unico solo le informazioni relative al nuovo incarico o alla nuova operazione, entro il trentesimo giorno dal conferimento dell'incarico o, se diverso, dal compimento dell'operazione. L'operatore, qualora vi sia necessita' di modificare i dati identificativi e le altre informazioni contenute nell'archivio unico, vi procede entro trenta giorni dal momento in cui viene a conoscenza delle variazioni, seguendo le procedure di rettifica di cui all'allegato A e conservando evidenza dell'informazione precedente. I dati e le informazioni devono essere conservati nell'archivio unico per dieci anni dal compimento dell'operazione o dalla conclusione dell'incarico. 3. Archivio unico Le informazioni indicate nel paragrafo 1 della presente parte sono conservate in un archivio unico per ogni operatore. L'archivio unico e' istituito appositamente per le finalita' di cui al decreto, al regolamento e al presente provvedimento ed e' tenuto secondo le disposizioni in essi contenute. L'obbligo di istituire l'archivio unico sussiste solo nel caso in cui ci siano informazioni da registrare e conservare. 4. Finalita' dell'archivio unico L'archivio unico e' inteso ad assicurare la conservazione delle informazioni con modalita' accentrate, standardizzate e uniformi. Esso e' tenuto in modo ordinato, assicurando la trasparenza, la completezza e la chiarezza delle informazioni, la facilita' della consultazione, della ricerca e del trattamento dei dati ed il mantenimento della storicita' delle informazioni. Le informazioni sono registrate e conservate secondo l'ordine cronologico degli incarichi e delle operazioni cui si riferiscono, in maniera da rendere possibile la loro ricostruzione storica. Gli operatori utilizzano le informazioni conservate nell'archivio unico anche per l'individuazione delle operazioni sospette da segnalare all'UIC. Dette informazioni possono essere richieste dall'UIC per le necessita' informative connesse alle proprie attivita' di approfondimento e analisi nei casi e nei modi previsti dalla legge. Gli operatori rendono disponibili le informazioni contenute nell'archivio unico per l'accertamento dei fatti in un procedimento penale o in un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione. 5. Tenuta dell'archivio unico L'archivio unico puo' essere tenuto a mezzo di sistemi informatici o in forma cartacea, secondo i criteri per la registrazione e la conservazione delle informazioni indicati nel presente provvedimento e nell'allegato A. Gli operatori obbligati, in forza di altre disposizioni di legge o regolamentari, a tenere un registro della clientela, possono avvalersi dello stesso per assolvere agli obblighi di conservazione, purche' tale registro contenga o venga completato con tutte le indicazioni richieste dal presente provvedimento. Gli operatori indicati nella parte I, paragrafo 2, lettere a), e), f), g), h), l), del presente provvedimento possono assolvere agli obblighi di acquisizione dei dati identificativi e di registrazione, utilizzando i registri ed integrando con tutte le indicazioni richieste dal presente provvedimento i dati richiesti ai sensi degli artt. 119, 120 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Gli operatori indicati nella parte I, paragrafo 2, capoverso I, lettera d), possono assolvere agli obblighi di identificazione e di registrazione integrando i dati richiesti a norma dell'art. 1760, n. 3, del codice civile. 6. Archivio unico informatico L'archivio unico informatico deve essere tenuto secondo gli standards tecnici di cui all'allegato A. Gli operatori possono affidare a terzi (ad esempio: altri operatori, associazioni di categoria, centri di servizio) la tenuta e la gestione dell'archivio unico informatico, purche' sia loro assicurato l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso. Resta ferma la responsabilita' degli operatori per il rispetto degli obblighi di conservazione e registrazione. I terzi incaricati tengono gli archivi nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali ed in modo da assicurare la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun titolare del trattamento dei dati personali. Osservano, inoltre, tutte le misure necessarie per garantire la segretezza delle informazioni nei confronti del proprio personale incaricato. 7. Archivio unico cartaceo L'archivio unico cartaceo consiste in un registro, numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura dell'operatore ovvero di un collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui e' composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone. L'archivio unico cartaceo deve essere tenuto in maniera ordinata e chiaramente leggibile, senza spazi bianchi e abrasioni. Per le registrazioni nell'archivio unico cartaceo si osservano le procedure di cui all'allegato A. 8. Vicende dell'archivio unico nei processi di trasformazione Nei casi di cessione di dipendenze o di rami di azienda, di fusione e di scissione, si osservano le seguenti disposizioni. Gli operatori che cedono dipendenze o rami di azienda e cessano l'attivita' rilevante per l'applicazione del decreto devono: a) completare le registrazioni relative alle operazioni non ancora riportate nell'archivio unico; b) entro sei mesi dalla data di esecutivita' dell'atto, trasferire il proprio archivio unico al cessionario che garantisce la conservazione delle registrazioni ricevute e l'integrazione delle stesse con le proprie registrazioni. In caso di fusione il soggetto che si fonde deve: a) completare le registrazioni relative alle operazioni non ancora riportate nell'archivio unico; b) entro sei mesi dalla data di esecutivita' dell'atto, trasferire il proprio archivio unico al soggetto risultante dalla fusione o alla societa' incorporante, che garantisce la conservazione delle registrazioni ricevute e l'integrazione delle stesse con le proprie registrazioni. L'operatore che si scinde e cessa l'attivita' rilevante per l'applicazione del decreto deve: a) completare le registrazioni relative alle operazioni non ancora riportate nell'archivio unico; b) entro sei mesi dalla data di esecutivita' dell'atto, trasferire il proprio archivio unico al soggetto o ai soggetti risultanti dalla scissione interessati all'attivita' rilevante per l'applicazione del decreto, che garantiscono la conservazione delle registrazioni ricevute e l'integrazione delle stesse con le proprie registrazioni. Il cessionario, l'operatore risultante dalla fusione e gli operatori derivanti dalla scissione interessati all'attivita' rilevante per l'applicazione del decreto non devono procedere ad una nuova identificazione dei clienti per i quali sia stato registrato il conferimento dell'incarico ma non sia stata ancora eseguita la relativa operazione, salvi i casi di dubbio sull'identita' e ferma restando la responsabilita' per i casi di omessa o inesatta identificazione. Fermo quanto previsto nei capoversi precedenti, nei casi di liquidazione, di estinzione o in qualsiasi altro evento che comporti la cessazione di ogni attivita', gli operatori devono: a) completare le registrazioni relative alle operazioni non ancora riportate nell'archivio unico; b) entro sei mesi dall'evento, informare l'UIC. PARTE IV Disposizioni applicabili ai diversi operatori 1. Disposizione generale Ferma l'applicazione delle disposizioni contenute nelle parti precedenti, gli operatori hanno riguardo, nell'esecuzione degli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni, alle ulteriori disposizioni di seguito specificate in relazione a ciascuna categoria. Per la registrazione delle operazioni si avvalgono delle causali indicate per ogni operazione nelle apposite tabelle di cui all'allegato A. 2. Recupero di crediti Gli operatori che esercitano l'attivita' di recupero di crediti, indicati nella parte I, paragrafo 2, lettera a), del presente provvedimento, applicano gli obblighi di identificazione e registrazione in relazione al conferimento degli incarichi di recupero e alle operazioni di riscossione. Essi devono identificare il cliente che conferisce l'incarico, il creditore, se diverso, nonche' i soggetti che compiono operazioni di pagamento, intere o frazionate, di importo superiore a 12.500; devono inoltre registrare i dati identificativi e le informazioni relative all'incarico e alle operazioni di riscossione, secondo il capoverso successivo. Gli operatori di cui al presente paragrafo devono registrare e conservare nell'archivio unico le informazioni relative a: a) l'identita' del cliente e, se diverso, del creditore; b) la data del conferimento dell'incarico; c) il valore complessivo dei crediti da recuperare; d) per i crediti di valore superiore a 12.500, l'importo di ciascun credito e le generalita' dei debitori; e) per le riscossioni di importo superiore a 12.500, oltre alle generalita' del debitore o di chi provvede al pagamento, la data e l'importo della riscossione e la tipologia dei mezzi di pagamento riscossi. 3. Custodia e trasporto di contante, titoli o valori Gli operatori che svolgono le attivita' di custodia e trasporto di denaro contante, titoli o valori, indicati nella parte I, paragrafo 2, lettere b) e c), del presente provvedimento, applicano gli obblighi di identificazione e registrazione in relazione agli incarichi di custodia e trasporto e alle relative operazioni di importo superiore a 12.500. Essi devono identificare il cliente che conferisce l'incarico e, in caso di custodia, anche il soggetto che richiede la restituzione dei beni, se diverso dal soggetto che ha conferito l'incarico o dall'effettivo titolare. Devono, inoltre, registrare e conservare i dati identificativi e le informazioni attinenti all'incarico di trasporto o custodia e alle relative operazioni di importo superiore a 12.500, secondo il capoverso successivo. Gli operatori di cui al presente paragrafo devono registrare e conservare nell'archivio unico le informazioni relative a: a) i dati identificativi di cui al primo capoverso; b) le generalita' del mittente e del destinatario, acquisite direttamente o fornite dal cliente; c) la data dell'operazione di trasporto o di custodia; d) il valore e il tipo dei beni oggetto dell'incarico. 4. Agenzia di affari in mediazione immobiliare Gli operatori che svolgono l'attivita' di agenzia di affari in mediazione immobiliare, indicati nella parte I, paragrafo 2, lettera d), del presente provvedimento, applicano gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione nei casi in cui vi sia stata la conclusione del contratto di compravendita preliminare o, in mancanza, di quello definitivo, il cui valore sia superiore a 12.500. Essi devono identificare le parti dei contratti per i quali intervengono e devono registrare e conservare i dati identificativi e le informazioni attinenti alle operazioni di conclusione dei contratti, secondo il capoverso successivo. Gli operatori di cui al presente paragrafo devono registrare e conservare nell'archivio unico le informazioni relative a: a) i dati identificativi delle parti; b) la data di conclusione del contratto preliminare o, in mancanza, di quello definitivo di compravendita; c) il prezzo convenuto dell'immobile oggetto della mediazione. 5. Commercio di cose antiche e esercizio di case d'asta o gallerie d'arte Gli operatori che svolgono le attivita' di commercio di cose antiche e di esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, indicati nella parte I, paragrafo 2, lettere e) ed f), del presente provvedimento, applicano gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione in relazione alle operazioni di acquisto o di vendita di importo superiore a 12.500. Essi identificano le controparti (acquirenti e venditori) e registrano e conservano le informazioni relative ai dati identificativi e alle operazioni di compravendita, secondo il capoverso successivo. Gli operatori di cui al presente paragrafo devono registrare e conservare nell'archivio unico le informazioni relative a: a) i dati identificativi delle controparti; b) la data e l'importo dell'operazione; c) il tipo (acquisto o vendita) dell'operazione; d) il tipo dei mezzi di pagamento impiegati. 6. Commercio di oro e di oggetti preziosi Gli operatori che svolgono le attivita' di commercio di oro e di fabbricazione, mediazione e commercio, compresa l'importazione e l'esportazione, di oggetti preziosi, indicati nella parte l, paragrafo 2, lettere g), h) ed 1), del presente provvedimento, applicano gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione in relazione alle operazioni di acquisto, vendita o mediazione di importo superiore a 12.500. Essi identificano le parti e registrano e conservano le informazioni relative ai dati identificativi e alle operazioni di compravendita e di mediazione, secondo il capoverso successivo. Gli operatori di cui al presente paragrafo devono registrare e conservare nell'archivio unico le informazioni relative a: a) i dati identificativi delle parti; b) la data e l'importo dell'operazione; c) il tipo (acquisto, vendita o mediazione) dell'operazione; d) il tipo dei mezzi di pagamento impiegati. Per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, gli operatori di cui al presente paragrafo possono avvalersi delle informazioni acquisite ai fini dell'adempimento dell'obbligo di dichiarazione previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7 e delle relative disposizioni di attuazione. 7. Gestione di case da gioco Gli operatori che svolgono l'attivita' di gestione di case da gioco, indicati nella parte I, paragrafo 2, lettera i), del presente provvedimento, applicano gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione in relazione alle operazioni di acquisto e cambio di "fiches" o di altri mezzi di gioco per importo superiore a 1.500. Essi identificano i clienti in relazione al compimento delle predette operazioni, qualora non gia' identificati al momento dell'ingresso, salvi i casi di dubbio sui dati identificativi rilasciati, e registrano e conservano le informazioni relative ai dati identificativi e alle operazioni, secondo il capoverso successivo. Gli operatori di cui al presente paragrafo devono registrare e conservare nell'archivio unico le informazioni relative a: a) i dati identificativi; b) la data e l'importo dell'operazione; c) il tipo (acquisto o vendita di "fiches") dell'operazione; d) il tipo dei mezzi di pagamento utilizzati. 8. Mediazione creditizia Gli operatori che svolgono l'attivita' di mediazione creditizia, indicati nella parte I, paragrafo 2, lettera m), del presente provvedimento, identificano il soggetto che richiede il finanziamento e registrano e conservano i dati identificativi e le informazioni attinenti alle operazioni di concessione dei contratti di finanziamento di importo superiore a 12.500, secondo il capoverso successivo. Gli operatori di cui al presente paragrafo devono registrare e conservare nell'archivio unico le informazioni relative a: a) i dati identificativi; b) gli estremi dell'intermediario (ovvero: ragione sociale, codice fiscale, indirizzo della dipendenza interessata dall'operazione) con il quale il cliente viene messo in contatto; c) la data della concessione del finanziamento; d) l'ammontare e il tipo del finanziamento accordato. I mediatori creditizi forniscono all'intermediario con il quale mettono in contatto il potenziale cliente, le informazioni necessarie per l'identificazione di quest'ultimo. 9. Agenzia in attivita' finanziaria Gli operatori che svolgono l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria, indicati nella parte I, paragrafo 2, lettera n), del presente provvedimento, applicano gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione in relazione alle operazioni di promozione e conclusione dei contratti. Essi devono identificare i soggetti nei confronti dei quali svolgono l'attivita' di promozione e conclusione dei contratti e devono registrare e conservare i dati identificativi e le informazioni attinenti alle operazioni di conclusione dei contratti di qualunque ammontare, secondo il capoverso successivo. Gli operatori di cui al presente paragrafo devono registrare e conservare nell'archivio unico le informazioni relative a: a) i dati identificativi; b) la data e l'ammontare della consegna dei mezzi di pagamento; c) il tipo dei mezzi di pagamento. PARTE V Rilevazione e segnalazione di operazioni sospette 1. Principi e norme applicabili Gli operatori, nello svolgimento della propria attivita', valutano le operazioni compiute o richieste dai clienti al fine di rilevare e segnalare all'UIC le operazioni sospette di riciclaggio. Le attivita' di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette sono ispirate ai principi della conoscenza dei clienti, con riguardo specifico ai rapporti intrattenuti e al profilo di rischio di riciclaggio, dell'accortezza nell'individuazione, in concreto, dei profili di sospetto, della celerita' nella trasmissione delle informazioni, della riservatezza, nell'interesse del segnalante e del segnalato, della collaborazione con l'UIC per l'approfondimento. La materia della segnalazione delle operazioni sospette e' regolata dagli artt. 3 e 3-bis della legge antiriciclaggio e dal presente provvedimento. 2. Esclusione della responsabilita' Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti delle disposizioni applicabili non costituiscono violazione di obblighi di segretezza. Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate in conformita' di tali disposizioni e per le finalita' da esse previste non comportano responsabilita' di alcun tipo (civile, penale, amministrativa). Le disposizioni a garanzia del segnalante si estendono agli atti connessi alla segnalazione e all'attivita' di approfondimento. In particolare, nessuna responsabilita' deriva dall'esecuzione dell'obbligo di sospendere le operazioni segnalate in ottemperanza di apposito provvedimento dell'UIC. 3. Valutazione dei rapporti con i clienti Ai fini dell'adempimento degli obblighi di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette, gli operatori si avvalgono delle informazioni fornite nel corso dell'identificazione e di quelle disponibili in virtu' dell'attivita' prestata. L'efficace adempimento dei predetti obblighi poggia sulla capacita' degli operatori di valutare l'attivita' posta in essere dai clienti, occasionali o abituali. Agli stessi fini gli operatori valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con i clienti, avendo riguardo alle operazioni compiute o richieste. Essi individuano eventuali incongruenze rispetto alla capacita' economica, alle attivita' svolte e al profilo di rischio di riciclaggio. 3.1 Profilo di rischio di riciclaggio Per "rischio" si intende l'esposizione a fenomeni di riciclaggio. La valutazione del profilo di rischio si basa sulla conoscenza dei clienti e tiene conto, in particolare, degli elementi seguenti: a) aspetti oggettivi concernenti, in particolare, le caratteristiche delle attivita' svolte dai clienti, delle operazioni da essi compiute e degli strumenti utilizzati (ad esempio: interposizione di soggetti terzi; impiego di strumenti societari, associativi o fiduciari suscettibili di limitare la trasparenza della proprieta' e della gestione; utilizzo di denaro contante o di strumenti al portatore); b) aspetti soggettivi concernenti, in particolare, le caratteristiche dei clienti (ad esempio: soggetti insediati in localita' caratterizzate da regimi fiscali o antiriciclaggio privilegiati, quali quelli individuati dal GAFI come non cooperativi; soggetti dei quali e' noto il coinvolgimento in attivita' illecite). 4. Operazioni sospette. Nozione e rilevazione E' sospetta l'operazione che induce a ritenere, in base agli elementi disponibili, anche desumibili dall'archivio unico, e alle valutazioni svolte ai sensi dei paragrafi 3 e 3.1, che il denaro, i beni o le utilita' che ne formano oggetto o in relazione ai quali l'operazione e' effettuata o richiesta possano provenire dai delitti previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale. Per la rilevazione delle operazioni sospette si ha riguardo, in particolare, alle caratteristiche, all'entita', alla natura e a qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenendo conto anche della capacita' economica e dell'attivita' svolta dai soggetti interessati. Nella rilevazione delle operazioni sospette deve essere inoltre tenuto conto degli indicatori contenuti nell'allegato B. Gli indicatori non costituiscono un riferimento esaustivo e di per se' sufficiente per l'individuazione delle operazioni da segnalare. In conseguenza: a) la ricorrenza di comportamenti descritti in uno o piu' indicatori non costituisce di per se' motivo sufficiente per l'individuazione e segnalazione di operazioni sospette, per la quale e' necessario valutare la rilevanza in concreto dei comportamenti della clientela; b) sono altresi' significativi per la rilevazione ulteriori comportamenti che, sebbene diversi da quelli descritti negli indicatori, rivelino nondimeno in concreto profili di sospetto; c) l'accurato adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette implica la rilevazione di comportamenti che integrano piu' indicatori, specie se sono caratterizzati da particolare analiticita'. Le circostanze nelle quali l'identificazione non puo' essere effettuata o completata devono essere valutate per l'individuazione di operazioni sospette. 5. Procedura per la segnalazione Gli operatori che svolgono la propria attivita' in qualita' di persona fisica o sotto forma di ditta individuale provvedono direttamente ad eseguire la segnalazione di un'operazione sospetta. Per gli operatori che svolgono la propria attivita' attraverso strutture aziendali articolate nelle quali operano piu' persone, in qualita' di dipendenti o collaboratori, la procedura per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette si svolge normalmente in due fasi: a) la persona che intrattiene direttamente rapporti con il cliente ovvero che partecipa direttamente al compimento dell'operazione e' responsabile per la rilevazione degli elementi di sospetto e ne informa immediatamente il titolare dell'attivita' o il legale rappresentante o un suo delegato; b) il titolare dell'attivita' o il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate, tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio unico, le trasmette all'UIC senza ritardo. Per gli operatori caratterizzati da dimensioni significative, in termini di volume d'affari o di articolazione organizzativa, il titolare dell'attivita' o il legale rappresentante possono delegare a un apposito responsabile aziendale i compiti connessi all'esame e alla segnalazione delle operazioni sospette. Il responsabile aziendale intrattiene anche i rapporti con l'UIC connessi all'approfondimento. La segnalazione deve essere trasmessa, ove possibile in considerazione alle caratteristiche dell'operazione, prima che l'operazione stessa sia eseguita. 6. Sospensione delle operazioni L'UIC puo' disporre la sospensione delle operazioni segnalate per un massimo di quarantotto ore lavorative, anche su richiesta degli organismi investigativi competenti (Direzione Investigativa Antimafia e Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza), sempre che cio' non possa determinare pregiudizio per il corso delle indagini e per l'operativita' corrente degli operatori. Il provvedimento di sospensione viene comunicato immediatamente al segnalante. Il termine iniziale della sospensione decorre dalla ricezione del provvedimento dell'UIC. Anche al di fuori dei casi di sospensione, l'UIC puo' fornire istruzioni al segnalante sul comportamento da tenere, con particolare riguardo al mantenimento della riservatezza, ai rapporti con il soggetto segnalato, alla gestione delle operazioni segnalate. 7. Produzione e trasmissione delle segnalazioni La segnalazione deve contenere dati e notizie sull'operazione nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi. La segnalazione deve essere prodotta secondo lo schema illustrato nell'allegato C e compilato seguendo le istruzioni di cui all'allegato D. Tale schema si articola in: a) dati del segnalante; b) dati sul soggetto segnalato. Nel caso in cui il cliente operi per conto di una persona diversa, devono essere indicati anche i dati relativi a quest'ultima; c) informazioni sull'operazione oggetto di segnalazione; d) motivi del sospetto. La segnalazione e' trasmessa a: Ufficio italiano dei cambi, Servizio Risorse Informatiche Approvvigionamenti e Servizi, Via delle Quattro Fontane n. 123, 00184 - Roma, con l'indicazione, accanto all'indirizzo, del codice OP AR94. L'UIC si riserva di predisporre, sulla base dell'esperienza acquisita, gli strumenti necessari per la trasmissione in via informatica della segnalazione. Ogni variazione delle informazioni relative al segnalante deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio. Gli operatori possono preavvisare telefonicamente o via fax l'UIC, anche per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere. 8. Collaborazione nell'approfondimento e flussi informativi di ritorno L'UIC puo' richiedere agli operatori ogni informazione necessaria per la propria attivita' di approfondimento e analisi, in relazione a segnalazioni di operazioni sospette, a omesse segnalazioni e in ogni altro caso previsto dalla legge. Gli operatori trasmettono tempestivamente all'UIC le informazioni da questo richieste. L'UIC informa gli operatori dell'esito delle segnalazioni nei casi di archiviazione, nei casi in cui le segnalazioni non hanno ulteriore corso alla luce degli accertamenti degli organismi investigativi e in ogni altro caso previsto dalla legge. 9. Riservatezza Tutte le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette, in ordine sia al contenuto sia alla stessa effettuazione, sono soggette a un regime di rigorosa riservatezza in base alla legge. E' vietato dare comunicazione delle segnalazioni al di fuori dei casi previsti dalla legge antiriciclaggio e dal presente provvedimento. Il divieto comprende anche ogni comunicazione nei confronti del soggetto segnalato. La trasmissione di informazioni attinenti a segnalazioni di operazioni sospette e' possibile esclusivamente nei confronti dell'UIC, in relazione all'attivita' di approfondimento, e degli organi investigativi competenti per l'accertamento dei fatti segnalati (Direzione Investigativa Antimafia, Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza). Restano fermi gli obblighi nei confronti dell'Autorita' Giudiziaria. Gli operatori che svolgono la propria attivita' attraverso strutture aziendali nelle quali operano piu' persone non indicano, nella segnalazione, il nominativo della persona che ha effettuato la segnalazione stessa. L'UIC trasmette senza indugio agli organi investigativi competenti le segnalazioni, corredate di una relazione tecnica, omettendo l'indicazione del nominativo dell'operatore che ha effettuato la segnalazione stessa. La segnalazione degli operatori che svolgono la propria attivita' attraverso strutture aziendali e' trasmessa cosi' come pervenuta all'UIC. In base alla legge antiriciclaggio, per le segnalazioni che ricevono un ulteriore corso in sede investigativa in caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli artt. 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identita' delle persone che hanno effettuato le segnalazioni non e' menzionata. L'identita' di tali persone puo' essere rivelata solo quando l'autorita' giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. Gli operatori adottano misure idonee a mantenere la massima riservatezza delle informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette all'interno della propria organizzazione. PARTE VI Altri obblighi 1. Controlli interni Gli operatori svolgono attivita' di controllo interno per la verifica del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Il controllo interno ha particolare riguardo alle procedure di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni, di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette. I controlli devono essere svolti con continuita', anche su base periodica o con riguardo a casi specifici. L'estensione e la periodicita' dei controlli sono commisurate anche alle dimensioni e all'articolazione della struttura organizzativa e dell'attivita' svolta. 2. Formazione Gli operatori adottano le misure di formazione necessarie affinche' anche i propri collaboratori siano in grado di adoperare le informazioni in proprio possesso per avere un'adeguata conoscenza della clientela ed evidenziare all'operatore situazioni di sospetto. La formazione deve avere carattere di continuita' e sistematicita', nonche' tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia di antiriciclaggio. 3. Disposizioni in materia di protezione dei dati e delle informazioni Gli operatori osservano nel trattamento dei dati le previsioni applicabili del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali. Nel rilasciare ai clienti informativa idonea ad assolvere agli obblighi previsti dall'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, specificano altresi' che il trattamento dei dati avverra' anche per le finalita' previste dalla normativa in materia antiriciclaggio. PARTE VII Disposizioni transitorie e finali Gli operatori che si avvalgono della facolta' di integrare i registri istituiti e tenuti in forza di altre disposizioni di legge per la costituzione dell'archivio unico, ai sensi del paragrafo 5 della parte III, devono procedervi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Il termine per la costituzione dell'archivio unico informatico e' di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Roma, 24 febbraio 2006 Il presidente: DRAGHI -------------------- (1) Gli intermediari abilitati ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto sono: le banche, Poste Italiane S.p.a., gli istituti di moneta elettronica, le societa' di intermediazione mobiliare (SIM), le societa' di gestione del risparmio (SGR), le societa' di investimento a capitale variabile (SICAV), le imprese di assicurazione, gli agenti di cambio, le societa' fiduciarie, le societa' che svolgono il servizio di riscossione dei tributi, le relative succursali italiane. Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze. sentito l'UIC, determina con decreto le condizioni in presenza delle quali possono essere abilitati dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze i seguenti soggetti: intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del T.U.B., soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli artt. 113 e 155, commi 4 e 5, del T.U.B. le relative succursali italiane. (2) La lettera A della direttiva prevede per ente creditizio: un ente definito a norma dell'art. 1, punto 1), primo comma della direttiva 2000/12/CE, nonche' una succursale, quale definita all'art. 1, punto 3), della direttiva suddetta e situata nella Comunita', di un ente creditizio che abbia la sede sociale all'interno o al di fuori della Comunita'; la lettera B, nn. 2), 3) e 4) prevede, per "ente finanziario": 2) un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformita' della direttiva 79/267/CEE, nella misura in cui svolga attivita' che rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva; 3) un'impresa di investimento ai sensi dell'art. 1, punto 2 della direttiva 93/22/CEE; 4) un organismo di investimento collettivo che commercializza le sue quote o azioni. La definizione di ente finanziario comprende anche le succursali, situate nella Comunita', di enti finanziari che hanno la sede sociale all'interno o al di fuori della Comunita'.