Introduzione

   Il  presente  provvedimento  contiene istruzioni rivolte ad alcune
categorie  di  operatori  non  finanziari  per  l'applicazione  degli
obblighi  antiriciclaggio  loro  estesi  in  base  alla  legge e alle
disposizioni regolamentari.

   L'estensione della regolamentazione antiriciclaggio e' tesa, da un
lato,  a  prevenirne  il  coinvolgimento  involontario  in  attivita'
economiche   criminali   e,   d'altro   lato,   ad   assicurarne   la
collaborazione  attiva  attraverso l'individuazione e la segnalazione
di operazioni di natura sospetta.

   La  base  normativa  e'  costituita  dal  decreto  legislativo  20
febbraio  2004,  n.  56,  emanato per assicurare il recepimento della
direttiva  del Consiglio delle Comunita' europee n. 91/308/CEE del 10
giugno  1991, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione europea n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001.

   L'Ufficio   adotta   disposizioni   applicative  della  disciplina
antiriciclaggio,  sentite  le  competenti  autorita'  di vigilanza di
settore e le amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 8, comma
6, del decreto legislativo n. 56 del 2004 e delle norme contenute nel
regolamento  adottato  con  il  decreto  del Ministro dell'economia e
delle finanze del 3 febbraio 2006;

   Il  presente  provvedimento  specifica il contenuto degli obblighi
applicabili  agli  operatori non finanziari, con particolare riguardo
alle  modalita'  di  identificazione  dei clienti, alla conservazione
documentale,   alla   rilevazione  e  segnalazione  delle  operazioni
sospette, nonche' all'istituzione di misure di controllo interno e di
formazione.  Per consentire una piu' agevole ricostruzione del quadro
normativo   di   riferimento,  il  provvedimento  richiama  anche  le
principali disposizioni che regolano la materia.


                               PARTE I
                Definizioni e ambito di applicazione

   1. Definizioni

   Nel presente provvedimento si adottano le definizioni seguenti:

    a)  "legge  antiriciclaggio":  il decreto legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197
e successive modificazioni;
    b) "decreto": il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;
    c)  "regolamento":  il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze  del  3  febbraio  2006  in  materia  di identificazione e di
conservazione  delle  informazioni  per  gli operatori non finanziari
previsto  dall'articolo  3,  comma  2,  del  decreto  legislativo  20
febbraio  2004,  n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE
in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' illecite;
    d) "UIC": l'Ufficio italiano dei cambi;
    e)  "operatori":  i  soggetti  di cui al paragrafo 2 del presente
provvedimento  (art.  2,  comma  1,  lettera q), del decreto; art. 1,
comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374);
    f)   "cliente":   il  soggetto  che  compie  operazioni  con  gli
operatori;
    g)  "dati  identificativi":  il  nome e il cognome, il luogo e la
data  di  nascita,  l'indirizzo,  il codice fiscale e gli estremi del
documento  di  identificazione  o,  nel  caso  di soggetti diversi da
persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale;
    h)  "mezzi di pagamento": il denaro contante, gli assegni bancari
e  postali,  gli  assegni  circolari  e  gli  altri  assegni  a  essi
assimilabili   o  equiparabili,  i  vaglia  postali,  gli  ordini  di
accreditamento  o  di pagamento, le carte di credito e le altre carte
di  pagamento,  ogni  altro  strumento o disposizione che permetta di
trasferire  o  movimentare  o  acquisire,  anche  per via telematica,
fondi, valori o disponibilita' finanziarie.

   2.   Ambito   soggettivo  di  applicazione.  I  destinatari  della
disciplina

   Il  presente  provvedimento si applica ai soggetti che, secondo le
norme  di  settore rispettivamente applicabili, svolgono le attivita'
seguenti:

    a) recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza
di  cui  all'art.  115  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza,  approvato  con  regio  decreto  18  giugno  1931,  n. 773
(T.U.L.P.S.);
    b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a
mezzo  di  guardie  particolari giurate, in presenza della licenza di
cui all'art. 134 del T.U.L.P.S.;
    c)  trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego
di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo
delle  persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
    d)  agenzia  di  affari  in  mediazione  immobiliare, in presenza
dell'iscrizione  nell'apposita  sezione del ruolo istituito presso la
camera  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi
della legge 3 febbraio 1989, n. 39;
    e)  commercio  di  cose  antiche, in presenza della dichiarazione
preventiva di cui all'art. 126 del T.U.L.P.S.;
    f)  esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, in presenza della
licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S.;
    g)  commercio,  comprese  l'esportazione e l'importazione, di oro
per  finalita'  industriali  o  di  investimento,  in  presenza della
comunicazione  all'UIC  ai  sensi  dell'art. 1 della legge 17 gennaio
2000, n. 7;
    h) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione
e  l'importazione  di  oggetti preziosi, in presenza della licenza di
cui all'art. 127 del T.U.L.P.S.;
    i)  gestione di case da gioco, in presenza dell'autorizzazione ai
sensi  delle leggi in vigore nonche' del requisito di cui all'art. 5,
comma  3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
    l)  fabbricazione  di  oggetti  preziosi  in  qualita' di imprese
artigiane, in possesso dell'iscrizione nel registro degli assegnatari
dei  marchi  di  identificazione  tenuto  dalle  camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
    m)  mediazione  creditizia,  in presenza dell'iscrizione all'albo
dei  mediatori creditizi di cui all'art. 16 della legge 7 marzo 1996,
n. 108;
    n)  agenzia  in  attivita' finanziaria prevista dall'art. 106 del
decreto  legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico
delle   leggi   in   materia   bancaria  e  creditizia,  in  presenza
dell'iscrizione   all'elenco   previsto   dall'art.   3  del  decreto
legislativo n. 374 del 1999.

   2.1 Ambito territoriale della disciplina

   Le   disposizioni  antiriciclaggio  si  applicano  agli  operatori
insediati   nel   territorio   italiano.  In  base  a  tale  criterio
territoriale:

    -  sono compresi nell'ambito di applicazione i soggetti aventi la
propria  sede  legale in Italia nonche' gli stabilimenti italiani (ad
esempio:  sedi,  succursali,  filiali) di soggetti aventi sede legale
all'estero;
    -  gli  operatori  insediati  in Italia applicano le disposizioni
antiriciclaggio  anche  per  l'attivita'  svolta  all'estero  che sia
soggettivamente od oggettivamente collegabile al territorio italiano.

   3. Ambito oggettivo di applicazione.

   Gli obblighi applicabili Gli operatori devono:

    a) identificare i clienti;
    b) istituire l'archivio unico e registrare e conservare in esso i
dati identificativi dei clienti e le altre informazioni relative alle
operazioni eseguite;
    c) segnalare le operazioni sospette di cui all'art. 3 della legge
antiriciclaggio,  rispettando  gli  obblighi  di  riservatezza  delle
segnalazioni di cui alla stessa legge;
    d)  segnalare  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze le
violazioni dell'art. 1 della legge antiriciclaggio;
    e) istituire misure di controllo interno e assicurare un'adeguata
formazione dei dipendenti e collaboratori.

   Gli  obblighi  di  cui  alle  lettere  a)  e  b) si applicano agli
operatori  in  relazione  allo  svolgimento  della propria attivita',
secondo  le  rispettive norme di settore. Sono escluse da tale ambito
le  altre  attivita'  eventualmente svolte dagli operatori nonche' le
operazioni strumentali non connesse all'attivita' tipica (ad esempio:
pagamento  di  stipendi  o  commissioni,  approvvigionamento  di beni
strumentali, etc.).

   Per  l'individuazione  degli  obblighi  applicabili  in concreto e
delle  relative  modalita',  gli  operatori devono avere riguardo sia
alle  indicazioni  generali  contenute  nella  presente parte e nelle
parti  Il,  III, V, sia a quelle particolari formulate nella parte IV
con riguardo alle specificita' operative di ciascuna categoria.

   Gli   operatori   restano   responsabili  dell'applicazione  degli
obblighi   predetti  anche  in  relazione  all'attivita'  svolta  con
l'ausilio di collaboratori o dipendenti.


                              PARTE II
                     Identificazione dei clienti

   1. Presupposti e momento per l'identificazione

   L'identificazione   consiste  nella  verifica  dell'identita'  del
cliente  e  del soggetto per conto del quale egli eventualmente operi
nonche'   nell'acquisizione  dei  loro  dati  identificativi  per  la
conservazione nell'archivio unico.

   L'identificazione  e'  dovuta,  volta per volta, in relazione alle
operazioni  che  comportino  la  trasmissione  o la movimentazione di
mezzi  di  pagamento  di  importo,  anche  frazionato,  superiore a €
12.500,  salvo  quanto  previsto  nella  parte  IV  per gli agenti in
attivita' finanziaria e le case da gioco.

   La percezione del compenso da parte dell'operatore non costituisce
di  per  se'  una  operazione  per  la  quale si applica l'obbligo di
identificazione.  Per  determinare  il  valore dell'operazione non si
tiene conto del compenso dell'operatore.

   Agli  stessi  fini  non  si  tiene  conto  della compensazione tra
attivita',   debiti  e  crediti,  altre  posizioni  o  operazioni  di
qualsiasi  natura di segno contrario relativi allo stesso cliente. In
tali  casi,  rileva il valore di ciascuna attivita', debito, credito,
operazione  o  posizione  e  non  il  valore  risultante  dalla  loro
compensazione.

   Per  l'individuazione  delle  operazioni frazionate, occorre avere
riguardo  al compimento di piu' operazioni che, sebbene effettuate in
momenti  diversi  nell'arco  di un circoscritto periodo di tempo e di
importo  singolarmente non superiore a € 12.500, siano ritenute parte
di  un'operazione,  unitaria  sotto  il  profilo economico, di valore
superiore a tale importo. Pertanto, ai fini dell'individuazione delle
operazioni  frazionate,  l'operatore  dovra'  valutare  le operazioni
eseguite   dal   cliente   presso   l'intera   struttura  nel  giorno
dell'operazione e nei sette giorni precedenti la stessa.

   L'identificazione  e'  eseguita,  ove  possibile,  al  momento del
contatto   con  il  cliente  e  comunque,  al  piu'  tardi,  all'atto
dell'operazione.

   2. Contenuto dell'identificazione

   Gli operatori acquisiscono i seguenti dati identificativi:

    a)  per  le  persone fisiche: il nome e il cognome, il luogo e la
data  di  nascita,  l'indirizzo  della  residenza o del domicilio, il
codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione;
    b)   per   i   soggetti   diversi   dalle   persone  fisiche:  la
denominazione, la sede legale e il codice fiscale.

   I   clienti   forniscono  tutte  le  informazioni  necessarie  per
l'identificazione  e  quelle richieste dall'operatore per ottemperare
agli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio.

   All'atto  dell'identificazione, i clienti forniscono per iscritto,
sotto  la  propria  personale  responsabilita', tutte le informazioni
necessarie  per  l'identificazione  dei  soggetti per conto dei quali
operano.

   Per  i  soggetti  diversi  dalle  persone  fisiche,  e' necessario
verificare  l'esistenza  del  potere  rappresentativo  in  base  alla
documentazione  prodotta  dal  cliente.  A  tal fine, il cliente deve
consegnare  documentazione  ufficiale  (ad  esempio: visure camerali,
certificati  rilasciati  da  enti  competenti,  delibere consiliari o
assembleari)   dalla   quale  risultino  i  dati  identificativi,  il
conferimento   dei  poteri  di  rappresentanza,  nonche'  ogni  altra
informazione    necessaria    per    l'adempimento   degli   obblighi
antiriciclaggio,  anche in relazione all'individuazione degli assetti
proprietari.

   Le    precedenti    disposizioni   sulla   verifica   del   potere
rappresentativo  e  degli  assetti proprietari non si applicano ed e'
sufficiente,  ai  fini  dell'identificazione, l'acquisizione dei dati
identificativi qualora cliente sia uno dei seguenti soggetti:

    a) banche;
    b) Poste Italiane S.p.a.;
    c) istituti di moneta elettronica;
    d) societa' di intermediazione mobiliare (SIM);
    e) societa' di gestione del risparmio (SGR);
    f) societa' di investimento a capitale variabile (SICAV);
    g) imprese di assicurazione;
    h) agenti di cambio;
    i) societa' fiduciarie;
    l) societa' che svolgono il servizio di riscossione dei tributi.

   3. Modalita' dell'identificazione.

   Qualora  piu' clienti operino congiuntamente, l'identificazione e'
dovuta per ciascuno di essi.

   Ai  fini  dell'identificazione  non  e'  possibile avvalersi delle
dichiarazioni  sostitutive  di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

   Ferma  restando  la  responsabilita'  dell'operatore, e' possibile
delegare,  occasionalmente  o  stabilmente,  l'acquisizione  dei dati
identificativi ad un collaboratore o dipendente del quale l'operatore
stesso si avvale per lo svolgimento dell'attivita'.

   E'  necessario  rinnovare  l'identificazione  in  tutti i casi nei
quali, a causa di errori nell'acquisizione dei dati, incongruenza tra
i  dati  stessi  o  per qualsiasi altra circostanza, sussistano dubbi
sull'identita'  del  cliente  o del soggetto per conto del quale egli
opera.

   L'identificazione  puo'  essere  diretta,  indiretta  o a distanza
secondo  le  istruzioni  seguenti. Laddove non sussistano circostanze
particolari,   l'identificazione  deve  essere  effettuata  in  forma
diretta.

   Fermo  quanto previsto per il rinnovo dell'identificazione in caso
di  dubbio  sull'identita',  e'  in  ogni  caso  necessario procedere
all'identificazione  diretta  qualora si abbia motivo di ritenere che
l'identificazione   indiretta  o  a  distanza  non  sia  attendibile,
presenti   dei   rischi   in   termini   di   sicura   individuazione
dell'identita'  del  cliente ovvero non consenta l'acquisizione delle
informazioni necessarie.

   4. Identificazione diretta

   L'identificazione  diretta  e'  effettuata  alla  presenza  fisica
contestuale  del  cliente e dell'operatore, ovvero di un dipendente o
collaboratore di quest'ultimo.

   La verifica dell'identita' del cliente e' effettuata sulla base di
un  documento valido per l'identificazione e non scaduto. Sono validi
per  l'identificazione i documenti d'identita' e di riconoscimento di
cui  agli artt. 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445  del  2000.  Per l'identificazione di soggetti non comunitari, in
assenza  di  uno  dei predetti documenti, si procede all'acquisizione
dei  dati  identificativi  attraverso  il passaporto o il permesso di
soggiorno.

   5. Identificazione indiretta

   L'identificazione puo' essere effettuata in forma indiretta, anche
senza la presenza fisica del cliente, nei casi seguenti:
    a)  il  cliente  e'  gia'  stato  identificato direttamente dallo
stesso operatore in relazione a una operazione in precedenza posta in
essere e le informazioni gia' acquisite sono aggiornate;
    b)  le operazioni sono effettuate con sistemi di cassa continua o
di  sportelli automatici, per corrispondenza, attraverso soggetti che
svolgono  attivita'  di  trasporto di valori ovvero mediante carte di
pagamento;  tali  operazioni  sono  imputate al soggetto titolare del
rapporto al quale ineriscono;
    c)  i  dati  identificativi  e le altre informazioni da acquisire
risultano  da  atti  pubblici,  scritture  private  autenticate  o da
documenti recanti la firma digitale ai sensi dell'art. 23 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  445  del  2000  e  successive
modificazioni;
    d)  i  dati  identificativi  e le altre informazioni da acquisire
risultano  da  dichiarazione dell'autorita' consolare italiana, cosi'
come  indicata nell'art. 6 del decreto legislativo 23 maggio 1997, n.
153.

   6. Identificazione a distanza

   Nello  svolgimento  dell'attivita'  a  distanza,  ovvero  senza la
presenza   fisica   contestuale   del   cliente   e   dell'operatore,
l'identificazione  diretta  non  e' necessaria per i clienti ai quali
sia  stata  rilasciata  un'apposita attestazione, qualora il soggetto
attestante,  presso  il quale i clienti sono stati gia' identificati,
rientri in una delle categorie seguenti:

    a) intermediari abilitati ai sensi dell'art. 4 del decreto (1);
    b)  enti  creditizi o enti finanziari di Stati membri dell'Unione
europea, cosi' come definiti nell'art. 1, lettere A) e B), nn. 2), 3)
e  4)  della  direttiva  2001/97/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 4 dicembre 2001 (2);
    c)  banche  aventi  sede  legale  e  amministrativa  in paesi non
appartenenti  all'  Unione  europea,  purche'  aderenti  al Gruppo di
azione  finanziaria  internazionale (GAFI) e succursali in tali paesi
di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI.

   In  nessun  caso l'attestazione puo' essere rilasciata da soggetti
che  non  hanno insediamenti fisici in alcun paese. Per "insediamento
fisico" si intende un luogo destinato allo svolgimento dell'attivita'
istituzionale,   con   stabile  indirizzo,  diverso  da  un  semplice
indirizzo   elettronico,  in  un  paese  nel  quale  il  soggetto  e'
autorizzato  a  svolgere  la  propria  attivita';  in  tale  luogo il
soggetto  deve  impiegare  una  o  piu'  persone  a tempo pieno, deve
mantenere   evidenze   relative  all'attivita'  svolta,  deve  essere
soggetto  ai  controlli  effettuati  dall'autorita' che ha rilasciato
l'autorizzazione ad operare.

   L'attestazione deve essere idonea a confermare che il soggetto che
deve  essere  identificato  e' lo stesso titolare di un conto o di un
rapporto presso l'intermediario attestante.

   6.1. Procedura di identificazione a distanza mediante bonifico

   L'apposita attestazione rilevante per l'identificazione a distanza
di  cui  al  paragrafo  precedente  puo' essere resa in via implicita
attraverso  la  trasmissione  di  un bonifico dalla banca del cliente
alla banca dell'operatore, quando ricorrono le circostanze seguenti:
    a) l'operatore, che deve procedere a identificazione a distanza e
che  riceve dal cliente comunicazione dei dati identificativi e delle
altre   informazioni  necessarie  per  l'identificazione,  assegna  e
comunica al cliente che opera a distanza un codice identificativo;
    b) il cliente comunica il codice identificativo alla banca ove e'
titolare di un conto e dispone presso la stessa un bonifico in favore
della  banca  dell'operatore.  Nel  bonifico  e'  indicato  il codice
assegnato ai sensi della lettera a);
    c)  l'operatore  verifica  che  il  codice riportato sul bonifico
coincida con quello assegnato al cliente da identificare e perfeziona
in tal modo l'identificazione.


                              PARTE III
          Registrazione e conservazione delle informazioni

   1. Contenuto dell'obbligo

   Gli   operatori,   negli   stessi  casi  in  cui  sono  tenuti  ad
identificare   i   clienti,  provvedono  a  registrare  e  conservare
nell'archivio  unico  di cui al paragrafo 3, seguendo le disposizioni
particolari  dettate  per  ciascuna  categoria  nella  parte  IV e le
indicazioni previste all'allegato A, le seguenti informazioni:

    a) i dati identificativi del cliente e del soggetto per conto del
quale il cliente opera;
    b) la data dell'avvenuta identificazione;
    c) la data del compimento dell'operazione;
    d)  la  descrizione  sintetica  della  tipologia dell'operazione,
avvalendosi delle causali indicate per ogni operazione nelle apposite
tabelle di cui all'allegato A;
    e) l'importo dell'operazione;
    f) la tipologia dei mezzi di pagamento impiegati.

   Deve  essere specificamente indicato l'importo del denaro contante
impiegato.  Gli  importi  espressi  in  valuta  estera  devono essere
registrati   nel   controvalore   in  euro  al  cambio  di  effettiva
negoziazione  ovvero,  in  mancanza,  al cambio indicativo del giorno
precedente  quello  dell'operazione,  evidenziando  la  valuta in cui
l'operazione   e'   espressa,   avvalendosi   dei   codici   indicati
nell'apposita tabella di cui all'allegato A.

   2. Modalita'

   Qualora  piu'  clienti  operino  congiuntamente,  gli  obblighi di
registrazione  e conservazione devono essere assolti nei confronti di
ciascuno di essi.

   Gli  operatori devono procedere alla registrazione tempestivamente
e   comunque   non   oltre   il   trentesimo  giorno  dal  compimento
dell'identificazione o, se diverso, dell'operazione.

   Nel  caso  in  cui  l'operatore  debba  eseguire un incarico o una
operazione   per   un  soggetto  del  quale  gia'  dispone  dei  dati
identificativi e delle altre informazioni da acquisire aggiornate, e'
sufficiente  registrare  nell'archivio  unico  solo  le  informazioni
relative  al  nuovo  incarico  o  alla  nuova  operazione,  entro  il
trentesimo  giorno  dal conferimento dell'incarico o, se diverso, dal
compimento dell'operazione.

   L'operatore,  qualora  vi  sia  necessita'  di  modificare  i dati
identificativi e le altre informazioni contenute nell'archivio unico,
vi  procede entro trenta giorni dal momento in cui viene a conoscenza
delle   variazioni,   seguendo  le  procedure  di  rettifica  di  cui
all'allegato A e conservando evidenza dell'informazione precedente.

   I  dati  e  le informazioni devono essere conservati nell'archivio
unico   per   dieci  anni  dal  compimento  dell'operazione  o  dalla
conclusione dell'incarico.

   3. Archivio unico

   Le informazioni indicate nel paragrafo 1 della presente parte sono
conservate  in un archivio unico per ogni operatore. L'archivio unico
e'  istituito  appositamente  per  le finalita' di cui al decreto, al
regolamento  e  al  presente  provvedimento  ed  e' tenuto secondo le
disposizioni in essi contenute.

   L'obbligo  di istituire l'archivio unico sussiste solo nel caso in
cui ci siano informazioni da registrare e conservare.

   4. Finalita' dell'archivio unico

   L'archivio  unico  e'  inteso ad assicurare la conservazione delle
informazioni  con  modalita'  accentrate,  standardizzate e uniformi.
Esso  e'  tenuto  in  modo  ordinato,  assicurando la trasparenza, la
completezza  e  la  chiarezza  delle informazioni, la facilita' della
consultazione,  della  ricerca  e  del  trattamento  dei  dati  ed il
mantenimento della storicita' delle informazioni.

   Le  informazioni  sono  registrate  e  conservate secondo l'ordine
cronologico degli incarichi e delle operazioni cui si riferiscono, in
maniera da rendere possibile la loro ricostruzione storica.

   Gli  operatori utilizzano le informazioni conservate nell'archivio
unico   anche  per  l'individuazione  delle  operazioni  sospette  da
segnalare all'UIC.

   Dette  informazioni  possono  essere  richieste  dall'UIC  per  le
necessita'   informative   connesse   alle   proprie   attivita'   di
approfondimento e analisi nei casi e nei modi previsti dalla legge.

   Gli   operatori  rendono  disponibili  le  informazioni  contenute
nell'archivio  unico  per l'accertamento dei fatti in un procedimento
penale   o  in  un  procedimento  per  l'applicazione  di  misure  di
prevenzione.

   5. Tenuta dell'archivio unico

   L'archivio unico puo' essere tenuto a mezzo di sistemi informatici
o  in  forma  cartacea,  secondo  i criteri per la registrazione e la
conservazione  delle informazioni indicati nel presente provvedimento
e nell'allegato A.

   Gli operatori obbligati, in forza di altre disposizioni di legge o
regolamentari,   a   tenere  un  registro  della  clientela,  possono
avvalersi  dello stesso per assolvere agli obblighi di conservazione,
purche'  tale  registro  contenga  o  venga  completato  con tutte le
indicazioni richieste dal presente provvedimento.

   Gli operatori indicati nella parte I, paragrafo 2, lettere a), e),
f),  g),  h),  l),  del presente provvedimento possono assolvere agli
obblighi  di acquisizione dei dati identificativi e di registrazione,
utilizzando  i  registri  ed  integrando  con  tutte  le  indicazioni
richieste  dal presente provvedimento i dati richiesti ai sensi degli
artt.  119,  120  e  128  del  testo  unico  delle  leggi di pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e delle
relative  disposizioni  di  attuazione  contenute  nel regolamento di
esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

   Gli  operatori  indicati  nella parte I, paragrafo 2, capoverso I,
lettera  d),  possono assolvere agli obblighi di identificazione e di
registrazione  integrando i dati richiesti a norma dell'art. 1760, n.
3, del codice civile.

   6. Archivio unico informatico

   L'archivio  unico  informatico  deve  essere  tenuto  secondo  gli
standards tecnici di cui all'allegato A.

   Gli   operatori  possono  affidare  a  terzi  (ad  esempio:  altri
operatori, associazioni di categoria, centri di servizio) la tenuta e
la   gestione  dell'archivio  unico  informatico,  purche'  sia  loro
assicurato  l'accesso  diretto e immediato all'archivio stesso. Resta
ferma  la  responsabilita'  degli  operatori  per  il  rispetto degli
obblighi di conservazione e registrazione.

   I   terzi  incaricati  tengono  gli  archivi  nel  rispetto  delle
disposizioni  del  codice in materia di protezione dei dati personali
ed in modo da assicurare la distinzione logica e la separazione delle
registrazioni  relative  a  ciascun titolare del trattamento dei dati
personali.   Osservano,  inoltre,  tutte  le  misure  necessarie  per
garantire  la segretezza delle informazioni nei confronti del proprio
personale incaricato.

   7. Archivio unico cartaceo

   L'archivio  unico  cartaceo  consiste  in  un  registro,  numerato
progressivamente  e  siglato  in  ogni  pagina  a cura dell'operatore
ovvero di un collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto, con
l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di
cui  e'  composto  il  registro  e  l'apposizione  della  firma delle
suddette persone.

   L'archivio unico cartaceo deve essere tenuto in maniera ordinata e
chiaramente leggibile, senza spazi bianchi e abrasioni.

   Per  le registrazioni nell'archivio unico cartaceo si osservano le
procedure di cui all'allegato A.

   8. Vicende dell'archivio unico nei processi di trasformazione

   Nei  casi  di  cessione  di  dipendenze  o  di rami di azienda, di
fusione e di scissione, si osservano le seguenti disposizioni.

   Gli  operatori  che  cedono dipendenze o rami di azienda e cessano
l'attivita' rilevante per l'applicazione del decreto devono:
    a)  completare  le  registrazioni  relative  alle  operazioni non
ancora riportate nell'archivio unico;
    b)   entro   sei  mesi  dalla  data  di  esecutivita'  dell'atto,
trasferire il proprio archivio unico al cessionario che garantisce la
conservazione  delle  registrazioni  ricevute  e l'integrazione delle
stesse con le proprie registrazioni.

   In caso di fusione il soggetto che si fonde deve:
    a)  completare  le  registrazioni  relative  alle  operazioni non
ancora riportate nell'archivio unico;
    b)   entro   sei  mesi  dalla  data  di  esecutivita'  dell'atto,
trasferire  il  proprio  archivio  unico al soggetto risultante dalla
fusione o alla societa' incorporante, che garantisce la conservazione
delle  registrazioni  ricevute  e  l'integrazione delle stesse con le
proprie registrazioni.

   L'operatore  che  si  scinde  e  cessa  l'attivita'  rilevante per
l'applicazione del decreto deve:
    a)  completare  le  registrazioni  relative  alle  operazioni non
ancora riportate nell'archivio unico;
    b)   entro   sei  mesi  dalla  data  di  esecutivita'  dell'atto,
trasferire  il  proprio  archivio  unico  al  soggetto  o ai soggetti
risultanti  dalla  scissione  interessati all'attivita' rilevante per
l'applicazione  del  decreto, che garantiscono la conservazione delle
registrazioni  ricevute  e l'integrazione delle stesse con le proprie
registrazioni.

   Il   cessionario,  l'operatore  risultante  dalla  fusione  e  gli
operatori   derivanti   dalla   scissione  interessati  all'attivita'
rilevante  per l'applicazione del decreto non devono procedere ad una
nuova identificazione dei clienti per i quali sia stato registrato il
conferimento  dell'incarico  ma  non  sia  stata  ancora  eseguita la
relativa  operazione,  salvi  i casi di dubbio sull'identita' e ferma
restando   la  responsabilita'  per  i  casi  di  omessa  o  inesatta
identificazione.

   Fermo  quanto  previsto  nei  capoversi  precedenti,  nei  casi di
liquidazione,  di estinzione o in qualsiasi altro evento che comporti
la cessazione di ogni attivita', gli operatori devono:
    a)  completare  le  registrazioni  relative  alle  operazioni non
ancora riportate nell'archivio unico;
    b) entro sei mesi dall'evento, informare l'UIC.


                              PARTE IV
            Disposizioni applicabili ai diversi operatori

   1. Disposizione generale

   Ferma  l'applicazione  delle  disposizioni  contenute  nelle parti
precedenti,  gli  operatori  hanno  riguardo,  nell'esecuzione  degli
obblighi  di  identificazione,  registrazione  e  conservazione delle
informazioni,  alle  ulteriori disposizioni di seguito specificate in
relazione a ciascuna categoria. Per la registrazione delle operazioni
si  avvalgono  delle  causali  indicate  per  ogni  operazione  nelle
apposite tabelle di cui all'allegato A.

   2. Recupero di crediti

   Gli  operatori  che esercitano l'attivita' di recupero di crediti,
indicati  nella  parte  I,  paragrafo  2,  lettera  a),  del presente
provvedimento,   applicano   gli   obblighi   di   identificazione  e
registrazione   in  relazione  al  conferimento  degli  incarichi  di
recupero  e  alle operazioni di riscossione. Essi devono identificare
il  cliente  che  conferisce  l'incarico,  il  creditore, se diverso,
nonche'  i  soggetti  che  compiono operazioni di pagamento, intere o
frazionate,   di   importo  superiore  a  €  12.500;  devono  inoltre
registrare   i   dati   identificativi  e  le  informazioni  relative
all'incarico  e  alle operazioni di riscossione, secondo il capoverso
successivo.

   Gli  operatori  di  cui  al presente paragrafo devono registrare e
conservare nell'archivio unico le informazioni relative a:

    a) l'identita' del cliente e, se diverso, del creditore;
    b) la data del conferimento dell'incarico;
    c) il valore complessivo dei crediti da recuperare;
    d)  per  i  crediti  di valore superiore a € 12.500, l'importo di
ciascun credito e le generalita' dei debitori;
    e) per le riscossioni di importo superiore a € 12.500, oltre alle
generalita'  del  debitore  o di chi provvede al pagamento, la data e
l'importo  della  riscossione  e  la tipologia dei mezzi di pagamento
riscossi.

   3. Custodia e trasporto di contante, titoli o valori

   Gli operatori che svolgono le attivita' di custodia e trasporto di
denaro  contante,  titoli o valori, indicati nella parte I, paragrafo
2,  lettere  b)  e  c),  del  presente  provvedimento,  applicano gli
obblighi   di  identificazione  e  registrazione  in  relazione  agli
incarichi  di  custodia  e  trasporto  e  alle relative operazioni di
importo superiore a € 12.500. Essi devono identificare il cliente che
conferisce  l'incarico  e, in caso di custodia, anche il soggetto che
richiede  la  restituzione  dei  beni, se diverso dal soggetto che ha
conferito  l'incarico  o  dall'effettivo  titolare.  Devono, inoltre,
registrare  e  conservare  i  dati  identificativi  e le informazioni
attinenti  all'incarico  di  trasporto  o  custodia  e  alle relative
operazioni  di  importo  superiore  a  € 12.500, secondo il capoverso
successivo.

   Gli  operatori  di  cui  al presente paragrafo devono registrare e
conservare nell'archivio unico le informazioni relative a:
    a) i dati identificativi di cui al primo capoverso;
    b)  le  generalita'  del  mittente  e del destinatario, acquisite
direttamente o fornite dal cliente;
    c) la data dell'operazione di trasporto o di custodia;
    d) il valore e il tipo dei beni oggetto dell'incarico.

   4. Agenzia di affari in mediazione immobiliare

   Gli  operatori  che  svolgono  l'attivita' di agenzia di affari in
mediazione  immobiliare, indicati nella parte I, paragrafo 2, lettera
d),   del   presente   provvedimento,   applicano   gli  obblighi  di
identificazione, registrazione e conservazione nei casi in cui vi sia
stata la conclusione del contratto di compravendita preliminare o, in
mancanza,  di  quello  definitivo,  il  cui  valore sia superiore a €
12.500.  Essi  devono identificare le parti dei contratti per i quali
intervengono e devono registrare e conservare i dati identificativi e
le   informazioni   attinenti  alle  operazioni  di  conclusione  dei
contratti, secondo il capoverso successivo.

   Gli  operatori  di  cui  al presente paragrafo devono registrare e
conservare nell'archivio unico le informazioni relative a:
    a) i dati identificativi delle parti;
    b)  la  data  di  conclusione  del  contratto  preliminare  o, in
mancanza, di quello definitivo di compravendita;
    c) il prezzo convenuto dell'immobile oggetto della mediazione.

   5. Commercio di cose antiche e esercizio di case d'asta o gallerie
d'arte

   Gli  operatori  che  svolgono  le  attivita'  di commercio di cose
antiche  e  di  esercizio  di case d'asta o gallerie d'arte, indicati
nella   parte  I,  paragrafo  2,  lettere  e)  ed  f),  del  presente
provvedimento,    applicano    gli   obblighi   di   identificazione,
registrazione   e  conservazione  in  relazione  alle  operazioni  di
acquisto  o  di  vendita  di  importo  superiore  a  €  12.500.  Essi
identificano  le  controparti (acquirenti e venditori) e registrano e
conservano  le  informazioni  relative  ai dati identificativi e alle
operazioni di compravendita, secondo il capoverso successivo.

   Gli  operatori  di  cui  al presente paragrafo devono registrare e
conservare nell'archivio unico le informazioni relative a:
    a) i dati identificativi delle controparti;
    b) la data e l'importo dell'operazione;
    c) il tipo (acquisto o vendita) dell'operazione;
    d) il tipo dei mezzi di pagamento impiegati.

   6. Commercio di oro e di oggetti preziosi

   Gli  operatori  che svolgono le attivita' di commercio di oro e di
fabbricazione,  mediazione  e  commercio,  compresa  l'importazione e
l'esportazione,   di   oggetti  preziosi,  indicati  nella  parte  l,
paragrafo  2,  lettere  g),  h)  ed  1),  del presente provvedimento,
applicano   gli   obblighi   di   identificazione,   registrazione  e
conservazione  in  relazione  alle  operazioni di acquisto, vendita o
mediazione  di  importo  superiore  a  € 12.500. Essi identificano le
parti  e  registrano  e  conservano  le informazioni relative ai dati
identificativi  e  alle  operazioni di compravendita e di mediazione,
secondo il capoverso successivo.

   Gli  operatori  di  cui  al presente paragrafo devono registrare e
conservare nell'archivio unico le informazioni relative a:
    a) i dati identificativi delle parti;
    b) la data e l'importo dell'operazione;
    c) il tipo (acquisto, vendita o mediazione) dell'operazione;
    d) il tipo dei mezzi di pagamento impiegati.

   Per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, gli operatori di
cui  al  presente  paragrafo  possono  avvalersi  delle  informazioni
acquisite  ai  fini  dell'adempimento  dell'obbligo  di dichiarazione
previsto  dall'art.  1,  comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7 e
delle relative disposizioni di attuazione.

   7. Gestione di case da gioco

   Gli  operatori  che  svolgono  l'attivita'  di gestione di case da
gioco,  indicati nella parte I, paragrafo 2, lettera i), del presente
provvedimento,    applicano    gli   obblighi   di   identificazione,
registrazione   e  conservazione  in  relazione  alle  operazioni  di
acquisto  e  cambio di "fiches" o di altri mezzi di gioco per importo
superiore  a  €  1.500.  Essi  identificano i clienti in relazione al
compimento  delle  predette operazioni, qualora non gia' identificati
al   momento   dell'ingresso,   salvi  i  casi  di  dubbio  sui  dati
identificativi  rilasciati, e registrano e conservano le informazioni
relative  ai  dati  identificativi  e  alle  operazioni,  secondo  il
capoverso successivo.

   Gli  operatori  di  cui  al presente paragrafo devono registrare e
conservare nell'archivio unico le informazioni relative a:
    a) i dati identificativi;
    b) la data e l'importo dell'operazione;
    c) il tipo (acquisto o vendita di "fiches") dell'operazione;
    d) il tipo dei mezzi di pagamento utilizzati.

   8. Mediazione creditizia

   Gli  operatori  che svolgono l'attivita' di mediazione creditizia,
indicati  nella  parte  I,  paragrafo  2,  lettera  m),  del presente
provvedimento, identificano il soggetto che richiede il finanziamento
e  registrano  e  conservano  i dati identificativi e le informazioni
attinenti   alle   operazioni   di   concessione   dei  contratti  di
finanziamento  di  importo superiore a € 12.500, secondo il capoverso
successivo.

   Gli  operatori  di  cui  al presente paragrafo devono registrare e
conservare nell'archivio unico le informazioni relative a:
    a) i dati identificativi;
    b)  gli  estremi  dell'intermediario  (ovvero:  ragione  sociale,
codice    fiscale,    indirizzo    della    dipendenza    interessata
dall'operazione) con il quale il cliente viene messo in contatto;
    c) la data della concessione del finanziamento;
    d) l'ammontare e il tipo del finanziamento accordato.

   I  mediatori  creditizi  forniscono all'intermediario con il quale
mettono in contatto il potenziale cliente, le informazioni necessarie
per l'identificazione di quest'ultimo.

   9. Agenzia in attivita' finanziaria

   Gli  operatori  che  svolgono  l'attivita' di agenzia in attivita'
finanziaria,  indicati  nella  parte  I, paragrafo 2, lettera n), del
presente  provvedimento,  applicano  gli obblighi di identificazione,
registrazione   e  conservazione  in  relazione  alle  operazioni  di
promozione  e  conclusione  dei contratti. Essi devono identificare i
soggetti nei confronti dei quali svolgono l'attivita' di promozione e
conclusione  dei  contratti  e  devono registrare e conservare i dati
identificativi   e  le  informazioni  attinenti  alle  operazioni  di
conclusione   dei   contratti  di  qualunque  ammontare,  secondo  il
capoverso successivo.

   Gli  operatori  di  cui  al presente paragrafo devono registrare e
conservare nell'archivio unico le informazioni relative a:
    a) i dati identificativi;
    b) la data e l'ammontare della consegna dei mezzi di pagamento;
    c) il tipo dei mezzi di pagamento.


                               PARTE V
          Rilevazione e segnalazione di operazioni sospette

   1. Principi e norme applicabili

   Gli operatori, nello svolgimento della propria attivita', valutano
le  operazioni compiute o richieste dai clienti al fine di rilevare e
segnalare all'UIC le operazioni sospette di riciclaggio.

   Le  attivita'  di  rilevazione  e  segnalazione  delle  operazioni
sospette  sono ispirate ai principi della conoscenza dei clienti, con
riguardo  specifico  ai rapporti intrattenuti e al profilo di rischio
di riciclaggio, dell'accortezza nell'individuazione, in concreto, dei
profili   di  sospetto,  della  celerita'  nella  trasmissione  delle
informazioni, della riservatezza, nell'interesse del segnalante e del
segnalato, della collaborazione con l'UIC per l'approfondimento.

   La   materia  della  segnalazione  delle  operazioni  sospette  e'
regolata  dagli  artt.  3  e  3-bis della legge antiriciclaggio e dal
presente provvedimento.

   2. Esclusione della responsabilita'

   Le  segnalazioni  effettuate  ai  sensi  e  per  gli effetti delle
disposizioni  applicabili non costituiscono violazione di obblighi di
segretezza.

   Le  segnalazioni  di operazioni sospette effettuate in conformita'
di  tali  disposizioni  e  per  le  finalita'  da  esse  previste non
comportano   responsabilita'   di   alcun   tipo   (civile,   penale,
amministrativa).

   Le  disposizioni  a garanzia del segnalante si estendono agli atti
connessi  alla  segnalazione  e  all'attivita' di approfondimento. In
particolare,    nessuna    responsabilita'   deriva   dall'esecuzione
dell'obbligo di sospendere le operazioni segnalate in ottemperanza di
apposito provvedimento dell'UIC.

   3. Valutazione dei rapporti con i clienti

   Ai   fini   dell'adempimento   degli  obblighi  di  rilevazione  e
segnalazione  delle  operazioni  sospette, gli operatori si avvalgono
delle informazioni fornite nel corso dell'identificazione e di quelle
disponibili in virtu' dell'attivita' prestata.

   L'efficace   adempimento   dei   predetti  obblighi  poggia  sulla
capacita' degli operatori di valutare l'attivita' posta in essere dai
clienti, occasionali o abituali.

   Agli  stessi  fini  gli  operatori  valutano complessivamente, nel
tempo,  i  rapporti  intrattenuti con i clienti, avendo riguardo alle
operazioni   compiute   o   richieste.   Essi  individuano  eventuali
incongruenze rispetto alla capacita' economica, alle attivita' svolte
e al profilo di rischio di riciclaggio.

   3.1 Profilo di rischio di riciclaggio

   Per  "rischio" si intende l'esposizione a fenomeni di riciclaggio.
La  valutazione  del  profilo di rischio si basa sulla conoscenza dei
clienti e tiene conto, in particolare, degli elementi seguenti:
    a)    aspetti   oggettivi   concernenti,   in   particolare,   le
caratteristiche  delle attivita' svolte dai clienti, delle operazioni
da   essi   compiute   e  degli  strumenti  utilizzati  (ad  esempio:
interposizione  di  soggetti  terzi;  impiego di strumenti societari,
associativi o fiduciari suscettibili di limitare la trasparenza della
proprieta'  e  della  gestione;  utilizzo  di  denaro  contante  o di
strumenti al portatore);
    b)   aspetti   soggettivi   concernenti,   in   particolare,   le
caratteristiche  dei  clienti  (ad  esempio:  soggetti  insediati  in
localita'   caratterizzate   da   regimi  fiscali  o  antiriciclaggio
privilegiati, quali quelli individuati dal GAFI come non cooperativi;
soggetti dei quali e' noto il coinvolgimento in attivita' illecite).

   4. Operazioni sospette. Nozione e rilevazione

   E'  sospetta  l'operazione  che  induce  a  ritenere, in base agli
elementi  disponibili,  anche  desumibili dall'archivio unico, e alle
valutazioni  svolte  ai sensi dei paragrafi 3 e 3.1, che il denaro, i
beni  o  le  utilita'  che ne formano oggetto o in relazione ai quali
l'operazione  e' effettuata o richiesta possano provenire dai delitti
previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale.

   Per  la  rilevazione  delle operazioni sospette si ha riguardo, in
particolare,  alle  caratteristiche,  all'entita',  alla  natura  e a
qualsivoglia  altra  circostanza  conosciuta a ragione delle funzioni
esercitate,   tenendo   conto   anche  della  capacita'  economica  e
dell'attivita' svolta dai soggetti interessati.

   Nella  rilevazione  delle  operazioni sospette deve essere inoltre
tenuto   conto   degli  indicatori  contenuti  nell'allegato  B.  Gli
indicatori  non  costituiscono  un riferimento esaustivo e di per se'
sufficiente  per  l'individuazione  delle operazioni da segnalare. In
conseguenza:
    a)  la  ricorrenza  di  comportamenti  descritti  in  uno  o piu'
indicatori   non  costituisce  di  per  se'  motivo  sufficiente  per
l'individuazione  e segnalazione di operazioni sospette, per la quale
e'  necessario  valutare  la  rilevanza in concreto dei comportamenti
della clientela;
    b)  sono  altresi'  significativi  per  la  rilevazione ulteriori
comportamenti   che,   sebbene  diversi  da  quelli  descritti  negli
indicatori, rivelino nondimeno in concreto profili di sospetto;
    c)  l'accurato  adempimento  degli  obblighi  di  segnalazione di
operazioni  sospette  implica  la  rilevazione  di  comportamenti che
integrano   piu'   indicatori,   specie  se  sono  caratterizzati  da
particolare analiticita'.

   Le  circostanze  nelle  quali  l'identificazione  non  puo' essere
effettuata  o  completata devono essere valutate per l'individuazione
di operazioni sospette.

   5. Procedura per la segnalazione

   Gli  operatori  che  svolgono  la propria attivita' in qualita' di
persona   fisica  o  sotto  forma  di  ditta  individuale  provvedono
direttamente ad eseguire la segnalazione di un'operazione sospetta.

   Per  gli  operatori  che  svolgono la propria attivita' attraverso
strutture  aziendali  articolate nelle quali operano piu' persone, in
qualita'   di   dipendenti  o  collaboratori,  la  procedura  per  la
rilevazione  e  la  segnalazione  delle operazioni sospette si svolge
normalmente in due fasi:
    a)  la  persona  che  intrattiene  direttamente  rapporti  con il
cliente    ovvero    che   partecipa   direttamente   al   compimento
dell'operazione  e' responsabile per la rilevazione degli elementi di
sospetto  e ne informa immediatamente il titolare dell'attivita' o il
legale rappresentante o un suo delegato;
    b) il titolare dell'attivita' o il legale rappresentante o un suo
delegato  esamina  le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga
fondate,   tenendo   conto   dell'insieme   degli   elementi   a  sua
disposizione,  anche  desumibili  dall'archivio  unico,  le trasmette
all'UIC senza ritardo.

   Per  gli  operatori caratterizzati da dimensioni significative, in
termini  di  volume  d'affari  o  di  articolazione organizzativa, il
titolare dell'attivita' o il legale rappresentante possono delegare a
un  apposito  responsabile  aziendale  i compiti connessi all'esame e
alla   segnalazione   delle   operazioni  sospette.  Il  responsabile
aziendale   intrattiene   anche   i   rapporti   con  l'UIC  connessi
all'approfondimento.

   La   segnalazione   deve   essere   trasmessa,  ove  possibile  in
considerazione   alle   caratteristiche  dell'operazione,  prima  che
l'operazione stessa sia eseguita.

   6. Sospensione delle operazioni

   L'UIC  puo' disporre la sospensione delle operazioni segnalate per
un  massimo  di  quarantotto ore lavorative, anche su richiesta degli
organismi investigativi competenti (Direzione Investigativa Antimafia
e  Nucleo  Speciale  di  Polizia Valutaria della Guardia di Finanza),
sempre  che cio' non possa determinare pregiudizio per il corso delle
indagini e per l'operativita' corrente degli operatori.

   Il provvedimento di sospensione viene comunicato immediatamente al
segnalante.  Il  termine  iniziale  della  sospensione  decorre dalla
ricezione del provvedimento dell'UIC.

   Anche  al  di  fuori  dei  casi di sospensione, l'UIC puo' fornire
istruzioni al segnalante sul comportamento da tenere, con particolare
riguardo  al  mantenimento  della  riservatezza,  ai  rapporti con il
soggetto segnalato, alla gestione delle operazioni segnalate.

   7. Produzione e trasmissione delle segnalazioni

   La  segnalazione deve contenere dati e notizie sull'operazione nei
suoi aspetti oggettivi e soggettivi.

   La  segnalazione deve essere prodotta secondo lo schema illustrato
nell'allegato   C   e   compilato   seguendo  le  istruzioni  di  cui
all'allegato D. Tale schema si articola in:
    a) dati del segnalante;
    b)  dati sul soggetto segnalato. Nel caso in cui il cliente operi
per conto di una persona diversa, devono essere indicati anche i dati
relativi a quest'ultima;
    c) informazioni sull'operazione oggetto di segnalazione;
    d) motivi del sospetto.

   La  segnalazione  e'  trasmessa  a:  Ufficio  italiano  dei cambi,
Servizio Risorse Informatiche Approvvigionamenti e Servizi, Via delle
Quattro  Fontane  n.  123,  00184  - Roma, con l'indicazione, accanto
all'indirizzo, del codice OP AR94.

   L'UIC  si  riserva  di  predisporre,  sulla  base  dell'esperienza
acquisita,  gli  strumenti  necessari  per  la  trasmissione  in  via
informatica della segnalazione.

   Ogni  variazione  delle  informazioni  relative al segnalante deve
essere tempestivamente comunicata all'Ufficio.

   Gli operatori possono preavvisare telefonicamente o via fax l'UIC,
anche per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere.

   8.  Collaborazione  nell'approfondimento  e  flussi informativi di
ritorno

   L'UIC  puo' richiedere agli operatori ogni informazione necessaria
per la propria attivita' di approfondimento e analisi, in relazione a
segnalazioni  di operazioni sospette, a omesse segnalazioni e in ogni
altro caso previsto dalla legge.

   Gli  operatori trasmettono tempestivamente all'UIC le informazioni
da questo richieste.

   L'UIC informa gli operatori dell'esito delle segnalazioni nei casi
di archiviazione, nei casi in cui le segnalazioni non hanno ulteriore
corso alla luce degli accertamenti degli organismi investigativi e in
ogni altro caso previsto dalla legge.

   9. Riservatezza

   Tutte  le  informazioni  relative  alle segnalazioni di operazioni
sospette,  in  ordine sia al contenuto sia alla stessa effettuazione,
sono  soggette  a  un  regime  di  rigorosa riservatezza in base alla
legge.

   E'  vietato  dare comunicazione delle segnalazioni al di fuori dei
casi   previsti   dalla   legge   antiriciclaggio   e   dal  presente
provvedimento.  Il  divieto  comprende  anche  ogni comunicazione nei
confronti del soggetto segnalato.

   La  trasmissione  di  informazioni  attinenti  a  segnalazioni  di
operazioni   sospette   e'  possibile  esclusivamente  nei  confronti
dell'UIC,  in  relazione  all'attivita'  di  approfondimento, e degli
organi   investigativi   competenti   per  l'accertamento  dei  fatti
segnalati  (Direzione  Investigativa  Antimafia,  Nucleo  Speciale di
Polizia  Valutaria  della  Guardia  di  Finanza).  Restano  fermi gli
obblighi nei confronti dell'Autorita' Giudiziaria.

   Gli   operatori  che  svolgono  la  propria  attivita'  attraverso
strutture  aziendali  nelle  quali operano piu' persone non indicano,
nella  segnalazione, il nominativo della persona che ha effettuato la
segnalazione stessa.

   L'UIC trasmette senza indugio agli organi investigativi competenti
le  segnalazioni,  corredate  di  una  relazione  tecnica,  omettendo
l'indicazione  del  nominativo  dell'operatore  che  ha effettuato la
segnalazione  stessa. La segnalazione degli operatori che svolgono la
propria  attivita'  attraverso strutture aziendali e' trasmessa cosi'
come pervenuta all'UIC.

   In  base  alla  legge  antiriciclaggio,  per  le  segnalazioni che
ricevono un ulteriore corso in sede investigativa in caso di denuncia
o  di rapporto ai sensi degli artt. 331 e 347 del codice di procedura
penale,   l'identita'   delle   persone   che   hanno  effettuato  le
segnalazioni  non  e'  menzionata.  L'identita'  di tali persone puo'
essere  rivelata  solo  quando  l'autorita'  giudiziaria, con decreto
motivato,  lo  ritenga  indispensabile  ai fini dell'accertamento dei
reati per i quali si procede.

   Gli  operatori  adottano  misure  idonee  a  mantenere  la massima
riservatezza   delle   informazioni  relative  alle  segnalazioni  di
operazioni sospette all'interno della propria organizzazione.


                              PARTE VI
                           Altri obblighi

   1. Controlli interni

   Gli  operatori  svolgono  attivita'  di  controllo  interno per la
verifica del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

   Il  controllo  interno  ha  particolare riguardo alle procedure di
identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni, di
rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette.

   I  controlli  devono  essere svolti con continuita', anche su base
periodica  o  con  riguardo  a  casi  specifici.  L'estensione  e  la
periodicita'  dei  controlli sono commisurate anche alle dimensioni e
all'articolazione  della  struttura  organizzativa  e  dell'attivita'
svolta.

   2. Formazione

   Gli   operatori   adottano  le  misure  di  formazione  necessarie
affinche' anche i propri collaboratori siano in grado di adoperare le
informazioni  in  proprio  possesso  per avere un'adeguata conoscenza
della clientela ed evidenziare all'operatore situazioni di sospetto.

   La    formazione   deve   avere   carattere   di   continuita'   e
sistematicita',  nonche' tenere conto dell'evoluzione della normativa
in materia di antiriciclaggio.

   3.  Disposizioni  in  materia  di  protezione  dei  dati  e  delle
informazioni

   Gli  operatori  osservano  nel  trattamento dei dati le previsioni
applicabili del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il
codice in materia di protezione dei dati personali. Nel rilasciare ai
clienti  informativa  idonea  ad  assolvere  agli  obblighi  previsti
dall'art.  13 del codice in materia di protezione dei dati personali,
specificano  altresi'  che il trattamento dei dati avverra' anche per
le finalita' previste dalla normativa in materia antiriciclaggio.


                              PARTE VII
                  Disposizioni transitorie e finali

   Gli  operatori  che  si  avvalgono  della  facolta' di integrare i
registri  istituiti  e tenuti in forza di altre disposizioni di legge
per  la  costituzione  dell'archivio  unico, ai sensi del paragrafo 5
della parte III, devono procedervi entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore del presente provvedimento.

   Il  termine per la costituzione dell'archivio unico informatico e'
di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

   Roma, 24 febbraio 2006

                                                Il presidente: DRAGHI


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          (1)  Gli intermediari abilitati ai sensi dell'art. 4, comma
          1,  del decreto sono: le banche, Poste Italiane S.p.a., gli
          istituti    di   moneta   elettronica,   le   societa'   di
          intermediazione  mobiliare  (SIM),  le societa' di gestione
          del risparmio (SGR), le societa' di investimento a capitale
          variabile  (SICAV), le imprese di assicurazione, gli agenti
          di cambio, le societa' fiduciarie, le societa' che svolgono
          il   servizio  di  riscossione  dei  tributi,  le  relative
          succursali italiane.
          Inoltre,  ai  sensi  dell'art.  4, comma 2, del decreto, il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze. sentito l'UIC,
          determina con decreto le condizioni in presenza delle quali
          possono    essere    abilitati   dallo   stesso   Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze  i  seguenti  soggetti:
          intermediari   finanziari   iscritti  nell'elenco  speciale
          previsto  dall'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre
          1993,  n.  385  (T.U.B.),  intermediari finanziari iscritti
          nell'elenco  generale  previsto  dall'art.  106 del T.U.B.,
          soggetti  operanti  nel  settore finanziario iscritti nelle
          sezioni  dell'elenco  generale  previste  dagli artt. 113 e
          155,  commi  4  e  5,  del  T.U.B.  le  relative succursali
          italiane.
          (2)   La   lettera  A  della  direttiva  prevede  per  ente
          creditizio: un ente definito a norma dell'art. 1, punto 1),
          primo   comma   della  direttiva  2000/12/CE,  nonche'  una
          succursale,  quale  definita  all'art.  1,  punto 3), della
          direttiva  suddetta  e  situata nella Comunita', di un ente
          creditizio  che  abbia  la sede sociale all'interno o al di
          fuori  della  Comunita';  la  lettera  B,  nn.  2), 3) e 4)
          prevede,   per   "ente   finanziario":   2)  un'impresa  di
          assicurazione  debitamente autorizzata in conformita' della
          direttiva  79/267/CEE, nella misura in cui svolga attivita'
          che rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva;
          3) un'impresa di investimento ai sensi dell'art. 1, punto 2
          della  direttiva 93/22/CEE; 4) un organismo di investimento
          collettivo  che  commercializza  le  sue quote o azioni. La
          definizione   di   ente   finanziario  comprende  anche  le
          succursali, situate nella Comunita', di enti finanziari che
          hanno  la  sede  sociale  all'interno  o  al di fuori della
          Comunita'.