IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
                                  e
       IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

  Vista   la   legge   25 novembre   1971,   n.   1096  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195;
  Visto  il  decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 536, che in
attuazione   della   direttiva   91/683/CEE  istituisce  il  servizio
fitosanitario nazionale;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31 gennaio  1996,  pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  33  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  41 del
19 febbraio   1996,   concernente  le  misure  di  protezione  contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana  di  organismi  nocivi  ai vegetali o ai prodotti vegetali e
successive modificazioni;
  Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1997;
  Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1997;
  Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
  Visto  l'art. 1 da 2 a 7 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.
212;
  Visto  l'art.  22  del  decreto  legislativo 18 maggio 2001, n. 228
concernente  «Orientamento  e modernizzazione del settore agricolo, a
norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
  Visto  l'art. 5, comma 8 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.
212  che  ha  sostituito  l'art.  11 della legge 25 novembre 1971, n.
1096;
  Vista  la  raccomandazione  (CE)  n.  787/2004  del  4 ottobre 2004
relativa  a:  «Orientamenti  tecnici sui metodi di campionamento e di
rilevazione  degli organismi geneticamente modificati e dei materiali
ottenuti  da organismi geneticamente modificati come tali o contenuti
in   prodotti   nel   quadro  del  reg.  n.  1830/2003»  che  prevede
espressamente    l'effettuazione    dei   controlli   sulle   sementi
convenzionali  sia all'interno dei Paesi membri che presso i punti di
entrata del territorio comunitario (I. Principi generali, comma 3);
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n.
322;
  Vista la comunicazione effettuata ai sensi della direttiva 98/34/CE
relativa alle norme tecniche;
  Considerata  la  necessita'  di garantire la tutela dell'ambiente e
del consumatore, nonche' della qualita' dei sistemi agroalimentari;
  Considerato   che  il  vigente  sistema  normativo  regolamenta  la
produzione   e   l'impiego  sul  territorio  nazionale  di  materiale
sementiero di varieta' geneticamente modificate anche quando commisto
con varieta' convenzionali;
  Considerata  la necessita' di effettuare uno specifico monitoraggio
territoriale per le sementi composte in tutto o in parte di organismi
geneticamente modificati;
  D'intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano raggiunta
nelle sedute del 10 dicembre 2003 e del 3 marzo 2005;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nell'ambito  del monitoraggio previsto dall'art. 22 del decreto
legislativo  18 maggio 2001, n. 228, si dispone, ai fini del comma 2,
il  controllo  delle sementi in importazione da Paesi terzi, presso i
punti  di entrata nazionali di cui al decreto ministeriale 31 gennaio
1996, relativamente a quelle immesse in libera pratica nel territorio
della  Repubblica  italiana,  sulla  base  di  un programma nazionale
stabilito  dal  MiPAF,  d'intesa  con la Conferenza permanente tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;