IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista  la  legge 6 dicembre 1978, n. 835 recante «Delega al Governo
ad emanare nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita'
dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»;
  Visto,  in  particolare,  l'art  1,  che prevede che il Governo sia
delegato  a  «determinare,  tenendo  conto  del  prevalente carattere
tecnico della regolamentazione dell'esercizio ferroviario, gli organi
competenti ad emanare od approvare norme regolamentari e disposizioni
interne»  in  materia,  tra  l'altro,  di  «organizzazione  tecnica e
amministrativa   del   servizio   ferroviario  e  modalita'  del  suo
svolgimento»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753, emanato in attuazione della richiamata legge delega n. 835/1978,
recante  «Nuove  norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita'
dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»;
  Preso  atto  che  le  norme  del presente decreto hanno lo scopo di
assicurare  un  livello  adeguato  di  sicurezza anche nelle gallerie
ferroviarie,   attraverso   l'adozione   di  specifiche  prescrizioni
tecniche   di   prevenzione   e   protezione   rivolte   al   Gestore
dell'infrastruttura;
  Preso  atto,  in  particolare, che il citato decreto del Presidente
della  Repubblica  11 luglio 1980, n. 753 attribuisce al Ministro dei
trasporti   la   facolta'   di  emanare  norme  tecniche  in  materia
ferroviaria, definendole «norme regolamentari»;
  Ritenuto,  sulla  base  del principio cronologico della successione
delle  leggi  nel  tempo  che  la locuzione «norme regolamentari» del
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 753/1980 sia utilizzata
per  riferirsi  genericamente  a  fonti  di  grado  non primario, non
essendo,  all'epoca,  ancora  intervenuta la legge 23 agosto 1988, n.
400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
  Considerato  che  e'  principio  consolidato che per individuare la
natura  giuridica  di  un  provvedimento e' determinante non il nomen
iuris, bensi' la effettiva sostanza dello stesso;
  Verificato che, nel caso di specie, il provvedimento da adottare ha
natura  di  un  decreto  ministeriale,  per il carattere strettamente
tecnico  delle  prescrizioni,  nonche' per la idoneita' a rivolgersi,
non   alla   generalita',   bensi'   in   via  esclusiva  al  gestore
dell'infrastruttura;
  Considerato  che  in  data  successiva  alla  legge n. 400/1988, il
legislatore  ha  espressamente  disposto,  con il decreto legislativo
30 aprile  1992, n. 285 (codice della strada) che la regolamentazione
tecnica  su analoga materia - ossia la sicurezza di tunnel stradali -
fosse disciplinata con decreto ministeriale, non risultando corretto,
allo  stato,  definire  «regolamento»  un  atto  dispositivo  di mero
carattere tecnico;
  Considerato,  pertanto, che in analoghe materie sono stati emanati,
successivamente all'entrata in vigore della citata legge n. 400/1988,
decreti  ministeriali,  ossia  il  decreto ministeriale 5 giugno 2001
(Gazzetta  Ufficiale  n.  217 del 18 settembre 2001) «Sicurezza nelle
gallerie stradali» e il decreto ministeriale 6 dicembre 1999, n. 7938
(Gazzetta  Ufficiale  n.  57  del  9 marzo  2000).  «Sicurezza  della
circolazione  nelle  gallerie stradali con particolare riferimento ai
veicoli che trasportano materiali pericolosi»;
  Visto  il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, riguardante
il  conferimento  alle  regioni  ed  agli  enti  locali di funzioni e
compiti   in   materia  di  trasporto  pubblico,  ed  in  particolare
l'articolo 4 che disciplina le competenze dello Stato;
  Considerato  che il presente decreto e' emanato in conformita' agli
indirizzi  elaborati  dalla  Commissione Europea nel Libro Bianco del
2001 «La politica europea dei trasporti fino al 2010»;
  Sentito il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. con voto n. 54
del 13 aprile 2005 della V Sezione.
                                Emana
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
                           Oggetto e Scopo
  1.  Il  presente  decreto  ha  lo  scopo  di  assicurare un livello
adeguato di sicurezza nelle gallerie ferroviarie, mediante l'adozione
di  misure  di  prevenzione  e  protezione  atte  alla  riduzione  di
situazioni  critiche  che  possano mettere in pericolo la vita umana,
l'ambiente  e  gli  impianti  della  galleria,  nonche'  mirate  alla
limitazione delle conseguenze in caso di incidente.
  2.  A  tal  fine, le gallerie ferroviarie devono essere progettate,
costruite,  sottoposte  a  manutenzione  ed  esercite  in  maniera da
assicurare adeguati livelli di sicurezza agli utenti, ai lavoratori e
agli incaricati delle operazioni di soccorso.