IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  dei  vini  «Colli  orientali  del  Friuli»  ed  e' stato
approvato   il  relativo  disciplinare  di  produzione  e  successive
modifiche;
  Vista  la  domanda inoltrata dal Consorzio volontario per la tutela
della  denominazione di origine dei vini «Colli orientali del Friuli»
dell'11 dicembre   2003,   intesa   ad   ottenere   la  modifica  del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Colli orientali del Friuli»;
  Visto  il  parere  favorevole della regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia sulla domanda sopra citata;
  Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la
predetta  istanza,  tenutasi  ad  Udine  il  9 settembre 2005, con la
partecipazione  di  rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende
vitivinicole;
  Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini sulla citata domanda di modifica e la
proposta   del   relativo  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a
denominazione  di  origine  controllata «Colli orientali del Friuli»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 4 del 5 gennaio 2006;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
relative al parere e alla proposta sopraindicati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei  vini  «Colli  orientali  del  Friuli»,  in conformita' al parere
espresso ed alla proposta formulata dal predetto Comitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di
origine  controllata  «Colli  orientali  del  Friuli»,  approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 20 luglio 1970 e successive
modifiche,  e'  sostituito  per  intero dal testo annesso al presente
decreto  le  cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia
2006.
  2.  La  denominazione  di  origine controllata «Colli Orientali del
Friuli»,  nella  tipologia  sottozona  Rosazzo  Picolit  e  sottozona
Rosazzo Picolit riserva, e' revocata a far data dalla vendemmia 2006.