IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli orientali del Friuli» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; Vista la domanda inoltrata dal Consorzio volontario per la tutela della denominazione di origine dei vini «Colli orientali del Friuli» dell'11 dicembre 2003, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli orientali del Friuli»; Visto il parere favorevole della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sulla domanda sopra citata; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi ad Udine il 9 settembre 2005, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2006; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopraindicati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli orientali del Friuli», in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal predetto Comitato; Decreta: Art. 1. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2006. 2. La denominazione di origine controllata «Colli Orientali del Friuli», nella tipologia sottozona Rosazzo Picolit e sottozona Rosazzo Picolit riserva, e' revocata a far data dalla vendemmia 2006.