IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  dei  vini  «Colli  orientali  del  Friuli»  ed  e' stato
approvato   il  relativo  disciplinare  di  produzione  e  successive
modifiche;
  Vista  la  domanda inoltrata dal Consorzio volontario per la tutela
della  denominazione di origine dei vini «Colli orientali del Friuli»
del  5 aprile  2002,  intesa  ad  ottenere  il  riconoscimento  della
denominazione  di  origine  controllata  e  garantita del vino «Colli
orientali del Friuli Picolit»;
  Visto  il  parere  favorevole della regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia sulla domanda sopra citata;
  Visti  gli  esiti  favorevoli  dell'accertamento  del  «particolare
pregio»  avvenuto  in  data  8 settembre 2005, sulla base delle norme
stabilite dal comitato nazionale sopracitato;
  Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la
predetta  istanza,  tenutasi  ad  Udine  il  9 settembre 2005, con la
partecipazione  di  rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende
vitivinicole;
  Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di
origine controllata e garantita «Colli orientali del Friuli Picolit»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 4 del 5 gennaio 2006;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
relative al parere e alla proposta sopraindicati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento
della   denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  «Colli
orientali  del  Friuli  Picolit»,  ed  all'approvazione  del relativo
disciplinare  di  produzione dei vini in argomento, in conformita' al
parere espresso ed alla proposta formulata dal predetto Comitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  denominazione  di  origine controllata «Colli orientali del
Friuli»  Picolit,  gia' riconosciuta con decreto del Presidente della
Repubblica  20 luglio  1970  e  successite modifiche, e' riconosciuta
quale   denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  «Colli
orientali  del  Friuli Picolit» ed e' approvato, nel testo annesso al
presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
  2.  La  denominazione  di  origine  controllata  e garantita «Colli
Orientali  del  Friuli  Picolit», e' riservata ai vini che rispondono
alle  condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti  nel  disciplinare  di
produzione   di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  le  cui
disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2006.
  3.  La  denominazione  di  origine  controllata  per  i vini «Colli
Orientali del Friuli» Picolit, «Colli orientali del Friuli» sottozona
Cialla  -  Picolit deve intendersi revocata a decorrere dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  fatti salvi gli effetti
determinatisi.