IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il regolamento (CEE) n. 3820/85 del 20 dicembre 1985 del
Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in
materia sociale nel settore dei trasporti su strada;
Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 del
Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei
trasporti su strada;
Visto il regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 del
Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 del
20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore
dei trasporti su strada ed introduce il nuovo apparato digitale;
Vista la direttiva n. 88/599/CEE concernente l'applicazione del
regolamento (CEE) n. 3820/85 e del regolamento (CEE) n. 3821/85;
Visto il regolamento (CE) n. 1360/02 del 13 giugno 2002 della
Commissione che adegua al progresso tecnico il regolamento (CEE) n.
3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei
trasporti su strada;
Visto il decreto 12 luglio 1995 del Ministero dei trasporti e della
navigazione, emanato di concerto con il Ministero dell'interno e
d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in
attuazione della direttiva del Consiglio 23 novembre 1988, n.
88/599/CEE, sulle procedure uniformi concernenti l'applicazione del
regolamento (CEE) n. 3820/85 e del regolamento (CEE) n. 3821/85, che
individua nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali
l'autorita' competente ad effettuare i controlli nei locali delle
imprese di autotrasporto sull'osservanza dell'orario di lavoro al
fine della tutela psicofisica del lavoratore;
Visto il decreto 31 ottobre 2003, n. 361 del Ministero delle
attivita' produttive, emanato di concerto con il Ministero
dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, contenente
disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio
del 24 settembre 1998, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85
del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei
trasporti su strada;
Visto il decreto del 23 giugno 2005 del Ministero delle attivita'
produttive, emanato di concerto con il Ministero dell'interno, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, relativo alle modalita' per il
rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro, ai
sensi dell'art. 3, comma 8, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003,
n. 361;
Decreta:
Art. 1.
Obbligo di trasferimento e di conservazione
dei dati dell'apparecchio di controllo
da parte delle imprese di trasporto
Le imprese di trasporto sono tenute a custodire i dischi
tachigrafici per il periodo previsto dalla vigente normativa al fine
di consentire al personale ispettivo di effettuare i relativi
controlli. L'operazione di trasferimento dei dati dai tachigrafi
digitali e dalle carte conducente, secondo le modalita' previste
dall'allegato 1B del regolamento (CE) n. 1360/2002, deve essere
eseguita dalle imprese di trasporto al fine di consentire al
personale ispettivo di effettuare i relativi controlli. I titolari
delle imprese di trasporto sono responsabili, anche per gli automezzi
che hanno preso in locazione, del trasferimento e della conservazione
in sicurezza dei dati, su un supporto dati esterno che ne garantisca
l'inalterabilita' e la conservazione nel tempo, avendo cura di
predisporre almeno un'ulteriore copia di salvataggio.
I dati devono essere conservati in un luogo sicuro, accessibile
solo alle persone autorizzate e devono essere resi disponibili,
presso la sede dell'impresa, all'autorita' di controllo.
I dati trasferiti devono essere provvisti di firma elettronica,
come previsto dall'allegato 1/B del regolamento (CE ) n. 1360/2002.
In particolare, i dati giornalieri provenienti dall'apparecchio di
controllo digitale devono essere trasferiti entro e non oltre tre
mesi; quelli relativi alle carte dei conducenti devono essere
trasferiti entro e non oltre tre settimane.
Le suddette operazioni devono essere eseguite anche nei seguenti
casi:
1) dal tachigrafo digitale immediatamente prima della cessione
del veicolo ad altra impresa, in caso di sostituzione di apparecchio
non perfettamente funzionante, ovvero su richiesta dell'autorita' di
controllo;
2) dalla carta conducente immediatamente prima che il conducente
lasci l'impresa di trasporto, prima della scadenza della carta,
ovvero su richiesta dell'autorita' di controllo.
L'impresa di trasporto deve conservare, per il periodo previsto
dalla normativa vigente, tutte le registrazioni relative ai suddetti
dati.