IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  3820/85 del 20 dicembre 1985 del
Consiglio  relativo  all'armonizzazione  di  alcune  disposizioni  in
materia sociale nel settore dei trasporti su strada;
  Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  3821/85 del 20 dicembre 1985 del
Consiglio  relativo  all'apparecchio  di  controllo  nel  settore dei
trasporti su strada;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  2135/98 del 24 settembre 1998 del
Consiglio   che   modifica   il  regolamento  (CEE)  n.  3821/85  del
20 dicembre  1985  relativo  all'apparecchio di controllo nel settore
dei trasporti su strada ed introduce il nuovo apparato digitale;
  Vista  la  direttiva  n.  88/599/CEE concernente l'applicazione del
regolamento (CEE) n. 3820/85 e del regolamento (CEE) n. 3821/85;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1360/02  del 13 giugno 2002 della
Commissione  che  adegua al progresso tecnico il regolamento (CEE) n.
3821/85   relativo  all'apparecchio  di  controllo  nel  settore  dei
trasporti su strada;
  Visto il decreto 12 luglio 1995 del Ministero dei trasporti e della
navigazione,  emanato  di  concerto  con  il Ministero dell'interno e
d'intesa  con  il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in
attuazione   della  direttiva  del  Consiglio  23 novembre  1988,  n.
88/599/CEE,  sulle  procedure uniformi concernenti l'applicazione del
regolamento  (CEE) n. 3820/85 e del regolamento (CEE) n. 3821/85, che
individua   nel  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
l'autorita'  competente  ad  effettuare  i controlli nei locali delle
imprese  di  autotrasporto  sull'osservanza  dell'orario di lavoro al
fine della tutela psicofisica del lavoratore;
  Visto  il  decreto  31 ottobre  2003,  n.  361  del Ministero delle
attivita'   produttive,   emanato   di   concerto  con  il  Ministero
dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il
Ministero   delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,  contenente
disposizioni  attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio
del  24 settembre 1998, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85
del  Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei
trasporti su strada;
  Visto  il  decreto del 23 giugno 2005 del Ministero delle attivita'
produttive,  emanato  di  concerto  con il Ministero dell'interno, il
Ministero  del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  relativo  alle  modalita'  per il
rilascio  delle  carte tachigrafiche e per la tenuta del registro, ai
sensi dell'art. 3, comma 8, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003,
n. 361;
                              Decreta:
                               Art. 1.
             Obbligo di trasferimento e di conservazione
               dei dati dell'apparecchio di controllo
                 da parte delle imprese di trasporto
  Le   imprese   di  trasporto  sono  tenute  a  custodire  i  dischi
tachigrafici  per il periodo previsto dalla vigente normativa al fine
di  consentire  al  personale  ispettivo  di  effettuare  i  relativi
controlli.  L'operazione  di  trasferimento  dei  dati dai tachigrafi
digitali  e  dalle  carte  conducente,  secondo le modalita' previste
dall'allegato  1B  del  regolamento  (CE)  n.  1360/2002, deve essere
eseguita  dalle  imprese  di  trasporto  al  fine  di  consentire  al
personale  ispettivo  di  effettuare i relativi controlli. I titolari
delle imprese di trasporto sono responsabili, anche per gli automezzi
che hanno preso in locazione, del trasferimento e della conservazione
in  sicurezza dei dati, su un supporto dati esterno che ne garantisca
l'inalterabilita'  e  la  conservazione  nel  tempo,  avendo  cura di
predisporre almeno un'ulteriore copia di salvataggio.
  I  dati  devono  essere  conservati in un luogo sicuro, accessibile
solo  alle  persone  autorizzate  e  devono  essere resi disponibili,
presso la sede dell'impresa, all'autorita' di controllo.
  I  dati  trasferiti  devono  essere provvisti di firma elettronica,
come previsto dall'allegato 1/B del regolamento (CE ) n. 1360/2002.
  In  particolare, i dati giornalieri provenienti dall'apparecchio di
controllo  digitale  devono  essere  trasferiti entro e non oltre tre
mesi;  quelli  relativi  alle  carte  dei  conducenti  devono  essere
trasferiti entro e non oltre tre settimane.
  Le  suddette  operazioni  devono essere eseguite anche nei seguenti
casi:
    1) dal  tachigrafo  digitale  immediatamente prima della cessione
del  veicolo ad altra impresa, in caso di sostituzione di apparecchio
non  perfettamente funzionante, ovvero su richiesta dell'autorita' di
controllo;
    2) dalla  carta conducente immediatamente prima che il conducente
lasci  l'impresa  di  trasporto,  prima  della  scadenza della carta,
ovvero su richiesta dell'autorita' di controllo.
  L'impresa  di  trasporto  deve  conservare, per il periodo previsto
dalla  normativa vigente, tutte le registrazioni relative ai suddetti
dati.