IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed in
particolare l'art. 16, lettera d);
    Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
    Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1263/96 del
1° luglio  1996  con  il  quale  l'Unione  europea ha provveduto alla
registrazione  della denominazione di origine protetta «Fontina», nel
quadro  della  procedura  di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio;
    Visto  l'art.  53,  comma  4, della legge 24 aprile 1998, n. 128,
come  sostituito  dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526,
recante  disposizioni  per  l'adempimento di obblighi derivanti dalla
appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria
1999  -  il  quale  contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
    Visto il decreto 24 gennaio 2003, con il quale all'organismo CSQA
- Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n.
74  e'  stata  rinnovata l'autorizzazione ad espletare le funzioni di
controllo  previste  dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio
2081/92 per la denominazione di origine protetta «Fontina»;
    Visto  il  decreto  10 giugno  2003,  con  il  quale la validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
CSQA  -  Certificazioni Srl e' stata prorogata di centoventi giorni a
far data dal 13 luglio 2003;
    Visto  il  decreto  27 ottobre  2003,  con il quale il termine di
proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto
10 giugno  2003,  e'  stato differito di centoventi giorni a far data
dal 10 novembre 2003;
    Visto  il  decreto  12 febbraio  2004  con  il  quale  la proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
10 giugno  2003  e  27 ottobre 2003, e' stata prorogata di centoventi
giorni a far data dal 10 marzo 2004;
    Visto   il  decreto  10 giugno  2004  con  il  quale  la  proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
10 giugno   2003,  27 ottobre  2003  e  12 febbraio  2004,  e'  stata
prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 luglio 2004;
    Visto  il  decreto  28 settembre  2004  con  il  quale la proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
10 giugno  2003,  27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e 10 giugno 2004,
e'  stata  prorogata  di  centoventi giorni a far data dal 5 novembre
2004;
    Visto  il  decreto  20 gennaio  2005  con  il  quale  la  proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
10 giugno  2003,  27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004 e
28 settembre 2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data
dal 25 febbraio 2005;
    Visto   il  decreto  13 giugno  2005  con  il  quale  la  proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
10 giugno  2003,  27 ottobre  2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004,
28 settembre 2004 e 20 gennaio 2005, e' stata prorogata di centoventi
giorni a far data dal 3 luglio 2005;
    Visto  il  decreto  23 settembre  2005  con  il  quale la proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
10 giugno  2003,  27 ottobre  2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004,
28 settembre  2004,  20 gennaio  2005  e  13 giugno  2005,  e'  stata
prorogata di centoventi giorni a far data dal 31 ottobre 2005;
    Visto  il  decreto  14 febbraio  2006  con  il  quale  la proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
10 giugno  2003,  27 ottobre  2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004,
28 settembre  2004,  20 gennaio  2005,  13 giugno 2005 e 23 settembre
2005,  e'  stata  prorogata  fino  al  rinnovo dell'autorizzazione al
predetto organismo di controllo CSQA - Certificazioni Srl;
    Vista  la  comunicazione  del Consorzio produttori e tutela della
DOP  Fontina,  datata  12 gennaio  2006  che  ha  confermato  per  il
controllo   sulla   denominazione   di  origine  protetta  «Fontina»,
l'organismo  denominato CSQA - Certificazioni Srl, con sede in Thiene
(Vicenza), via S. Gaetano n. 74;
    Considerato  che  l'organismo  di controllo CSQA - Certificazioni
Srl  risulta  gia'  iscritto nell'elenco degli organismi di controllo
privati   per   le   denominazioni  di  origine  protetta  (DOP),  le
indicazioni   geografiche   protette   (IGP)  e  le  attestazione  di
specificita'  (STG),  di  cui  al comma 7 dell'art. 14 della legge n.
526/1999;
    Considerato  che  l'organismo  di controllo CSQA - Certificazioni
Srl  ha  dimostrato  di  aver  adeguato  in modo puntuale il piano di
controllo  predisposto  per  la  denominazione  di  origine  protetta
«Fontina»,  allo  schema  tipo trasmessogli con nota ministeriale del
25 gennaio  2006,  protocollo  n.  60591  e di possedere la struttura
idonea  a  garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di
origine protetta predetta;
    Considerata   la  necessita'  di  garantire  la  continuita'  del
controllo concernente la denominazione di origine protetta «Fontina»;
    Considerato   che   il   Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e'
avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
    Considerato  che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del comma 1,
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
    Vista la documentazione agli atti del Ministero;
    Ritenuto   di   procedere  all'emanazione  del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128,  come  sostituito  dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n.
526;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    L'organismo  di  controllo  denominato CSQA - Certificazioni Srl,
con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, e' autorizzato ad
espletare  le  funzioni  di  controllo,  previste  dall'art.  10  del
regolamento  (CEE)  del  Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di
origine   protetta  «Fontina»,  registrata  in  ambito  europeo  come
denominazione   di   origine  protetta  con  regolamento  (CE)  della
Commissione n. 1263/96 del 1° luglio 1996.