IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA Visto l'art. 6 del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione; Visto l'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attivita' detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie; Visto il proprio provvedimento del 21 gennaio 2002, recante disposizioni in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsita'; Visto il documento della Banca centrale europea del 16 dicembre 2004, intitolato «Ricircolo delle banconote in euro: quadro di riferimento per l'identificazione dei falsi e la selezione dei biglietti non piu' idonei alla circolazione da parte delle banche e di tutte le categorie professionali che operano con il contante»; Considerata la prima esperienza applicativa del quadro normativo in materia di ritiro dalla circolazione delle banconote denominate in euro sospette di falsita'; Ritenuto opportuno modificare il provvedimento del 21 gennaio 2002; E m a n a il seguente provvedimento: Art. 1. Modalita' e tempi di invio delle banconote 1. Il comma 2 dell'art. 2 del provvedimento del 21 gennaio 2002 e' sostituito dal seguente: «2. L'unita' operativa che ha materialmente individuato le banconote denominate in euro sospette di falsita' le invia direttamente alla filiale territorialmentecompetente della Banca d'Italia senza indugio e comunque non oltre il ventesimo giorno lavorativo successivo a quello in cui le banconote stesse sono state versate o depositate, o l'unita' operativa le ha comunque ricevute.».