1.  Con  deliberazione  adottata il 22 febbraio 2006, su proposta
della Banca d'Italia, il Comitato interministeriale per il Credito ed
il  Risparmio  ha  parzialmente  abrogato il decreto del Ministro del
tesoro  22 giugno 1993, n. 242630, concernente la «Despecializzazione
degli enti creditizi: operativita' a medio-lungo termine».
    In particolare, l'intervento abrogativo ha riguardato:
      i  paragrafi  1  e 3 del citato decreto ministeriale, in cui si
disponeva  che  le  banche  e i gruppi bancari devono porre in essere
misure idonee a prevenire e gestire i rischi derivanti da una elevata
trasformazione  delle  scadenze;  alla  Banca  d'Italia era demandata
l'emanazione   di   istruzioni   concernenti  il  contenimento  delle
immobilizzazioni  finanziarie  e  le  regole  di  equilibrio  tra  le
scadenze dell'attivo e del passivo di bilancio;
      il  paragrafo 2 dello stesso decreto ministeriale, nel quale si
stabiliva  che  la  Banca  d'Italia detta criteri volti a regolare la
possibilita'  di  operare  in  misura  significativa nel comparto del
credito a medio e lungo termine, secondo una logica di gradualita'.
    In  attuazione delle disposizioni ora abrogate, la Banca d'Italia
aveva   emanato,   in   materia  di  trasformazione  delle  scadenze,
istruzioni  di  vigilanza  in  cui  si  confermava l'obbligo, fissato
direttamente  dal decreto ministeriale, di contenere gli investimenti
in  immobili  e  partecipazioni  entro  il limite del patrimonio (cd.
«prima  regola»  di trasformazione delle scadenze) e si introducevano
limiti  all'utilizzo delle componenti meno stabili della raccolta per
il  finanziamento  di  attivita' a medio e lungo termine («seconda» e
«terza» regola).
    Dette  istruzioni sono state modificate nel dicembre del 2003, in
un'ottica  di  semplificazione e riduzione degli oneri regolamentari.
In  particolare,  veniva  stabilito  che  le regole di trasformazione
delle   scadenze  dovessero  trovare  applicazione  esclusivamente  a
livello consolidato, cosi' da rendere la disciplina neutrale rispetto
alle   scelte  organizzative  dei  soggetti  vigilati;  inoltre,  era
modificata la seconda regola ed eliminata la terza, in considerazione
della  migliorata  capacita'  delle  banche e dei gruppi di gestire i
flussi finanziari.
    Relativamente  ai  finanziamenti  a  medio  e  lungo termine alle
imprese,  le  Istruzioni  di  vigilanza  stabilivano  che  le  banche
dovessero  contenere  l'ammontare  dei  crediti della specie entro il
limite  del  20  per cento della raccolta complessiva; tale limite e'
stato   innalzato  al  30  per  cento  nel  2000,  per  tenere  conto
dell'accresciuta  esperienza  degli  intermediari,  anche  di  minori
dimensioni, nello specifico comparto. Per le banche dotate di elevata
patrimonializzazione e adeguata situazione tecnica e organizzativa e'
stata  prevista  la  possibilita'  di  richiedere alla Banca d'Italia
l'abilitazione a operare oltre il suddetto limite.
    2.  L'introduzione  di  istituti  prudenziali  volti  a  limitare
l'operativita'  a  medio-lungo  termine  delle  banche  e  dei gruppi
bancari    era    connessa   al   completamento   del   processo   di
despecializzazione temporale dell'attivita' bancaria.
    L'intervento abrogativo del CICR e' motivato dalla considerazione
che   l'innovazione   e   lo  sviluppo  dei  mercati  finanziari,  la
diversificazione  e  la  stabilizzazione  delle fonti di raccolta, le
piu'  sofisticate  tecniche  di  gestione integrata dell'attivo e del
passivo,  l'esperienza  maturata  nel  comparto  del credito oltre il
breve  alle  imprese  consentono alle banche di gestire e controllare
autonomamente  i  rischi  connessi  allo  squilibrio  di scadenze dei
flussi finanziari e al finanziamento degli investimenti produttivi.
    L'intervento  mira, inoltre, a rimuovere discipline vincolistiche
non  derivanti da norme comunitarie armonizzate, che possono produrre
effetti  negativi  sulla  competitivita' del sistema bancario e della
piazza  finanziaria  italiani  in  un contesto di mercato aperto alla
competizione  transfrontaliera  e  caratterizzato  da  una  crescente
«concorrenza tra ordinamenti».
    L'abrogazione   delle   disposizioni   in  questione  non  esime,
peraltro,  i  responsabili  organi  aziendali  delle  banche  e delle
societa'   capogruppo   dal  porre  in  essere  le  misure  idonee  a
controllare  e gestire, nell'ambito dei rischi connessi all'attivita'
svolta,   anche  i  rischi  derivanti  dal  mismatching  di  scadenze
dell'attivo   e   del  passivo  di  bilancio  e  i  rischi  impliciti
nell'attivita' di finanziamento a medio-lungo delle imprese.
                                * * *
    Cio'  posto,  sono  abrogati -- a far data dalla pubblicazione in
Gazzetta  Ufficiale della citata deliberazione del CICR -- i Capitoli
6  e  7  del  Titolo  IV  delle  Istruzioni di Vigilanza, concernenti
rispettivamente  i  «finanziamenti  a  medio  e  lungo  termine  alle
imprese» e i «limiti alla trasformazione delle scadenze». E' altresi'
abrogata la comunicazione della Banca d'Italia del dicembre 2003 (1),
concernente la normativa sulla trasformazione delle scadenze.
    Resta  fermo  il  «limite  generale  all'assunzione di immobili e
partecipazioni»,  di  cui  al  Titolo  IV,  Cap.  9,  sez.  II, delle
Istruzioni   di   vigilanza,  che  continua  a  trovare  applicazione
esclusivamente    a    livello    consolidato.   Tale   limite,   che
sostanzialmente  coincideva  con  la  prima  regola di trasformazione
delle  scadenze,  trova  autonomo fondamento nel decreto del Ministro
del   tesoro   del   22 giugno   1993,   n.  242632,  in  materia  di
«Partecipazioni detenibili dagli enti e gruppi creditizi» ed e' stato
espressamente  confermato  dall'art.  1,  comma  2,  della richiamata
delibera del CICR del 22 febbraio 2006.
    (1) Cfr. Bollettino di vigilanza n. 12/2003