IL COMITATO CENTRALE
             per l'albo nazionale delle persone fisiche
             e giuridiche che esercitano l'autotrasporto
                     di cose per conto di terzi
  Riunitosi nella seduta del 30 marzo 2006;
  Visto  il  decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella
legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante «Disposizioni urgenti» per gli
addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto;
  Visto  in  particolare l'art. 2, comma 3, del citato decreto n. 451
del  1998  convertito  dalla legge n. 40/1999 che assegna al Comitato
centrale per l'Albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per
la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche
con  riferimento  all'utilizzo  delle  infrastrutture, da realizzarsi
mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;
  Visto  l'art. 45, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999,
n.  488, che destina la somma di euro 46.481.121,00 per interventi in
materia di autotrasporto;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167,
convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha
modificato  l'art.  45,  comma  1, lettera c) della legge 23 dicembre
1999, n. 488, elevando la predetta somma di euro 46.481.121,00 a euro
67.139.397,00;
  Visto  l'art.  16  del  decreto  legge  30 settembre  2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che  autorizza  a  decorrere  dall'anno  2003  un'ulteriore  spesa di
10.329.138 euro;
  Visto l'art. 1, comma 519 della legge 20 dicembre 2004, n. 311, che
prevede un ulteriore incremento di 20 milioni, per l'anno 2005, delle
risorse   di  cui  sopra,  portando  la  disponibilita'  di  fondi  a
97.468.535,00 euro;
  Visto  l'art.  1,  comma 104, della legge 30 dicembre 2005, n. 266,
che  autorizza  il  rimborso  dei  pedaggi relativi all'anno 2005 per
ulteriori 30 milioni di euro;
  Considerato  che  le risorse disponibili per l'anno 2005, ammontano
pertanto ad euro 127.468.535,00 euro;
  Vista   la  direttiva  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  n.  1107  del  9 giugno  2005, relativa all'utilizzo delle
risorse assegnate al Comitato centrale;
  Viste  le  delibere  n.  13/05  e  02/06  con  le quali il Comitato
centrale   per   l'albo   degli   autotrasportatori  ha  disposto  di
utilizzare,  per  realizzare  interventi  di  riduzione  dei  pedaggi
autostradali  in  favore  delle  imprese  di autotrasporto per l'anno
2005, euro 117.721.681,50, corrispondente al 90% dell'importo di euro
97.468.535,00,  incrementato  di  30  milioni  di euro, come da legge
30 dicembre 2005, n. 266, oltre agli eventuali ulteriori fondi che si
rendessero  disponibili  in  quanto non utilizzati per gli interventi
indicati al punto 2 della delibera n. 13/05;
  Vista  la  delibera  n.  14/05 con la quale il Comitato centrale ha
emanato  prime  disposizioni applicative, individuando i soggetti che
hanno  titolo  a  partecipare alle riduzioni sui pedaggi autostradali
relativi  ai  transiti  effettuati  nell'anno  2005  e  all'ulteriore
riduzione  commisurata  al  volume  di  fatturato  annuale in pedaggi
effettuati  nelle  ore  notturne, nonche' recependo le percentuali di
riduzione da applicare in relazione ai diversi scaglioni di fatturato
annuo  rideterminati  mediante  l'applicazione  di  indici  di sconto
commisurati  alla  categoria  euro di appartenenza dei veicoli, cosi'
come fissati nella citata direttiva del Ministro;
  Considerato  pertanto  che  in  virtu'  dei  suddetti provvedimenti
risulta  attualmente  disponibile  un  importo  complessivo  di  euro
117.721.681,50  dal  quale  andra' detratto l'importo che il Comitato
centrale  per  l'Albo  degli  autotrasportatori  dovra'  erogare  per
rendere  operativa  la  presente  delibera,  che puo' indicativamente
preventivarsi   in   euro  170.000,00,  nonche'  l'importo  che  puo'
indicativamente  stimarsi  in  euro  200.000,00  da  destinarsi  alla
definizione dell'eventuale contenzioso;
  Considerato  che  risulta  pertanto attualmente utilizzabile per le
misure  rivolte a favorire l'uso delle infrastrutture autostradali da
parte  delle  imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose
l'importo  di  euro  117.351.681,50, al netto degli importi derivanti
dagli   oneri   convenzionali,   da   concordare   con   le  societa'
concessionarie   autostradali,   dalle   spese  di  organizzazione  e
struttura  per  la  gestione  delle domande di riduzione dei pedaggi,
nonche'   dagli   oneri   relativi   alla  definizione  di  eventuale
contenzioso;
  Considerato  che  occorre stabilire i criteri e le modalita' per la
presentazione,  da  parte dei soggetti aventi titolo, delle domande e
della   relativa   documentazione   ai  fini  dell'ottenimento  delle
riduzioni dei pedaggi per i transiti effettuati nell'anno 2005;
  Considerato  che  i  criteri e le modalita' di erogazione, da parte
del  Comitato  centrale  per  l'Albo  degli  autotrasportatori,  alle
societa'  concessionarie,  dei minori introiti derivanti dai rimborsi
dei   pedaggi   autostradali,   erogati   dalle   medesime   societa'
concessionarie  ai  soggetti  aventi  titolo,  nonche' i criteri e le
modalita'  di  rimborso  da  parte delle societa' concessionarie alle
imprese,  cooperative,  consorzi  e  societa'  consortili  ammessi al
beneficio  saranno  stabiliti  dalle  convenzioni da stipulare tra il
Comitato centrale e le predette societa' concessionarie;
                              Delibera:
  1.  Ai  soggetti  di  cui  ai  punti 4 e 5 della delibera n. 14/05,
pubblicata  sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'11 ottobre 2005, che
si  sono avvalsi di sistemi automatizzati di pagamento del pedaggio a
riscossione differita mediante fatturazione e' applicata la riduzione
del  pedaggio  per  tutti  i  transiti indicati nelle fatture ad essi
intestate   ed   effettuati   nel  periodo  dal  1° gennaio  2005  al
31 dicembre  2005  con  veicoli  Euro  1,  Euro 2, Euro 3 e categorie
superiori, appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5.
  2. La predetta riduzione si applica secondo i seguenti criteri:
    a) determinazione   del  fatturato  totale  annuo  realizzato  da
ciascun  soggetto  avente  titolo  alla  riduzione,  moltiplicando il
fatturato  dei  pedaggi  pagati  da un singolo veicolo per i seguenti
indici di sconto:
      0,5 per i veicoli Euro 1;
      1 per i veicoli Euro 2;
      1,5 per i veicoli Euro 3 o superiori;
    b) applicazione  agli  scaglioni  di fatturato globale annuo come
sopra  determinati  delle percentuali di riduzione compensata secondo
il seguente prospetto:

=====================================================================
      Fatturato globale annuo in euro      |     % di riduzione
=====================================================================
da 51.646,00 a 206.583,00                  |           10%
da 206.583,01 a 516.457,00                 |           15%
da 516.457,01 a 1.032.914,00               |           20%
da 1.032.914,01 a 2.582.284,00             |           25%
oltre 2.582.284,00                         |           30%

  La  riduzione  del  pedaggio sara' pertanto applicata solo a favore
dei  soggetti  sopra  indicati  che  nel corso dell'anno 2005 abbiano
realizzato  un  fatturato  globale  annuo  pari  o  superiore  a euro
51.646,00.
  3. Ai soggetti di cui al precedente punto 1, che hanno realizzato -
nel  periodo  dal  1° gennaio al 31 dicembre 2005 - almeno il 10% del
fatturato  aziendale  in  pedaggi nelle ore notturne, con ingresso in
autostrada  dopo  le  ore  22,00 ed entro le ore 02,00, ovvero uscita
dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00, e' applicata una ulteriore
riduzione  commisurata  al  volume  del  fatturato annuale in pedaggi
effettuati  nelle  ore  notturne,  secondo  le modalita' indicate nel
punto 8 della delibera n. 14/05.
  4.  Per  i  richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di pagamento
automatizzato di pedaggi a riscossione differita successivamente alla
data  del  1° gennaio  2005, le riduzioni del pedaggio sono applicate
dalla data a partire dalla quale i predetti soggetti hanno utilizzato
tali sistemi.
  5.  A  tal  fine  ciascun  soggetto, pena l'esclusione dal diritto,
trasmette  entro  il  termine  ultimo  del  20 luglio  2006,  a mezzo
raccomandata  con  avviso  di ricevimento, esclusivamente al Comitato
centrale  per  l'Albo  degli  autotrasportatori  di cose per conto di
terzi,  in  Roma,  via  G. Caraci n. 36, c.a.p. 00157, una domanda in
bollo,  utilizzando  un  modulo  conforme  all'allegato alla presente
delibera,  di  cui  forma  parte  integrante.  Copia  dei  moduli  e'
reperibile presso l'indirizzo Internet www.alboautotrasporto.it
  I  soggetti  aventi titolo che presentino la richiesta di riduzione
compensata  per piu' di 10 veicoli a motore, devono obbligatoriamente
trasmettere  su supporto magnetico il prospetto compilato utilizzando
l'apposito     programma     disponibile     sul     sito    Internet
www.alboautotrasporto.it  sezione  pedaggi,  contenente,  per ciascun
veicolo  a  motore:  la  targa, la categoria (Euro 0, Euro 1, Euro 2,
Euro  3  o  superiore), il numero dell'apparato Telepass ovvero della
tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2005.
  I  soggetti  aventi titolo che presentino la richiesta di riduzione
compensata   per   non   piu'   di   10   veicoli   a  motore  devono
obbligatoriamente  compilare  il  quadro  L-CT contenente per ciascun
veicolo  a  motore:  la  targa, la categoria (Euro 0, Euro 1, Euro 2,
Euro  3  o  superiore), il numero dell'apparato Telepass ovvero della
tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2005.
  I veicoli a motore per i quali non e' stato abbinato, nel corso del
2005,  alcun  apparecchio  Telepass  o  Viacard,  non  devono  essere
riportati all'interno del predetto prospetto o quadro.
  Copia  della domanda e degli annessi quadri allegati possono essere
trasmessi   su   supporto  magnetico,  fermo  restando  l'obbligo  di
trasmettere l'originale cartaceo della domanda regolarmente compilata
e  sottoscritta. In tal caso, presso lo stesso sito e' scaricabile il
programma   per   la   compilazione   del   quadro  D  da  parte  dei
raggruppamenti di imprese.
  La  domanda e gli eventuali quadri allegati devono essere compilati
a macchina oppure in carattere stampatello.
  6.  La domanda deve contenere a pena di inammissibilita' i seguenti
elementi:
    denominazione  e  sede  del soggetto giuridico iscritto all'Albo,
che richiede i benefici;
    generalita'   del  titolare,  del  rappresentante  legale  o  del
procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta dei benefici;
    firma  autenticata  di  colui  che  sottoscrive  la  domanda;  in
alternativa  all'autenticazione  della  firma  deve  essere  allegata
fotocopia  leggibile  di  un documento di riconoscimento di colui che
sottoscrive la domanda;
    le   imprese   o   raggruppamenti  aventi  sede  in  altro  Paese
dell'Unione  europea  devono allegare copia della licenza comunitaria
di  cui  risultano  titolari, rilasciata ai sensi del regolamento CEE
881/92 del 26 marzo 1992.
  7.  Nella  domanda  e  nei relativi quadri allegati devono altresi'
essere   riportati,  per  ciascuna  fattispecie  che  interessa,  gli
ulteriori  elementi  indicati  nei  successivi  punti da 8 a 12 della
presente  delibera.  La  mancanza  dei  dati richiesti ovvero la loro
errata indicazione, qualora cio' non consenta al Comitato centrale di
procedere  alla  definizione  dell'istruttoria della domanda, ai fini
della  liquidazione  dei  benefici richiesti, comporta, a seconda del
caso  che  ricorra,  l'esclusione  parziale  o  totale  dai  suddetti
benefici.
  8. Elementi che tutti i richiedenti devono indicare nella domanda:
    numero,   data   di   iscrizione   e   di   eventuale  cessazione
dell'iscrizione  all'Albo  degli  autotrasportatori  del soggetto che
richiede  il  beneficio;  le  imprese  aventi  sede  in  altro  Paese
dell'Unione  europea, devono indicare il numero e la data di rilascio
della licenza comunitaria;
    societa'  autostradale/i  concessionaria/e  che  gestisce/ono  il
sistema  automatizzato  di  pagamento  a  riscossione differita ed il
relativo/i  codice/i  di  fatturazione  intestato/i  al  soggetto che
richiede  il  beneficio.  Il codice o i codici di fatturazione devono
essere  indicati nella loro interezza, che per la Societa' Autostrade
consiste  in  nove  cifre.  Al  fine  di  agevolare  le operazioni di
individuazione/riconoscimento  dei codici, e' opportuno che l'impresa
richiedente  alleghi  copia  di  una  fattura  per  ognuno dei codici
indicati nella domanda;
    l'indicazione,  per  ciascun  veicolo  a  motore  per il quale si
chiede la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, della targa,
della  categoria  (Euro  0,  Euro 1, Euro 2, Euro 3 o superiore), del
numero  dell'apparato  Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso
abbinato  nell'anno  2005.  Tale  indicazione  dovra' avvenire con le
modalita'  indicate  nel  precedente punto 5, a seconda del numero di
veicoli a motore per i quali e' chiesta la riduzione.
  Ai  fini della verifica della categoria ambientale di appartenenza,
le  imprese  o  i  raggruppamenti  aventi  sede  in  un  altro  Paese
dell'Unione europea, nonche' i raggruppamenti iscritti all'Albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi che abbiano fra i propri
soci  imprese  aventi  sede  in  un  altro Paese dell'Unione europea,
devono   allegare   altresi'   alla  domanda  copia  delle  carte  di
circolazione  o  di altra equipollente documentazione da cui si possa
evincere   la  categoria  ecologica  dei  veicoli  appartenenti  alle
predette  imprese  estere  per  i  quali  e'  richiesta  la riduzione
compensata dei pedaggi autostradali.
  9. Impresa italiana iscritta all'Albo nel corso del 2005.
  Le imprese iscritte all'Albo nel corso del 2005 devono compilare il
quadro  A  allegato  alla  domanda,  indicando se tale iscrizione sia
stata  ottenuta  ai  sensi  degli  articoli 12  e  13  della legge n.
298/1974  o dell'art. 15 della stessa legge, ovvero per trasferimento
di sede.
  10. Impresa o raggruppamento avente sede in altro Paese dell'Unione
europea con licenza comunitaria rilasciata nel corso del 2005.
  Le  imprese  o  i  raggruppamenti  aventi  sede  in  un altro Paese
dell'Unione  europea  che  abbiano  prodotto  una licenza comunitaria
rilasciata  nel  corso  dell'anno  2005  devono compilare il quadro B
allegato  alla domanda, indicando se trattasi di licenza ottenuta per
la prima volta ovvero di rinnovo di una precedente licenza.
  11. Raggruppamento  (cooperativa,  consorzio,  societa' consortile)
iscritto all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto
di terzi:
    a) i  raggruppamenti  -  comprese  le  cooperative  a  proprieta'
indivisa - devono sempre compilare il quadro C allegato alla domanda;
    b) i  raggruppamenti  che  hanno tra i propri soci anche soggetti
iscritti   al   registro   delle   imprese   per   attivita'  diverse
dall'autotrasporto  di  cose  per  conto di terzi, ovvero imprese che
effettuano  trasporti in conto proprio, devono indicare nell'apposito
spazio del predetto quadro C, la parte del fatturato autostradale del
raggruppamento relativo ai viaggi effettuati dai veicoli appartenenti
a tali soggetti, affinche' detto fatturato possa essere scorporato in
sede   di   quantificazione  del  beneficio  richiesto.  Resta  fermo
l'obbligo  di  indicare  nel  D  allegato  alla domanda, per tutte le
imprese    socie    iscritte    all'Albo   degli   autotrasportatori,
denominazione,  numero  e  data di iscrizione all'Albo di detti soci,
ovvero  per  tutte  le  imprese di autotrasporto socie aventi sede in
altro  Paese  U.E.,  denominazione,  numero  e data di rilascio della
licenza   comunitaria,  di  cui  queste  ultime  risultino  titolari,
allegandone copia;
    c) qualora  di  un  raggruppamento facciano parte, in qualita' di
associate,  anche  imprese  titolari  di licenza in conto proprio, il
raggruppamento   stesso   dovra'  altresi'  trasmettere  al  Comitato
centrale  il  quadro  E  allegato  alla  domanda,  con l'elenco delle
imprese associate titolari di licenza in conto proprio, indicando per
ciascuna  di  esse  il  fatturato  maturato nel corso dell'anno 2005,
sulla  base  del quale sara' riconosciuto l'ammontare della riduzione
per ogni singola impresa.
  Nel  caso  in  cui  del raggruppamento facciano parte anche imprese
comunitarie   che   effettuano   trasporti   in   conto  proprio,  il
raggruppamento  dovra'  altresi'  compilare il quadro F allegato alla
domanda  fornendo  altresi' l'elenco dei veicoli che hanno effettuato
percorrenze  sulle  autostrade italiane nell'anno 2005 e le fotocopie
delle carte di circolazione di tali veicoli.
    d) i  raggruppamenti  che  hanno tra i propri soci esclusivamente
imprese  che  siano iscritte all'Albo degli autotrasportatori ovvero,
qualora  aventi  sede  in altro Paese U.E., siano titolari di licenza
comunitaria,  devono  indicare,  nell'apposito quadro D allegato alla
domanda, denominazione, numero e data di iscrizione all'Albo di detti
soci,  ovvero  numero  e  data di rilascio della licenza comunitaria,
allegandone copia.
  Nel  caso  in  cui i soci iscritti all'Albo degli autotrasportatori
abbiano  ottenuto  tale  iscrizione  nel  corso  dell'anno 2005, deve
essere compilato anche il quadro IT1, allegato alla domanda.
  Nel  caso  in  cui i soci aventi sede in un altro Paese dell'Unione
europea,  titolari  di  licenza  comunitaria,  abbiano  ottenuto tale
licenza  nel  corso  dell'anno  2005,  deve essere compilato anche il
quadro IT2, allegato alla domanda;
    e) i  raggruppamenti che non realizzino almeno il 10% del proprio
fatturato  in pedaggi notturni inviano, al fine dell'acquisizione dei
dati  necessari  per  l'elaborazione dei pedaggi notturni dei singoli
soci  ad  essi  aderenti,  contestualmente  alla domanda, su supporto
magnetico, un file compilato utilizzando il programma scaricabile dal
sito  www.alboautotrasporto.it  denominato  «transiti  notturni conto
terzi»,  nel  quale  sono  indicati,  per  ciascuna impresa associata
iscritta  all'Albo  ovvero  titolare di licenza comunitaria, i codici
dei  titoli  (codice Viacard, codice Telepass) ad essa attribuiti dal
raggruppamento stesso. In tal caso, alle imprese che hanno realizzato
almeno  il  10%  del  proprio fatturato aziendale nelle ore notturne,
viene  applicata l'ulteriore riduzione secondo le modalita' contenute
nel  punto  8  della  delibera  n.  14/05,  tenuto  conto  della loro
appartenenza alla forma associata.
  Qualora  il  raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari
per  l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti
che  hanno  realizzato  almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata;
    f) per i raggruppamenti che associano anche imprese nazionali e/o
comunitarie  che esercitano l'autotrasporto di cose in conto proprio,
ai  fini  del  calcolo  dell'ulteriore  riduzione,  spettante ad ogni
singola  impresa  che  abbia  realizzato  almeno il 10% del fatturato
aziendale  di  pedaggi  nelle  ore notturne, il raggruppamento dovra'
altresi'  specificare,  per  ciascuna  impresa associata che effettua
trasporto  in  conto  proprio,  i  codici dei titoli (codice Viacard,
codice  Telepass)  ad  essa  attribuiti  dal  raggruppamento  stesso,
inviando  su  supporto  magnetico,  un  file compilato utilizzando il
programma  scaricabile  dal  sito www.alboautotrasporto.it denominato
«transiti  notturni  conto  proprio».  In  tal caso, alle imprese che
hanno  realizzato almeno il 10% del proprio fatturato aziendale nelle
ore  notturne,  viene  applicata  l'ulteriore  riduzione  secondo  le
modalita'  contenute  nel  punto 8 della delibera n. 14/05, calcolata
sul valore percentuale spettante a ciascuna singola impresa.
  Qualora  il  raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari
per  l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti
che  hanno  realizzato  almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata.
  12.  Raggruppamento  (consorzio,  cooperativa, societa' consortile)
avente  sede  in  altro Paese dell'Unione europea titolare di licenza
comunitaria:
    a) i  raggruppamenti  di  imprese  aventi  sede  in  altro  Paese
dell'Unione europea devono sempre compilare il quadro C allegato alla
domanda;
    b) i  raggruppamenti  che  hanno tra i propri soci anche soggetti
che esercitano attivita' diverse dall'autotrasporto di cose per conto
di terzi, ovvero imprese che effettuano il trasporto in conto proprio
devono  indicare nell'apposito spazio del predetto quadro C, la parte
del  fatturato  autostradale  del  raggruppamento  relativo ai viaggi
effettuati  dai veicoli appartenenti a tali soggetti, affinche' detto
fatturato  possa  essere  scorporato  in  sede di quantificazione del
beneficio  richiesto.  Resta fermo l'obbligo di indicare nel quadro D
allegato  alla  domanda,  per tutte le imprese di autotrasporto socie
aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, denominazione, numero
e  data di rilascio della licenza comunitaria di cui queste risultino
titolari,  allegandone  copia,  ovvero, per le imprese socie iscritte
all'Albo  degli  autotrasportatori,  denominazione,  numero e data di
iscrizione al predetto Albo;
    c) qualora  di  un  raggruppamento facciano parte, in qualita' di
associate,  anche  imprese  italiane  titolari  di  licenza  in conto
proprio,  il  raggruppamento  stesso  dovra'  altresi' trasmettere al
Comitato  centrale  il  quadro  E allegato alla domanda, con l'elenco
delle  imprese  italiane  associate  titolari  di  licenza  in  conto
proprio,  indicando  per  ciascuna  di esse il fatturato maturato nel
corso  dell'anno  2005,  sulla  base  del  quale  sara'  riconosciuto
l'ammontare della riduzione per ogni singola impresa.
  Nel  caso  in  cui  del raggruppamento facciano parte anche imprese
comunitarie   che   effettuano   trasporti   in   conto  proprio,  il
raggruppamento  dovra'  inoltre  compilare  il quadro F allegato alla
domanda  fornendo  altresi' l'elenco dei veicoli che hanno effettuato
percorrenze  sulle  autostrade italiane nell'anno 2005 e le fotocopie
delle carte di circolazione di tali veicoli;
    d) i  raggruppamenti  che  hanno tra i propri soci esclusivamente
imprese  titolari  di  licenza  comunitaria, ovvero iscritte all'Albo
degli  autotrasportatori, devono indicare, nel quadro D allegato alla
domanda,  denominazione,  numero  e  data  di  rilascio della licenza
comunitaria  di  cui  le  stesse  risultino titolari, che deve essere
allegata  in copia, ovvero denominazione, numero e data di iscrizione
all'Albo degli autotrasportatori.
  Nel  caso  in  cui  i  soci titolari di licenza comunitaria abbiano
ottenuto  il  rilascio  di tale licenza nel corso dell'anno 2005 deve
essere compilato il quadro UE1.
  Nel  caso  in  cui i soci iscritti all'Albo degli autotrasportatori
abbiano  ottenuto  tale  iscrizione  nel  corso  dell'anno 2005, deve
essere compilato il quadro UE2;
    e) i  raggruppamenti che non realizzino almeno il 10% del proprio
fatturato  in pedaggi notturni inviano, al fine dell'acquisizione dei
dati  necessari  per  l'elaborazione dei pedaggi notturni dei singoli
soci  ad  essi  aderenti,  contestualmente  alla domanda, su supporto
magnetico, un file compilato utilizzando il programma scaricabile dal
sito  www.alboautotrasporto.it  denominato  «transiti  notturni conto
terzi»,  nel  quale  sono  indicati,  per  ciascuna impresa associata
titolare  di  licenza  comunitaria ovvero iscritta all'Albo, i codici
dei  titoli  (codice Viacard, codice Telepass) ad essa attribuiti dal
raggruppamento stesso. In tal caso, alle imprese che hanno realizzato
almeno  il  10%  del  proprio fatturato aziendale nelle ore notturne,
viene  applicata l'ulteriore riduzione secondo le modalita' contenute
nel  punto  8  della  delibera  n.  14/05,  tenuto  conto  della loro
appartenenza alla forma associata.
  Qualora  il  raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari
per  l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti
che  hanno  realizzato  almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata;
    f) per i raggruppamenti che associano anche imprese nazionali e/o
comunitarie  che esercitano l'autotrasporto di cose in conto proprio,
ai  fini  del  calcolo  dell'ulteriore  riduzione,  spettante ad ogni
singola  impresa  che  abbia  realizzato  almeno il 10% del fatturato
aziendale  di  pedaggi  nelle  ore notturne, il raggruppamento dovra'
altresi'  specificare,  per  ciascuna  impresa associata che effettua
trasporto  in  conto  proprio,  i  codici dei titoli (codice Viacard,
codice  Telepass)  ad  essa  attribuiti  dal  raggruppamento  stesso,
inviando  su  supporto  magnetico,  un  file compilato utilizzando il
programma  scaricabile  dal  sito www.alboautotrasporto.it denominato
«transiti  notturni  conto  proprio».  In  tal caso, alle imprese che
hanno  realizzato almeno il 10% del proprio fatturato aziendale nelle
ore  notturne,  viene  applicata  l'ulteriore  riduzione  secondo  le
modalita'  contenute  nel  punto 8 della delibera n. 14/05, calcolata
sul valore percentuale spettante a ciascuna singola impresa.
  Qualora  il  raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari
per  l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti
che  hanno  realizzato  almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata.
  13.  Le  imprese  che  hanno  aderito  o cessato di aderire a forme
associate  nel  corso dell'anno 2005, debbono presentare una distinta
domanda   a   loro  nome,  per  i  transiti  effettuati  nei  periodi
rispettivamente,  antecedenti alla data di adesione alla cooperativa,
al  consorzio  od  alla  societa'  consortile, ovvero successivi alla
cessazione del rapporto associativo.
  14.   Le   riduzioni  dei  pedaggi  si  applicano  per  i  percorsi
autostradali  per  i quali risulta adottato, alla data del 1° gennaio
2005,  il  sistema  di  classificazione dei veicoli basato sul numero
degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso.
  15.  Il  fatturato  annuale  a  cui  vanno commisurate le riduzioni
compensate dei pedaggi, di cui ai punti 7 e 8 della delibera n. 14/05
del   Comitato   centrale,   e'   calcolato   unicamente  sulla  base
dell'importo  lordo  dei  pedaggi  relativi  ai transiti autostradali
effettuati con veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5 nell'anno
2005  e per i quali le societa' concessionarie abbiano emesso fattura
entro il 30 aprile 2006.
  16.  Le  societa'  concessionarie  danno  seguito  ai  rimborsi  ai
soggetti   aventi   titolo,   secondo  le  modalita'  previste  dalle
convenzioni stipulate tra le stesse societa' ed il Comitato centrale.
  17. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 30 marzo 2006
                                             Il presidente: De Lipsis