L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
                         ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 16 marzo 2006;
  Visti:
    la  direttiva  2003/55/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 giugno 2003;
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  21 giugno  2005,  n.  119/05 (di seguito:
deliberazione n. 119/05);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  3 marzo  2006,  n.  50/06  (di
seguito: deliberazione n. 50/06).
  Considerato che:
    l'art.  13, comma 13.1, della deliberazione n. 50/06 prevede che,
ai  fini  della  determinazione  delle  tariffe  per  l'anno  termico
2006-2007,  le  imprese di stoccaggio trasmettano all'Autorita' entro
sette  giorni  dall'entrata  in vigore del provvedimento: i ricavi di
riferimento,  la  capacita'  di spazio di stoccaggio, la capacita' di
iniezione   e  la  capacita'  di  erogazione  distinta  per  ciascuna
prestazione  di  punta,  previste  in conferimento per l'anno termico
2006-2007  e  le proposte dei corrispettivi d'impresa di cui all'art.
8, comma 8.9 della medesima deliberazione;
    l'art.  13, comma 13.2, della deliberazione n. 50/06 prevede che,
entro  gli ulteriori 7 giorni, l'Autorita' determina, in applicazione
dei criteri di cui agli articoli 6 e 8 della medesima deliberazione e
pubblica i corrispettivi unici per l'anno termico 2006-2007;
    le  societa'  Stoccaggi Gas Italia Spa (di seguito: Stogit Spa) e
Edison  Stoccaggio  Spa,  rispettivamente  con  lettere  in data 10 e
11 marzo  2006  (prot.  Autorita' n. 6101 del 14 marzo 2006 e n. 6102
del  14 marzo 2006), hanno presentato le informazioni di cui all'art.
13 della deliberazione n. 50/06 relative all'anno termico 2006-2007;
    le  societa'  Stogit  Spa e Edison Stoccaggio Spa, con lettere in
data  15 marzo  2006  (rispettivamente  prot.  Autorita'  n. 6335 del
16 marzo  2006,  e  n.  6344  del  16 marzo  2006), hanno integrato e
modificato  le  informazioni  di  cui al precedente alinea, anche per
effetto della migliore previsione di capacita' di stoccaggio previste
in   conferimento   a   seguito   del   differimento   relativo  alla
presentazione  delle  richieste  di  capacita' disposto dall'art. 16,
comma  16.1  della  deliberazione n. 50/06, proponendo anche i valori
dei  coefficienti sigma s di cui all'art. 6, comma 6.3 della medesima
deliberazione;
    le  societa'  Stogit  Spa ed Edison Stoccaggi Spa, con lettere in
data  16 marzo  2006  (prot.  Autorita' n. 6347, n. 6348, n. 6427, n.
6428  e  n.  6429  del  16 marzo  2006),  hanno  presentato ulteriori
rettifiche ai dati di cui al precedente alinea;
    le  informazioni  presentate  dalle  societa' Stogit Spa e Edison
Stoccaggio   Spa  risultano  coerenti  con  i  criteri  di  cui  alla
deliberazione n. 50/06;
  Ritenuto che sia necessario:
    approvare   i   corrispettivi   d'impresa   in  coerenza  con  le
informazioni  sopra  richiamate  e  i  coefficienti  \sigmas'  di cui
all'art. 6, comma 6.3, della medesima deliberazione, presentati dalle
imprese di stoccaggio;
    determinare,  in coerenza con le disposizioni della deliberazione
n. 50/06, i corrispettivi unici per l'anno termico 2006-2007;
                              Delibera:
  1.  di approvare i corrispettivi d'impresa di cui all'art. 8, comma
8.9,  della deliberazione n. 50/06 e i coefficienti sigma s d'impresa
di cui all'art. 6, comma 6.3, della medesima deliberazione, riportati
nella  Tabella 1 allegata al presente provvedimento, presentate dalle
imprese di stoccaggio per l'anno termico 2006-2007;
  2.   di  determinare  i  corrispettivi  unici  per  l'attivita'  di
stoccaggio  per l'anno termico 2006-2007, ai sensi degli articoli 6 e
8  della deliberazione n. 50/06, nei valori definiti nella Tabella 2,
allegata al presente provvedimento;
  3.  di  notificare alle societa' Stogit Spa, con sede legale in via
dell'Unione  Europea,  n.  3  - 20097 San Donato Milanese (Milano), e
Edison  Stoccaggio  Spa,  con  sede legale in Foro Buonaparte n. 31 -
20121  Milano,  in  persona  dei rispettivi legali rappresentanti pro
tempore,  il  presente provvedimento, mediante plico raccomandato con
avviso di ricevimento;
  4.  di  trasmettere  alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico
nella  persona  del  legale  rappresentante  pro tempore, il presente
provvedimento  unitamente alle informazioni di cui all'art. 13, comma
13.1, della deliberazione n. 50/06, ai fini della perequazione di cui
all'art. 9 della medesima deliberazione;
  5. di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)  affinche'  entri  in  vigore  alla data di
pubblicazione.
  Avverso  il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25,
della  legge  14 novembre  1995, n. 481, puo' essere proposto ricorso
avanti  al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro
il  termine  di  60  (sessanta)  giorni  dalla  data  di notifica del
provvedimento.
    Milano, 16 marzo 2006
                                                 Il presidente: Ortis