L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
                         ELETTRICA E IL GAS
    Nella riunione del 21 marzo 2006;
    Visti:
      la legge 14 novembre 1995, n. 481;
      il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
      il  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n.
244;
      la  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il
gas  (di  seguito:  l'Autorita)  28 dicembre  2000,  n.  237/00  come
successivamente  modificata e integrata (di seguito: deliberazione n.
237/00);
      la  deliberazione dell'Autorita' e il gas 29 settembre 2004, n.
170/04,  come  successivamente  modificata  e  integrata (di seguito:
deliberazione n. 170/04);
      la deliberazione dell'Autorita' 30 settembre 2005, n. 206/05;
      la deliberazione dell'Autorita' 20 gennaio 2006, n. 08/06;
      la  deliberazione  dell'Autorita' 20 gennaio 2006, n. 09/06 (di
seguito: deliberazione n. 9/06).
    Considerato che:
      le proposte tariffarie relative alle attivita' di distribuzione
del  gas  naturale per l'anno termico 2004-2005 (di seguito: proposte
tariffarie) presentate da 117 (centodiciassette) esercenti risultano,
in  seguito  all'esame  dei  dati e delle rettifiche comunicate dagli
esercenti  medesimi,  anche  in seguito alle richieste di chiarimenti
formulate  dagli uffici dell'Autorita', conformi ai criteri stabiliti
dalla deliberazione n. 170/04;
      dall'esame  della  documentazione  e'  emerso  che,  in  alcune
localita',  il  valore  della quota ammortamento risulta negativo per
effetto  dell'elevato valore delle dismissioni dichiarate e, in altre
localita',  il  valore  del capitale investito risulta negativo anche
per   effetto   dello  sfasamento  temporale  tra  la  ricezione  dei
contributi  ed  il  loro effettivo utilizzo nella realizzazione degli
investimenti;
      con   deliberazione   n.   09/06   l'Autorita'  ha  avviato  un
procedimento  volto  alla determinazione delle tariffe nei confronti,
tra   l'altro,   delle   societa'   Italgas  S.p.A.  e  Melfi  S.r.l.
limitatamente  agli  ambiti  tariffari indicati nell'Allegato B della
medesima deliberazione;
    Considerato inoltre che:
    con e-mail in data 28 ottobre 2005 (prot. Autorita' n. 026020) la
societa'  Sidigas  S.p.A. ha comunicato di aver acquisito la gestione
del  servizio  di  distribuzione del gas naturale nel comune di Conza
della  Campania (Avellino) in data 23 dicembre 2003 e che tale comune
e' inserito nell'ambito tariffario di Calitri (Avellino) appartenente
alla medesima societa';
      non  risulta  agli  atti  degli  uffici  dell'Autorita' nessuna
informazione  in  merito  alla gestione del servizio di distribuzione
del  gas  naturale  nel  comune  di  Conza  della Campania (Avellino)
antecedente alla data di comunicazione della societa' Sidigas SpA.;
    Ritenuto che:
      sia   necessario   approvare  le  proposte  tariffarie  di  117
(centodiciassette)   esercenti,   che   hanno   presentato   proposte
tariffarie  valide  ad  esclusione  degli  ambiti  tariffari  di  cui
all'Allegato B della deliberazione n. 09/06;
      sia   necessario,   nei  casi  in  cui  i  valori  della  quota
ammortamento  e del capitale investito risultino negativi per effetto
delle dismissioni effettuate e dei contributi percepiti, approvare le
proposte  tariffarie  ponendo  pari  a  zero tali valori e portare in
detrazione, nel calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione degli
anni  termici successivi, fino a completo esaurimento, il solo valore
dei  contributi  eccedente il valore, al netto di dismissioni e quota
ammortamento,    degli    investimenti    realizzati,    quest'ultimo
eventualmente posto pari a zero in caso di valore negativo;
    Ritenuto inoltre che:
      sia  opportuno  definire con successivo provvedimento le azioni
da  intraprendere  per  verificare  la  corretta  applicazione  della
metodologia  tariffaria introdotta dalle deliberazioni n. 237/00 e n.
170/04 nel comune di Conza della Campania (Avellino);
      sia  necessario  applicare  nel  comune di Conza della Campania
(Avellino),   temporaneamente   e  salvo  successivo  conguaglio,  le
proposte tariffarie approvate per l'ambito di Calitri (Avellino);
                              Delibera:
    1. Di approvare le proposte tariffarie presentate dagli esercenti
indicati nell'allegata Tabella 1 ad esclusione degli ambiti tariffari
di cui all'Allegato B della deliberazione n. 09/06.
    2.  Di  approvare  le  proposte  tariffarie  degli  esercenti che
gestiscono  le  localita'  per  le  quali risultano negativi i valori
della  quota  ammortamento e del capitale investito per effetto delle
dismissioni  effettuate  e  dei  contributi percepiti, ponendo pari a
zero  tali valori e di portare in detrazione, nel calcolo del vincolo
sui  ricavi  di  distribuzione  degli anni termici successivi, fino a
completo  esaurimento,  il  solo  valore  dei contributi eccedente il
valore,   al   netto  di  dismissioni  e  quota  ammortamento,  degli
investimenti realizzati, quest'ultimo eventualmente posto pari a zero
in caso di valore negativo.
    3.  Di  prevedere che l'applicazione delle proposte tariffarie di
cui ai precedenti punti decorra a partire dal 1° ottobre 2004.
    4.   Di  definire  con  successivo  provvedimento  le  azioni  da
intraprendere   per   verificare   la   corretta  applicazione  della
metodologia  tariffaria introdotta dalle deliberazioni n. 237/00 e n.
170/04 nel comune di Conza della Campania (Avellino).
    5.  Di  applicare  nel comune di Conza della Campania (Avellino),
temporaneamente  e salvo conguaglio, le proposte tariffarie approvate
per l'ambito tariffario di Calitri (Avellino).
    6.   Di  pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   sul   sito   internet
dell'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas, affinche' entri in
vigore dal giorno della sua pubblicazione.
    Avverso  il  presente  provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma
25,  della  legge  14  novembre  1995,  n.  481, puo' essere proposto
ricorso   avanti   al   Tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Lombardia,  entro  il  termine  di 60 (sessanta) giorni dalla data di
notifica dello stesso.
      Milano, 21 marzo 2006
                                                 Il presidente: Ortis