IL MINISTRO
                     DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Vista  la  direttiva  del  Consiglio  della  Comunita'  europea del
28 marzo  1983,  n.  129,  modificata  dalla  direttiva del Consiglio
8 giugno  1989,  n.  370,  che obbliga gli Stati Membri ad adottare o
mantenere in vigore le misure necessarie perche' pelli di cuccioli di
foca non siano importate a fini commerciali;
  Visto  l'art. 19 del regolamento (CE) 7 marzo 1994, n. 519 relativo
al regime comune applicabile alle importazioni nell'Unione europea il
quale  prevede  la  possibilita'  per  gli Stati Membri di introdurre
divieti di importazione sulla base di normative nazionali, in caso di
tutela della salute e della vita delle persone e degli animali;
  Visto  il decreto del Ministero del commercio con l'estero 8 giugno
1978,  recante  «Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976,
relativo al regime delle importazioni delle merci».
  Visto l'art. 1 del regolamento ministeriale 14 luglio 1990, n. 313,
il  quale  prevede  che  «l'importazione e l'esportazione delle merci
sono  libere,  salvo deroghe e limitazioni specificamente disposte in
relazione  ad  impegni  internazionali e comunitari o per esigenze di
interesse nazionale, con provvedimenti del Ministro del commercio con
l'estero,   di   concerto   con   il  Ministro  delle  finanze.  Tali
provvedimenti   sono   pubblicati   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.»;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  definire le modalita' applicative del
regime autorizzatorio delle pelli di foca;
  Considerato  che  la  Commissione  europea e' stata informata della
volonta' di adottare il presente decreto ai sensi dell'art. 19, comma
2,  lettera  b) del citato regolamento (CE) n. 519 del 1994, con nota
del 10 febbraio 2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  presente decreto definisce le modalita' di applicazione del
divieto  di importazione in Italia, per fini commerciali, di pelli di
cuccioli  di  foca (n.c. 43 01 70 10; 43 02 19 41; 43 02 30 51; 43 03
10 10).