LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER
                  L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA
                      DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
  a) Tenuto  conto  dell'imminente convocazione dei comizi elettorali
per  il  rinnovo di numerose amministrazioni provinciali e comunali e
per  l'elezione  del  presidente della Regione siciliana e il rinnovo
della assemblea regionale siciliana;
  b) Visti, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla
RAI  e  di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4
della legge 14 aprile 1975, n. 103;
  c) Visti,  quanto  alla  tutela del pluralismo, dell'imparzialita',
dell'indipendenza,  dell'obiettivita'  e  della apertura alle diverse
forze  politiche  nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche' alla tutela
delle  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  nelle  trasmissioni
televisive,  l'art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
l'art.  1  della  legge  22 febbraio  2000, n. 28, l'art. 1, comma 3,
della  vigente  Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la
RAI,   e  gli  atti  di  indirizzo  approvati  dalla  Commissione  il
13 febbraio ed il 30 luglio 1997 e 11 marzo 2003;
  d) Viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive
in  periodo  elettorale  e le relative potesta' della Commissione, la
legge  10 dicembre  1993,  n.  515,  e  le  successive modificazioni;
nonche',  per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale,
l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;
  e) Vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;
  f) Vista  la legge regionale della Regione siciliana 3 giugno 2005,
n.  7,  recante:  «Nuove  norme  per  l'elezione del presidente della
Regione  siciliana a suffraggio universale e diretto. Nuove norme per
l'elezione    dell'Assemblea    regionale   siciliana.   Disposizioni
concernenti l'elezione dei consigli provinciali e comunali»;
  g) Vista,  quanto  alla  disciplina  delle consultazioni elettorali
comunali  e  provinciali,  la legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive
modificazioni;
  h) Rilevato  altresi' con riferimento a quanto disposto dal comma 2
dell'art. 1 della delibera sulla comunicazione politica ed i messaggi
autogestiti  nei  periodi  non  interessati  da campagne elettorali o
referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale  e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del
18 dicembre  2002,  che  le  predette  elezioni  interessano oltre un
quarto del corpo elettorale;
  i) Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
                               Dispone
nei   confronti   della   RAI   Radiotelevisione  italiana,  societa'
concessionaria   del   servizio  radiotelevisivo  pubblico,  come  di
seguito:
                               Art. 1.
                Ambito di applicazione e disposizioni
                   comuni a tutte le trasmissioni
  1.  Le  disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle
campagne  per  le  elezioni regionali, comunali e provinciali fissate
per i giorni 28 e 29 maggio 2006.
  2.  Le  disposizioni  del  presente  provvedimento cessano di avere
efficacia   il  giorno  successivo  alle  votazioni  di  ballottaggio
relative alle consultazioni comunali e provinciali di cui al comma 1.
Successivamente  al primo turno di votazione la Commissione puo', con
le modalita' di cui all'art. 11, indicare gli ambiti territoriali nei
quali  l'efficacia  del  presente  provvedimento  o  di  sue  singole
disposizioni  puo'  cessare  anticipatamente,  salve le previsioni di
legge.
  3.  La  RAI  cura  che alcune delle trasmissioni di cui al presente
provvedimento  siano  ritrasmesse  per l'estero da RAI International,
garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti
i soggetti politici aventi diritto.
  4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre
consultazioni elettorali politiche, regionali o referendarie, saranno
applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.