IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in
particolare l'art. 16, lettera d);
Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre
2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004,
6 agosto 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005 e
12 dicembre 2005, con i quali la validita' dell'autorizzazione
triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q.
- Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop a r.l.», con decreto del
2 giugno 1999, e' stata prorogata fino al 23 aprile 2006;
Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in
modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione
di origine protetta «Bra» allo schema tipo, trasmessogli con nota
ministeriale dell'11 aprile 2002, protocollo n. 61864;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta «Bra»;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga
dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle
medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con
decreto 2 giugno 1999;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. -
Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop a r.l.», con sede in Moretta
(Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno
1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine
protetta «Bra» registrata con il regolamento della Commissione (CE)
n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia' prorogata con decreti 10 giugno
2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio
2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004, 29 novembre
2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005 e 12 dicembre 2005, e'
ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 23 aprile
2003.