IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559;
  Visti gli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  recante  il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello
straniero in Italia», e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visti  gli  articoli  11  e  16  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,  recante  il  regolamento  di
attuazione del predetto testo unico;
  Visto  il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, in materia di
riordino  dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della
sua trasformazione in societa' per azioni a norma degli articoli 11 e
14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista   la   delibera   del   Comitato   interministeriale  per  la
programmazione  economica  (CIPE)  2  agosto  2002, n. 59, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 244, del 17 ottobre
2002,  con  la  quale  l'Istituto  Poligrafico  e Zecca dello Stato a
decorrere  dalla  data  del  17  ottobre 2002 e' stato trasformato in
S.p.a.;
  Viste le istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e di
controllo  sulla  produzione delle carte valori approvate con decreto
del  Ministro  dell'economia e delle finanze in data 4 agosto 2003, e
successive modificazioni;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno emanato, di concerto con
il  Ministro  dell'innovazione  e  delle tecnologie, in data 3 agosto
2004  e  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 6
ottobre  2004,  n. 235, concernente le regole tecniche e di sicurezza
relative al permesso ed alle carte di soggiorno;
  Visto  l'art.  7-vicies ter, lettera b), della legge 31 marzo 2005,
n.  43, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il rilascio del
permesso  di  soggiorno  elettronico  di  cui  al regolamento (CE) n.
1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002;
  Visto  l'art.  7-vicies quater della medesima legge n. 43/2005 che,
tra l'altro:
    pone  a  carico  dei soggetti richiedenti la corresponsione di un
importo  pari  almeno  alle  spese  necessarie  per  la  produzione e
spedizione  del  documento,  nonche'  per  la manutenzione necessaria
all'espletamento dei servizi connessi;
    prevede che l'importo e le modalita' di riscossione dei documenti
elettronici  sono  determinati  annualmente  con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell'interno;
  Vista  la  nota  n.  105817  in data 15 dicembre 2005 del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  - Dipartimento dell'Amministrazione
generale  del  personale  e dei servizi del Tesoro, Servizio centrale
per   gli   affari   generali   e   la   qualita'   dei   processi  e
dell'organizzazione,  con  la  quale  e'  stato  comunicato  che, con
verbale  n.  5  del  6  dicembre 2005, punto 7, la Commissione per la
determinazione  dei  prezzi  delle  forniture  eseguite dall'Istituto
Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  S.p.a.,  di  cui  al decreto del
Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
del  5  febbraio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica  -  serie generale - in data 8 marzo 2001, ha accolto Euro
22,50  (IVA  esclusa)  il  prezzo  unitario,  pari ad Euro 27,00 (IVA
compresa),  del  permesso  di  soggiorno elettronico e della carta di
soggiorno  elettronica a copertura dei costi per la loro produzione e
per  la  fornitura  delle  infrastrutture  e  dei servizi per la loro
personalizzazione  e  diffusione  sull'intero  territorio nazionale e
delle  relative  attrezzature  hardware  e software necessarie per le
relative postazioni di rilascio e controllo;
  Ritenuto  di  avvalersi  di  un  sistema  integrato  di riscossione
dell'importo  per  il  rilascio del permesso di soggiorno elettronico
che:
    utilizzi  il  servizio  dei  c/c  postali  della  Societa'  Poste
italiane - S.p.a., nella massima sicurezza;
    consenta   il  controllo  telematico  dei  pagamenti  effettuati,
unitamente alla loro puntuale e tempestiva rendicontazione;
    agevoli  il  pagamento attraverso specifico bollettino e mediante
altre modalita', inclusa quella on-line;
  Considerato  che  dovra'  stipularsi apposita convenzione con Poste
italiane che disciplini l'erogazione dei servizi del predetto sistema
integrato  e  che tali servizi saranno compensati con un importo pari
ad  Euro  0,50  aggiuntivo  rispetto  alla  tassa  ordinaria  per  il
pagamento del bollettino;
  Visto  che,  in  attuazione dell'art. 7-vicies quater, sesto comma,
della legge 31 marzo 2005, n. 43, e' escluso qualsiasi onere a carico
della  finanza pubblica e quindi anche il costo dei servizi che Poste
italiane  dovranno  fornire  in  base alla menzionata convenzione non
dovra' gravare sull'erario;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  l'anno  2006,  e'  determinato  in Euro 27,50 (ventisette/50),
comprensivo di IVA (20%), l'importo delle spese da porre a carico dei
soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico.