IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto
30 marzo 1942, n. 327, come modificato dal decreto legislativo
9 maggio 2005, n. 96;
Visto l'art. 117, lettera h) della Costituzione della Repubblica
italiana, come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la
liberalizzazione delle aree di atterraggio;
Visto il decreto interministeriale 8 agosto 2003 con il quale il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell'interno e della difesa, ha modificato i decreti
10 marzo 1988 e 27 dicembre 1971 recanti norme di attuazione della
legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso
delle aree di atterraggio;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo
n. 250/1997 che ha trasferito all'Ente nazionale per l'aviazione
civile le funzioni amministrative e tecniche nel settore
dell'aviazione civile, ivi comprese le competenze di natura
regolamentare nelle materie tecniche di propria competenza;
Visto l'art. 2, comma 2, dello statuto dell'Ente nazionale per
l'aviazione civile approvato con decreto 3 giugno 1999 del Ministro
dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro
per la funzione pubblica;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Considerata la necessita' di apportare alcune modifiche al citato
decreto interministeriale 8 agosto 2003;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Per «aviosuperficie» si intende un'area idonea alla partenza e
all'approdo di aeromobili, che non appartenga al demanio aeronautico.
2. Per «elisuperficie» si intende un'aviosuperficie destinata
all'uso esclusivo degli elicotteri, che non sia un eliporto.
3. Per «idrosuperficie» si intende un'aviosuperficie destinata
all'uso esclusivo di idrovolanti o elicotteri muniti di galleggianti.
4. Per «aviosuperficie in pendenza (AP)» si intende una
aviosuperficie la cui pendenza, ottenuta dividendo la differenza tra
l'elevazione massima e quella minima lungo l'asse dell'aviosuperficie
per la lunghezza di questa, superi il due percento.
5. Per «aviosuperficie non in pendenza (ANP)» si intende una
aviosuperficie la cui pendenza, ottenuta dividendo la differenza tra
l'elevazione massima e quella minima lungo l'asse dell'aviosuperficie
per la lunghezza di questa, non ecceda il due percento.
6. Per «elisuperficie in elevazione» si intende una elisuperficie
posta su una struttura avente elevazione di tre metri o piu' rispetto
al livello del terreno.