IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente il
riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura;
Visto l'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comma 3, come
sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il
quale stabilisce che il Ministro dell'industria del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica determina ed aggiorna la
misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio
da parte di ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro di cui
all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, da applicare secondo
le modalita' di cui al comma 4 stesso art. 17, ivi compresi gli
importi minimi che comunque non possono essere inferiori a quelli
dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata della
citata legge 23 dicembre 1999, n. 488 e quelli massimi, nonche' gli
importi dei diritti dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto
sono altresi' determinati gli importi del diritto applicabili alle
unita' locali;
Tenuto conto che la misura del diritto annuale e' determinata in
conformita' alla metodologia di cui al comma 4 dell'art. 18 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580 come sostituito dall'art. 17 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il comma 4 lettera c) dell'art. 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580 come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 il quale stabilisce che alla copertura del fabbisogno
finanziario delle cammere di commercio si sopperisce mediante diritti
annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nella sezione
speciale del registro delle imprese e mediante applicazione di
diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli
altri soggetti;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96
concernente l'attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare
l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato
membro diverso da quello in cui e' stata acquisita la qualifica
professionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione
dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di
istituzione del registro delle imprese;
Visto l'art. 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273,
cosi' come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273 il quale stabilisce che le disposizioni contenute nella
lettera d) del comma 4 dell'art. 18 della citata legge n. 580 del
1993 e successive modificazioni, si applicano agli anni 2003, 2004,
2005 e 2006;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
14 dicembre 1999, n. 558, concernente la semplificazione delle norme
in materia di registro delle imprese;
Tenuto conto della situazione economica generale e della politica
adottata dal Governo, diretta al contenimento della spesa pubblica;
Considerato che anche il sistema camerale e' chiamato a partecipare
alla realizzazione del programma del Governo per una riduzione degli
oneri a carico delle imprese;
Sentite, ai sensi dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e le organizzazioni imprenditoriali di
categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Decreta:
Art. 1.
1. Le misure del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di
commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel registro di cui
all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'anno 2006,
sono determinate applicando le disposizioni del presente decreto.