IL CAPO del Dipartimento per gli affari interni e territoriali Visto l'art. 161, comma 1 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede, che gli enti locali redigano apposita certificazione sui principali dati del bilancio di previsione, con modalita' da fissarsi con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna (U.N.C.E.M.); Visto l'art. 151, comma 1, del citato testo unico nel quale e' stabilito che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo; Visto l'art. 1, comma 155 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005 supplemento ordinario n. 211 con la quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2006 e' stato prorogato al 31 marzo 2006; Visto l'art. 1 del decreto del Ministero dell'interno del 27 marzo 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2006 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2006 e' stato differito al 31 maggio 2006; Visto l'art. 165 del citato testo unico recante «Struttura del bilancio»; Considerata la necessita' di fissare le modalita' della certificazione relativa al bilancio di previsione dell'anno 2006, nonche' di individuare le modalita' ed i termini di presentazione; Visto l'art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, secondo il quale spetta alla regione Friuli-Venezia Giulia disciplinare la finanza locale negli enti locali e finanziare gli stessi con oneri a carico del proprio bilancio, ad eccezione dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite a comuni e province, per i quali lo Stato provvede separatamente al finanziamento, nella misura determinata dalla normativa statale; Visto l'art. 6 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, secondo il quale spetta alla regione Valle d'Aosta emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti degli enti locali della Valle d'Aosta e delle loro aziende, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di contabilita' degli enti locali; Ritenuto necessario ridurre i tempi di acquisizione ed elaborazione dei dati del bilancio di previsione anche attraverso l'adozione di un sistema informatizzato di certificazione che comunque tenga conto delle modalita' di certificazione relativa al bilancio di previsione 2006; Vista la circolare F.L. 32/2005 nella quale sono esposti i criteri per la delega di alcune funzioni alle Prefetture in materia di finanza locale relativamente all'acquisizione dei dati dei certificati; Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna; Decreta: Art. 1. 1. I comuni, le province, le comunita' montane e le unioni di comuni predispongono e presentano un certificato di bilancio di previsione 2006 in versione cartacea ed informatizzata, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi articoli 3 e 4. Tale certificato deve essere nelle due versioni, rispettivamente, conforme agli allegati modelli ed alle specifiche tecniche che fanno parte integrante del presente decreto. 2. I comuni e le unioni di comuni sono tenuti a presentare il certificato di bilancio di previsione su supporto magnetico (floppy disk) oltre che in stampa originale e due copie autenticate, entro il 15 luglio 2006 alle competenti Prefetture, alla presidenza della regione della Valle d'Aosta, per gli enti locali di quella regione, ed al commissariato del Governo competente per gli enti locali delle province di Bolzano e Trento. L'ente certificante, inoltre, trasmette una copia cartacea alla regione. 3. Le province e le comunita' montane sono tenute a presentare il certificato di bilancio di previsione 2006 su supporto magnetico (floppy disk), oltre che in stampa originale e tre copie autenticate, entro il 15 luglio 2006, alle competenti Prefetture, alla presidenza della regione della Valle d'Aosta, per gli enti locali di quella regione, ed al commissariato del Governo competente per le province di Bolzano e Trento. L'ente certificante, inoltre, trasmette una copia cartacea alla regione. 4. I comuni e le comunita' montane della regione Valle d'Aosta sono tenuti a compilare esclusivamente i quadri di cui all'allegato tecnico. 5. Le Prefetture, la presidenza della regione della Valle d'Aosta ed i commissariati del Governo delle province di Bolzano e Trento trattengono l'originale dei certificati cartacei ed inviano una copia alla Corte dei Conti - Sezione delle autonomie, all'I.S.T.A.T., all'U.P.I. ed all'U.N.C.E.M., a seconda della tipologia di ente locale. 6. All'originale del certificato dovra' essere allegato il floppy disk integro, contenente la copia informatica da cui e' stata prodotta la stampa degli originali stessi, con l'indicazione in etichetta del nome dell'ente, della provincia e della dizione «certificato di bilancio preventivo 2006». La predetta etichetta che deve essere fornita dalla ditta deve contenere, inoltre, il nome e il logo della ditta stessa, e gli estremi dell'omologazione ministeriale. 7. Le Prefetture e i commissariati del Governo devono verificare il contenuto dei certificati cartacei e successivamente procedere al caricamento dei dati, tramite i floppy disks, nella banca dati della Direzione centrale della finanza locale ed alla registrazione dell'arrivo dei certificati medesimi. Tale caricamento dovra' essere effettuato entro il 15 settembre 2006.