IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
  Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308;
  Visto  il  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale;
  Visto  in  particolare  l'art.  99,  comma 1,  in  base al quale il
Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio con proprio
decreto,  stabilisce  le norme tecniche per il riutilizzo delle acque
reflue domestiche, urbane ed industriali;
  Sentiti  i  Ministri  delle  politiche  agricole e forestali, della
salute e delle attivita' produttive;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Principi e finalita'
  1.  Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 99, comma 1,
del  decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n.  152  (di  seguito  n.
152/2006),  le  norme  tecniche  per il riutilizzo delle acque reflue
domestiche,  urbane  ed  industriali  attraverso  la regolamentazione
delle  destinazioni  d'uso  e  dei relativi requisiti di qualita', ai
fini  della  tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche,
limitando   il  prelievo  delle  acque  superficiali  e  sotterranee,
riducendo  l'impatto  degli  scarichi  sui  corpi  idrici recettori e
favorendo  il  risparmio  idrico  mediante  l'utilizzo multiplo delle
acque reflue.
  2.   Il   riutilizzo  deve  avvenire  in  condizioni  di  sicurezza
ambientale,  evitando  alterazioni  agli ecosistemi, al suolo ed alle
colture,  nonche' rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta
e  comunque  nel  rispetto  delle  vigenti disposizioni in materia di
sanita'  e  sicurezza  e  delle  regole di buona prassi industriale e
agricola.
  3. Il presente decreto non disciplina il riutilizzo di acque reflue
presso  il  medesimo  stabilimento  o consorzio industriale che le ha
prodotte.
  4.  Nel rispetto delle norme tecniche di cui al presente decreto le
regioni adottano le norme e le misure previste dall'art. 99, comma 2,
del  decreto  legislativo  n.  152/2006  per  il  conseguimento degli
obiettivi  di  qualita'  di  cui  al  decreto  legislativo stesso con
particolare  riferimento  alle  aree sensibili di cui all'art. 91 del
suddetto  decreto  legislativo,  anche  al fine di far fronte in modo
strutturale  a  situazioni  permanenti  di  scarsita'  della  risorsa
idrica.  Tali norme e misure costituiscono parte integrante dei piani
di  tutela  di  cui  all'art. 121 del decreto legislativo n. 152/2006
sono  inserite nei predetti piani ai sensi dell'allegato 4 del citato
decreto legislativo.