Avvio della procedura sanzionatoria
    L'avvio della procedura sanzionatoria amministrativa disciplinata
dagli  articoli 145  del decreto legislativo n. 385/1993 (Testo unico
bancario)  e  195  del  decreto  legislativo  n. 58/1998 (Testo unico
dell'intermediazione  finanziaria) e' disposto dal direttore centrale
preposto   all'Area  funzionale,  unitamente  al  capo  del  servizio
competente  per  materia.  Le competenti filiali della Banca d'Italia
provvedono a trasmettere la contestazione formale delle irregolarita'
alle  persone  e  alle  societa'  o  enti  responsabili in solido. Le
controdeduzioni  e  le  eventuali richieste di audizione personale da
parte  dei  soggetti  interessati  sono presentate alle filiali entro
trenta giorni dalla notifica delle lettere di contestazione.
                             Istruttoria
    Gli  adempimenti  relativi  all'istruttoria  della procedura sono
curati,  presso l'Amministrazione centrale, dal Servizio concorrenza,
normativa  e  affari  generali. La Commissione consultiva per l'esame
delle   irregolarita'   riscontrate   nell'attivita'   di   vigilanza
creditizia  e  finanziaria,  valutate  le irregolarita' accertate, le
controdeduzioni,  i  verbali  delle  eventuali audizioni e ogni altro
elemento   istruttorio,   conclude   il   proprio   esame  proponendo
l'irrogazione  delle  sanzioni  o  l'archiviazione  dei  procedimenti
sanzionatori.  Il  direttore  centrale  per la vigilanza creditizia e
finanziaria,  presidente  della Commissione consultiva, a conclusione
della  fase  istruttoria,  trasmette  al  Direttorio  le  proposte di
sanzione  o  di  archiviazione  delle procedure, corredate del parere
dell'Avvocato generale.
                              Decisione
    Il  Direttorio esamina le proposte e puo', ove del caso, disporre
supplementi  d'istruttoria.  La  decisione  in merito all'irrogazione
delle  sanzioni  o  all'archiviazione  delle procedure e' assunta dal
Direttorio.