IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Vista  la  legge 23 agosto 1988, n. 400 e in particolare l'articolo
17, commi 3 e 4;
  Visto   il  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368  e  in
particolare l'articolo 36, comma 1;
  Visto  il  decreto  ministeriale  25  febbraio 2003, n. 99 recante:
"Regolamento  concernente  le  modalita'  per l'ammissione dei medici
alle scuole di specializzazione in medicina";
  Considerata  la  necessita'  di  rideterminare  in modo organico le
modalita'   per  l'ammissione  alle  scuole  di  specializzazione,  i
contenuti  e  le  modalita'  delle  prove,  nonche'  i criteri per la
valutazione  dei  titoli  e  per  la  composizione  delle commissioni
giudicatrici; sostituendo integralmente il regolamento di cui sopra;
  Visto  il  parere  del Consiglio universitario nazionale in data 25
luglio 2005;
  Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari
in data 28 luglio 2005;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2005;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
cosi'  come  attestata  dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  per  gli affari giuridici e legislativi con nota del 30
gennaio 2006, n. DAGL14.3.4/2006/1;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
               Ambito di applicabilita' e definizioni
  1.  Il  presente regolamento disciplina le modalita' di accesso dei
medici alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia di cui
al  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n. 368. Restano ferme le
disposizioni  che  consentono  l'accesso  ai  laureati  non medici ad
alcune delle predette scuole.
  2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
    a)  per  universita',  gli  atenei  e  gli istituti di istruzione
universitaria,  statali e non statali che rilasciano titoli di studio
con valore legale;
    b) per scuola o scuole, la scuola o le scuole di specializzazione
per  le  professioni dell'area medica, di cui agli articoli 34-46 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
    c)  per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
    d)  per  MIUR,  il  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
    e) per CUN, il Consiglio universitario nazionale;
    f) per CNSU, il Consiglio nazionale degli studenti universitari.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300
          (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999.
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
          1980,   n.   382,  recante:  «Riordinamento  della  docenza
          universitaria,   relativa   fascia  di  formazione  nonche'
          sperimentazione  organizzativa  e  didattica» e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209, S.O.
              -  La legge 19 novembre 1990, n. 341, recante: «Riforma
          degli  ordinamenti  didattici  universitari», e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n. 274.
              - Si  riporta  il  testo  dei commi 3 e 4 dell'art. 17,
          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.».
              - L'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto
          1999,  n.  368  (Attuazione  della  direttiva  93/16/CEE in
          materia  di  libera  circolazione dei medici e di reciproco
          riconoscimento  dei  loro  diplomi,  certificati  ed  altri
          titoli  e  delle  direttive  97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e
          99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE) prevede:
              «Art.  36.  - 1. Entro centottanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente decreto legislativo, con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica sono determinati le modalita' per
          l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e
          le   modalita'  delle  prove,  nonche'  i  criteri  per  la
          valutazione   dei   titoli  e  per  la  composizione  delle
          commissioni   giudicatrici   nel   rispetto   dei  seguenti
          principi:
                a) le  prove  di  ammissione  si  svolgono  a livello
          locale,  in  una  medesima data per ogni singola tipologia,
          con  contenuti  definiti  a  livello  nazionale, secondo un
          calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente
          pubblicizzato;
                b) i  punteggi  delle  prove  sono attribuiti secondo
          parametri oggettivi;
                c) appositi    punteggi   sono   assegnati,   secondo
          parametri  oggettivi,  al  voto  di  laurea e al curriculum
          degli studi;
                d) le  commissioni  sono  costituite a livello locale
          secondo criteri predeterminati.
              2.  Nelle  more  dell'adozione  del  decreto  di cui al
          comma 1  del  presente  articolo si  applica  l'art.  3 del
          decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.».
              -  Il  decreto  ministeriale  25 febbraio  2003, n. 99,
          recante;   «Regolamento   concernente   le   modalita'  per
          l'ammissione  dei medici alle scuole di specializzazione in
          medicina»,  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio
          2003, n. 103.
          Note all'art. 1:
              - Per il titolo del decreto legislativo 17 agosto 1999,
          n. 368, si veda nelle note alle premesse.
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 34  e  46 del
          decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368:
              «Art.  34.  - 1. La formazione specialistica dei medici
          ammessi  alle  scuole  universitarie di specializzazione in
          medicina e chirurgia, di tipologia e durata di cui all'art.
          20  e comuni a tutti o a due o piu' Stati membri, si svolge
          a tempo pieno.
              2.  E'  soggetta alle disposizioni del presente decreto
          legislativo  anche  la  formazione specialistica dei medici
          ammessi a scuole di tipologia non comune a due o piu' Stati
          membri  dell'Unione  europea e attivate per corrispondere a
          specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale.
              3.  L'elenco  delle specializzazioni di cui al presente
          articolo e'  predisposto  ed  aggiornato  con  decreto  del
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica di concerto con il Ministro della sanita'.
              4.  L'accesso  alla  formazione  specialistica  non  e'
          consentita  ai  titolari  di specializzazione conseguita ai
          sensi  dell'art. 20 o di diploma di formazione specifica in
          medicina generale.».
              «Art.  46.  -  1.  Agli  oneri recati dal Titolo VI del
          presente  decreto  legislativo si provvede nei limiti delle
          risorse   previste   dall'art.   6,  comma 2,  della  legge
          29 dicembre  1990,  n. 428, delle quote del Fondo sanitario
          nazionale  destinate  al finanziamento della formazione dei
          medici   specialisti,   nonche'   delle  ulteriori  risorse
          autorizzate da apposito provvedimento legislativo.
              2. Le disposizioni di cui agli articoli dal 37 al 42 si
          applicano  dall'entrata  in vigore del provvedimento di cui
          al  comma 1;  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore del
          predetto  provvedimento si applicano le disposizioni di cui
          al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
              3.  Sono  abrogate la legge 22 maggio 1978, n. 217 e la
          legge  27 gennaio  1986, n. 19, e successive modificazioni,
          limitatamente  alle  disposizioni  concernenti i medici, il
          decreto  legislativo  8 agosto  1991,  n.  256,  nonche' il
          decreto  legislativo  8 agosto  1991,  n.  257, fatto salvo
          quanto previsto dall'art. 3, comma 2.».