IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  il  decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento  del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
cui si riferiscono i successivi articoli;
  Visti,  in  particolare,  gli  art. 97 e 98, i quali definiscono le
modalita'  ed  i  requisiti  di accesso, mediante concorso pubblico o
interno,  alla  qualifica  iniziale del ruolo dei collaboratori e dei
sostituti direttori amministrativo-contabili;
  Visto  il  comma 2  del  richiamato  art. 98, in base al quale, con
decreto  del Ministro dell'interno, sono individuate le tipologie dei
titoli   di  studio  richiesti  per  la  partecipazione  ai  predetti
concorsi;
  Preso  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  98, comma 1, lettera d), i
titoli  di  studio  cui  far riferimento sono i diplomi di istruzione
secondaria  superiore  che  consentono  l'iscrizione  ai corsi per il
conseguimento del diploma universitario;
  Visto  il  decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente
norme  generali  e  livelli  essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
  Visto  il  decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  del 28 dicembre 2005, adottato ai sensi dell'art. 27,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
e  in  particolare  la  tabella B, relativa alla corrispondenza tra i
titoli  di  studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di
secondo  grado  dell'ordinamento  previgente  e i titoli di studio in
uscita  dai  percorsi liceali del secondo ciclo del sistema formativo
di istruzione e formazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  titoli  di studio richiesti per l'accesso, mediante concorso
pubblico   o   interno,   alla   qualifica  iniziale  del  ruolo  dei
collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo contabili sono
i seguenti:
    a) diplomi di liceo classico, liceo scientifico, liceo economico,
liceo  linguistico,  liceo  delle scienze umane rilasciati al termine
dei  percorsi  liceali  previsti  dal  decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226;
    b) diplomi    di   istruzione   secondaria   di   secondo   grado
dell'ordinamento  previgente che consentono l'iscrizione ai corsi per
il  conseguimento  del diploma universitario, corrispondenti, secondo
la    tabella   B   del   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca del 28 dicembre 2005, ai diplomi di
cui alla lettera a) del presente articolo.
  2. Restano ferme le equipollenze stabilite dalla vigente normativa,
ivi  comprese  quelle  concernenti  i  titoli  di  studio  conseguiti
all'estero se debitamente riconosciuti.