IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  il  decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento  del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
cui si riferiscono i successivi articoli;
  Visti,  in  particolare, gli art. 108 e 109, i quali definiscono le
modalita'  ed  i  requisiti  di accesso, mediante concorso pubblico o
interno,  alla  qualifica  iniziale del ruolo dei collaboratori e dei
sostituti direttori tecnico informatici;
  Considerato  che  il  comma 2 del richiamato art. 109, prevede che,
con decreto del Ministro dell'interno, siano individuate le tipologie
dei  titoli  di  studio  richiesti  per la partecipazione ai predetti
concorsi;
  Preso  atto  che,  ai  sensi  dell'art. 109, comma 1, lettera d), i
titoli  di  studio  cui  far riferimento sono i diplomi di istruzione
secondaria  superiore  che  consentono  l'iscrizione  ai corsi per il
conseguimento del diploma universitario;
  Visto  il  decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente
norme  generali  e  livelli  essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
  Visto  il  decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  del 28 dicembre 2005, adottato ai sensi dell'art. 27,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
e  in  particolare  la  tabella B, relativa alla corrispondenza tra i
titoli  di  studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di
secondo  grado  dell'ordinamento  previgente  e i titoli di studio in
uscita  dai  percorsi liceali del secondo ciclo del sistema formativo
di istruzione e formazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  titoli  di studio richiesti per l'accesso, mediante concorso
pubblico   o   interno,   alla   qualifica  iniziale  del  ruolo  dei
collaboratori  e  dei  sostituti direttori tecnico informatici sono i
seguenti:
    a) diplomi  di  liceo  tecnologico,  liceo economico ad indirizzo
economico-aziendale, liceo linguistico, liceo artistico rilasciati al
termine   dei  percorsi  liceali  previsti  dal  decreto  legislativo
17 ottobre 2005, n. 226;
    b) diplomi    di   istruzione   secondaria   di   secondo   grado
dell'ordinamento  previgente che consentono l'iscrizione ai corsi per
il  conseguimento  del diploma universitario, corrispondenti, secondo
la    tabella   B   del   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca del 28 dicembre 2005, ai diplomi di
cui alla lettera a) del presente articolo;
    c) diplomi  di  istruzione  secondaria  di  secondo grado che, ai
sensi dell'ordinamento di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n.  226  o di quello previgente, consentono l'iscrizione ai corsi per
il  conseguimento  del  diploma  universitario,  ove  corredati da un
attestato  di qualifica professionale conseguito ai sensi della legge
21 dicembre 1978, n. 845.
  2.  In  relazione  ai  tipi  di  specializzazione  rispondenti alle
peculiari   esigenze   dell'amministrazione,   i  bandi  di  concorso
individuano,  nell'ambito  dei  titoli di studio indicati al comma 1,
quelli che consentono la partecpazione al concorso.
  3. Restano ferme le equipollenze stabilite dalla vigente normativa,
ivi  comprese  quelle  concernenti  i  titoli  di  studio  conseguiti
all'estero se debitamente riconosciuti.