IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: il
decreto legislativo n. 164/00);
  Visto l'art. 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
  Vista   la  direttiva  2003/55/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  26 giugno 2003, che all'art. 22 stabilisce che nuove,
importanti  infrastrutture  del sistema del gas, ossia infrastrutture
di  interconnessione  tra le reti nazionali di trasporto di gas degli
Stati   membri  dell'Unione  europea  (di  seguito  richiamati  come:
«interconnettori»),  impianti  di  rigassificazione  di  gas naturale
liquefatto  e  impianti  di  stoccaggio  possono  essere  oggetto, su
richiesta,  di  una  deroga alle disposizioni degli articoli 18, 19 e
20,   nonche'   dell'art.  25,  paragrafi 2,  3  e  4  a  determinate
condizioni, specificate nella stessa direttiva;
  Viste  le  note  interpretative  relative alla direttiva 2003/55/CE
emanate dalla Commissione europea in data 6 giugno 2003;
  Visto  l'art.  1,  comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di
seguito:  la  legge  n.  239/04),  che  stabilisce che le imprese che
investono,  direttamente  o  indirettamente,  nella  realizzazione di
nuovi interconnettori tra le reti nazionali di trasporto di gas degli
Stati  membri  dell'Unione  europea  e la rete di trasporto italiana,
nella  realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione
di gas naturale liquefatto e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas
naturale,  o  in  significativi  potenziamenti  delle capacita' delle
infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo
della  concorrenza  e  di  nuove  fonti  di approvvigionamento di gas
naturale,   possono   richiedere,   per   la   capacita'   di   nuova
realizzazione,  un'esenzione  dalla disciplina che prevede il diritto
di accesso dei terzi;
  Visto che lo stesso art. 1, comma 17, stabilisce che:
    a) l'esenzione  e'  accordata,  caso  per caso, per un periodo di
almeno venti anni e per una quota di almeno l'ottanta per cento della
nuova   capacita',  dal  Ministero  delle  attivita'  produttive  (di
seguito:  il  Ministero),  previo parere dell'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas  (di  seguito: l'Autorita), nonche', in caso di
realizzazione  di  nuovi  interconnettori, previa consultazione delle
autorita' competenti dello Stato membro interessato;
    b) con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive sono
definiti i principi e le modalita' per il rilascio delle esenzioni di
cui  sopra,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalle  disposizioni
comunitarie in materia;
  Visto l'art. 1, comma 18, della legge n. 239/04, che stabilisce che
i  soggetti  che  investono,  direttamente  o  indirettamente,  nella
realizzazione    di    nuove    infrastrutture    internazionali   di
interconnessione  con  Stati  non appartenenti all'membri dell'Unione
europea  ai  fini  dell'importazione  in Italia di gas naturale o nel
potenziamento  delle  capacita'  di  trasporto  degli stessi gasdotti
esistenti,  hanno  diritto, nei corrispondenti punti d'ingresso della
rete   nazionale   dei   gasdotti,  all'allocazione  prioritaria  nel
conferimento  della  corrispondente  nuova  capacita'  realizzata  in
Italia  di  una  quota  delle  capacita'  di trasporto pari ad almeno
l'ottanta  per cento delle nuove capacita' di importazione realizzate
all'estero,  per  un  periodo  di  almeno  venti  anni,  in base alle
modalita'  di  conferimento  e  alle  tariffe di trasporto, stabilite
dall'Autorita', e che tale diritto e' accordato dal Ministero, previo
parere  dell'Autorita',  che  deve  essere  reso  entro il termine di
trenta  giorni  dalla  richiesta,  trascorso il quale si intende reso
positivamente;
  Vista  la  comunicazione  in  data  16 marzo 2005 della Commissione
europea   relativa   alle   modalita'  di  notifica  delle  esenzioni
rilasciate ai sensi dell'art. 22 della direttiva 2003/55/CE;
  Visto  il  Regolamento  n.  1775/2005  del Parlamento europeo e del
Consiglio  del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso
alle reti di trasporto del gas naturale;
  Ritenuto  opportuno,  emanare  un  unico  decreto  ministeriale  in
applicazione  delle  disposizioni  di  cui all'art. 1, commi 17 e 18,
dell'art. 1 della legge n. 239/2004, per quanto riguarda le procedure
per  il  rilascio  dell'esenzione  o il riconoscimento del diritto di
allocazione   prioritaria,   relativamente   alla   realizzazione  di
interconnettori,  di  gasdotti  di  interconnessione  con  Stati  non
appartenenti   all'membri  dell'Unione  europea  e  di  terminali  di
rigassificazione,  o di loro potenziamenti, rinviando a un successivo
provvedimento:
    a) la   disciplina   relativa  ai  casi  di  nuovi  stoccaggi  in
sotterraneo  di  gas  naturale  e  del  potenziamento degli stoccaggi
esistenti;
    b) i  principi  e  le modalita' per l'accesso alla rete nazionale
dei  gasdotti, conseguente all'esenzione di cui all'art. 1, comma 17,
della   legge   n.   239/04,   e   al   riconoscimento   del  diritto
all'allocazione   prioritaria   nel   conferimento  di  capacita'  di
trasporto ai sensi dell'art. 1, comma 18, della stessa legge;
    c) i criteri di efficienza, economicita' e sicurezza del sistema,
ai  sensi  dell'art.  1,  comma 20, della legge n. 239/04, in base ai
quali  l'Autorita'  definisce  le  procedure per l'assegnazione della
residua  quota delle capacita' relative alle infrastrutture di cui al
comma 17 e le conseguenti modalita' per l'accesso alla rete nazionale
di  trasporto,  nonche' le procedure per l'assegnazione della residua
quota  delle  nuove capacita' di trasporto ai punti di ingresso della
rete nazionale dei gasdotti nei casi di cui al comma 18.
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.  Il  presente  decreto  stabilisce i principi e le modalita', ai
sensi  dell'art. 1, comma 17, della legge n. 239/04 e nel rispetto di
quanto  previsto  dalle  disposizioni  comunitarie in materia, per il
rilascio  di  un'esenzione,  per la capacita' di nuova realizzazione,
dalla  disciplina  che  prevede  il diritto di accesso dei terzi alle
infrastrutture,   alle   imprese   che   investono,   direttamente  o
indirettamente,  nella  realizzazione di un nuovo interconnettore tra
le  reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione
europea  e  la  rete  di  trasporto italiana o nella realizzazione in
Italia  di  nuovi  terminali  di  rigassificazione  di  gas  naturale
liquefatto,  o  in  significativi potenziamenti delle capacita' delle
infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo
della  concorrenza  e  di  nuove  fonti  di approvvigionamento di gas
naturale.
  2.  Il  presente  decreto  stabilisce  altresi'  i  principi  e  le
modalita'  per  accordare  ai  soggetti che investono, direttamente o
indirettamente,   nella  realizzazione  di  nuove  infrastrutture  di
interconnessione  internazionale  con  Stati  non  membri dell'Unione
europea o in significativi potenziamenti delle capacita' degli stessi
gasdotti  esistenti,  ai  fini  dell'importazione  in  Italia  di gas
naturale,  il diritto, nei corrispondenti punti di ingresso alla rete
nazionale dei gasdotti, all'allocazione prioritaria, nel conferimento
della  corrispondente  nuova  capacita'  realizzata in Italia, di una
quota delle capacita' di trasporto pari ad almeno l'ottanta per cento
delle  nuove  capacita' di importazione realizzate all'estero, per un
periodo  di  almeno venti anni, ai sensi dell'art. 1, comma 18, della
legge n. 239/04.