IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
dell'attivita'  sementiera  ed  in  particolare l'art. 19 che prevede
l'istituzione,  per  ciascuna  specie  di  coltura,  dei  registri di
varieta'  aventi  lo  scopo  di  permettere  l'identificazione  delle
varieta' stesse;
  Vista  la  legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la
citata  legge  n.  1096/71,  ed in particolare gli articoli 4 e 5 che
prevedono  la  suddivisione  dei  registri  di  varieta' di specie di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17 luglio  1976, che istituisce i
registri delle varieta' di specie di piante ortive;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  governo  a  norma  dell'art.  11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
«norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche»,  in  particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
  Visto  il  regolamento  d'esecuzione della citata legge n. 1096/71,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n.  1065,  e  modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della
Repubblica  9 maggio  2001,  n. 322, in particolare l'art. 17, decimo
comma,   che   stabilisce   in   dieci  anni  il  periodo  di  durata
dell'iscrizione  delle  varieta'  nei  registri  nazionali e prevede,
altresi',  la  possibilita'  di  rinnovare  l'iscrizione medesima per
periodi determinati;
  Visto  il  decreto  ministeriale  16 febbraio  2000,  con  il quale
l'iscrizione   della  varieta'  indicata  nel  dispositivo  e'  stata
rinnovata  per un periodo limitato al 31 dicembre 2004 in quanto, per
la varieta' stessa, si rendeva necessaria un'ulteriore verifica delle
caratteristiche   di  omogeneita',  stabilita'  e  differenziabilita'
mediante  le  prove previste dalla circolare ministeriale 21 febbraio
1996, n. 1;
  Considerato   che   le   prove   sopra  richiamate  sono  giunte  a
conclusione;
Considerato  che  la  Commissione  sementi,  di cui all'art. 19 della
citata  legge  n.  1096/71,  nella  riunione del 20 febbraio 2006, ha
espresso parere favorevole al rinnovo dell'iscrizione, per un periodo
determinato, della varieta' indicata nel dispositivo;
  Ritenuto di dover procedere in conformita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  norma  dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione
della  legge  25  novembre  1971,  n. 1096, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da
ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n.
322,  l'iscrizione della varieta' di spinacio denominata «America» ai
registri  nazionali  delle  varieta'  di  specie  di  piante  ortive,
avvenuta con decreto ministeriale 20 giugno 1977, da ultimo rinnovata
con decreto ministeriale 16 febbraio 2000, e' ulteriormente rinnovata
fino al 31 dicembre 2008.
  Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 marzo 2006
                                      Il direttore generale: La Torre

          Avvertenza:
              Il  presente atto non e' soggetto al visto di controllo
          preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
          art.   3,   legge   14   gennaio  1994,  n.  20,  ne'  alla
          registrazione  da  parte dell'Ufficio centrale del bilancio
          del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, art. 9 del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.