IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
                           di concerto con
            IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
                    DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

    Visto   il   testo   unico   delle   disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
    Visto l'art. 73 dello stesso decreto concernente la procedura per
la  registrazione  degli atti giudiziari ed in particolare il comma 2
che  ha  previsto  la  trasmissione dei relativi documenti secondo le
regole  tecniche  telematiche  stabilite con decreto dirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della giustizia;
    Visto  il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica
26 aprile  1986,  n.  131, ed in particolare gli articoli 10, comma 1
lettera c), 13, comma 3 e 67 commi 1 e 4-bis;
    Visti  l'art. 15, comma 2, e l'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
n.  59  concernente  la  delega  al  Governo  per  il conferimento di
funzioni  e compiti alle regioni ed altri enti locali, per la riforma
della    pubblica    amministrazione   e   per   la   semplificazione
amministrativa;
    Vista   la   legge   27 luglio   2000,  n.  212,  concernente  le
disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;
    Visto  l'art. 24, commi 39 e 40, della legge 27 dicembre 1997, n.
449,  concernente  il pagamento dei tributi e delle altre entrate con
mezzi diversi dal contante;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
    Visto  il  Regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  13 febbraio  2001, n. 123, recante la disciplina sull'uso
di  strumenti  informatici  e  telematici  nel  processo  civile, nel
processo   amministrativo   e   nel  processo  dinanzi  alle  sezioni
giurisdizionali della Corte dei conti;
    Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia
di protezione dei dati personali;
    Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
    Visto  il  decreto  ministeriale  28 dicembre  2000, con cui sono
state  rese  operative,  a  decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie
fiscali  di cui agli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo
n.  300 del 1999, come modificato dal successivo decreto ministeriale
20 marzo 2001;
    Considerata  la  necessita'  di  disciplinare  la  procedura  che
consente  la  trasmissione  per  via telematica degli atti giudiziari
soggetti ad imposta di registro, ai fini della registrazione;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
    1. Ai fini del presente decreto si intende per:
      a) «servizio telematico»: il sistema informatico di connessione
che  consente alle Amministrazioni giudiziaria e finanziaria di poter
reciprocamente  trasmettere e ricevere dati e documenti relativi agli
atti giudiziari, ai fini della registrazione;
      b) «modello  informatico»:  l'insieme dei dati, ivi compresi il
testo, concernenti le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari
soggetti  ad  imposta  di  registro,  nonche'  le  altre informazioni
necessarie per eseguirne la registrazione;
      c) «adempimento»:   la   registrazione  degli  atti  giudiziari
individuati dall'art. 37, comma 1, del testo unico delle disposizioni
concernenti   l'imposta   di  registro,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
      d) «allegati»: altri atti o documenti assunti a base degli atti
giudiziari, da assoggettare all'imposta di registro;
      e) «utenti»:     i     funzionari     addetti    agli    uffici
dell'amministrazione  giudiziaria,  che  adempiono  a quanto previsto
dall'art.   10,   lettera c)   del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti   l'imposta   di  registro,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
      f) «file»:   l'archivio  elettronico  predisposto  e  trasmesso
periodicamente   dal  Ministero  della  giustizia  all'Agenzia  delle
entrate, contenente i modelli informatici relativi ad uno o piu' atti
giudiziari, ai fini della registrazione.