IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 3 dicembre 1999, n. 493, concernente «Norme per la
tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione
contro gli infortuni domestici»;
Visto l'art. 7, comma 5, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, che
prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito
il parere del comitato amministratore del Fondo di cui all'art. 10 e
con le altre modalita' di cui all'art. 11, comma 3, della citata
legge accerta se l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo
consente l'inclusione nell'assicurazione dei casi di infortunio
mortale e, in caso affermativo, adotta con proprio decreto i
provvedimenti necessari;
Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2000 concernente
«Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.
Individuazione dei requisiti delle persone soggette all'obbligo
assicurativo» e il decreto ministeriale 15 settembre 2000 concernente
«Modalita' di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in
ambito domestico»;
Visto il testo unico per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modificazioni ed integrazioni intervenute alla data di entrata in
vigore della legge 3 dicembre 1999, n. 493, di seguito denominato
testo unico;
Vista la delibera n. 8 del 26 novembre 2004 del comitato
amministratore del Fondo, trasmessa con nota del 25 gennaio 2005, con
la quale, tra l'altro, si propone l'estensione della copertura
assicurativa ai casi di infortunio mortale;
Viste la nota dell'INAIL n. 406/05 del 3 febbraio 2005, con la
quale si illustra l'andamento dell'assicurazione contro gli infortuni
domestici, anche in relazione ai risultati di bilancio al 31 dicembre
2003, la relazione tecnica della consulenza statistico - attuariale
dell'INAIL e la nota dell'Istituto medesimo n. 4120/2005/3.9.7. del
10 ottobre 2005, con la quale vengono forniti ulteriori elementi al
riguardo;
Rilevato dalla documentazione fornita dall'INAIL che vi e' un
consistente avanzo economico di gestione dovuto allo squilibrio tra
le uscite per le prestazioni erogate e le entrate relative ai premi
introitati;
Ritenuto che vi siano le condizioni per estendere la copertura
assicurativa ai casi di infortunio mortale;
Decreta:
Art. 1.
Estensione dell'oggetto dell'assicurazione
1. L'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico
comprende i casi di infortunio avvenuti, per causa violenta o
virulenta, in occasione e a causa di lavoro nel suddetto ambito, che
abbiano per conseguenza la morte.