IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante approvazione
del  testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146;
  Visto  il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante approvazione
del  regolamento  per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.
773,  della  legge  di pubblica sicurezza, pubblicato nel supplemento
alla Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149;
  Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559;
  Vista  la  legge  21 aprile  1999,  n.  116, in materia di riordino
dell'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  ai fini della sua
trasformazione  in societa' per azioni a norma degli articoli 11 e 14
della legg 11 marzo 1997, n. 159;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
22 ottobre  1999,  n.  437,  con  il  quale sono state determinate le
caratteristiche   e   le   modalita'  per  il  rilascio  della  carta
d'identita' elettronica;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno n. 11001/ 115/1 del
19 luglio  2000  con il quale sono state dettate le regole tecniche e
di  procedura  per  la  produzione  e  la  trasmissione  della  carta
d'identita' elettronica;
  Vista   la   delibera   del   Comitato   interministeriale  per  la
programmazione  economica  (CIPE)  2  agosto  2002, n. 59, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 244 del 17 ottobre
2002,  con  la  quale  l'Istituto  Poligrafico  e Zecca dello Stato a
decorrere  dalla  data  del  17 ottobre  2002 e' stato trasformato in
S.p.a.;
  Viste le istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e di
controllo  sulla  produzione delle carte valori approvate con decreto
del  Ministro  dell'economia e delle finanze in data 4 agosto 2003, e
successive modificazioni;
  Visto  l'art.  66  del  decreto  legislativo  7 marzo  2005, n. 82,
recante   «Codice   dell'amministrazione   digitale»  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112;
  Visto  l'art.  7-vicies  ter, comma 2 della legge 31 marzo 2005, n.
43,  che  prevede  a  decorrere dal 1° gennaio 2006 il rilascio della
carta  d'identita' su supporto cartaceo e' sostituita, all'atto della
richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta
d'identita' elettronica;
  Visto l'art. 7-vicies quater della medesima legge che, tra l'altro:
    pone  a  carico  dei soggetti richiedenti la corresponsione di un
importo  pari  almeno  alle  spese  necessarie  per  la  produzione e
spedizione  del  documento,  nonche'  per  la manutenzione necessaria
all'espletamento dei servizi connessi;
    prevede che l'importo e le modalita' di riscossione dei documenti
elettronici  sono  determinati  annualmente  con decreti del Ministro
dell'economia   e   delle   finanze,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno;
  Vista  la  deliberazione  assunta  in  data  20 aprile  2006  dalla
Commissione per la determinazione dei prezzi delle forniture eseguite
dall"Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  S.p.A.  di cui al
decreto dei Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  del  5 febbraio  2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  -  serie  generale  - in data 8 marzo 2001, che ha
accolto  in  Euro 25,00 il costo, IVA esclusa, pari ad Euro 30,00 IVA
compresa,  per la nuova carta d'identita' elettronica a copertura dei
costi  per la loro produzione e per la fornitura delle infrastrutture
e  dei servizi per la loro personalizzazione e diffusione sull'intero
territorio   nazionale  e  delle  relative  attrezzature  hardware  e
software   necessarie  per  le  relative  postazioni  di  rilascio  e
controllo;
  Ritenuto  di  avvalersi  di  un  sistema  integrato di riscos-sione
dell'importo per il rilascio della carta d'identita' elettronica che:
    utilizzi  il  servizio  dei  c/c  postali  della  societa'  Poste
Italiane S.p.A., nella massima sicurezza;
    consenta   il  controllo  telematico  dei  pagamenti  effettuati,
unitamente alla loro puntuale e tempestiva rendicontazione;
    agevoli  il  pagamento attraverso specifico bollettino e mediante
altre modalita', inclusa quella on-line;
  Considerato  che  dovra'  stipularsi apposita convenzione con Poste
Italiane che disciplini l'erogazione dei servizi del predetto sistema
integrato  e  che tali servizi saranno compensati con un importo pari
ad  Euro 0,50  (non  soggetto ad IVA) aggiuntivo alla tassa ordinaria
per il pagamento del bollettino;
  Visto  che,  in  attuazione dell'art. 7-vicies quater, sesto comma,
della legge 31 marzo 2005, n. 43, e' escluso qualsiasi onere a carico
della  finanza pubblica e quindi anche il costo dei servizi che Poste
Italiane  dovranno  fornire  in  base alla menzionata convenzione non
dovra' gravare sull'erario;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  l'anno  2006, e' determinato in Euro 30,50, comprensivo di IVA
(20%)   l'importo   delle  spese  da  porre  a  carico  dei  soggetti
richiedenti la carta d'identita' elettronica.