IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;
  Visto   il   regolamento   (CEE)   n.   3600/92  della  Commissione
dell'11 dicembre  1992,  relativo  alle disposizioni per l'attuazione
della  prima  fase  del  programma  di  cui all'art. 8, par. 2, della
direttiva  91/414/CEE,  modificato  da ultimo dal regolamento (CE) n.
2266/2000,  con il quale e' stabilito l'elenco delle sostanze attive,
in  cui  figurano  anche  clorotalonil,  clorotoluron,  cipermetrina,
daminozide  e  tiofanato  metile,  da  valutare  ai  fini  della loro
eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;
  Visto il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione del 27 aprile
1994  che  ha designato quale Stato membro relatore i Paesi Bassi per
le sostanze attive clorotanil e daminozide, la Spagna per la sostanza
attiva  clorotoluron, il Belgio per la sostanza attiva cipermetrina e
la Germania per la sostanza attiva tiofanato metile;
  Vista  la  direttiva  della Commissione 2005/53/CE del 16 settembre
2005,  concernente  l'iscrizione  delle sostanze attive clorotalonil,
clorotoluron,    cipermetrina,    daminozide   e   tiofanato   metile
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Considerato  che  dall'esame  delle  sostanze  attive clorotalonil,
clorotoluron   e  cipermetrina  non  sono  emersi  problemi  tali  da
richiedere  la consultazione del Comitato Scientifico per le Piante o
dell'Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare (AESA);
  Considerato  che  dall'esame  della sostanza attiva daminozide sono
emersi  problemi  che hanno richiesto la consultazione dell'Autorita'
Europea per la Sicurezza Alimentare (AESA) e del Comitato Scientifico
sulla  Salute  delle  Piante,  i Prodotti Fitosanitari e loro Residui
(PPR)   riguardo   al  meccanismo  d'azione  relativo  alla  risposta
carcinogena esibita dai roditori verso l'1,1- dimetilidrazide (UDMH);
  Visto  il parere del PPR secondo il quale detti effetti cancerogeni
non  sono  dovuti  ad  un  meccanismo genotossico e che, pertanto, e'
possibile  stabilire  valori  soglia di non effetto pari a 0,09 mg/Kg
p.c.(1)/die per il ratto e 1,41 mg/Kg p.c.(1)/die per il topo;
(1) Peso corporeo
  Considerato  inoltre, che nel citato parere, il PPR ha raccomandato
che  i suddetti valori soglia fossero adoperati con la dovuta cautela
nella  valutazione  del  rischio  in considerazione dell'eventualita'
che,  in serra, l'UDMH possa dare luogo a prodotti di ossidazione che
potrebbero essere genotossici;
  Considerato  che  il Comitato permanente per la catena alimentare e
la salute degli animali ha tenuto in debita considerazione l'opinione
del  PPR ed ha concluso che l'uso della sostanza attiva daminozide e'
accettabile  ed  e'  nel  rispetto  delle  condizioni specificate nel
relativo rapporto di valutazione;
  Considerato  che  dall'esame della sostanza attiva tiofanato metile
sono  emersi  problemi  che  hanno  richiesto  la  consultazione  del
Comitato  scientifico  per  le  piante  il  quale  ha concluso che e'
possibile stabilire per tale sostanza attiva un valore soglia sia per
la  Dose Giornaliera Ammissibile (DGA) che per il Livello Ammissibile
di  Esposizione  degli  Operatori (AOEL) e che, pertanto, l'uso della
sostanza  attiva  tiofanato  metile  e' nel rispetto delle condizioni
specificate nel relativo rapporto di valutazione;
  Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2005/53/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive
clorotalonil,  clorotoluron,  cipermetrina,  daminozide  e  tiofanato
metile  nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.
194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
  Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2005/53/CE si
deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le sostanze attive
clorotalonil,  clorotoluron,  cipermetrina,  daminozide  e  tiofanato
metile  nei  relativi rapporti di riesame, messi a disposizione degli
interessati;
  Considerato  inoltre  che  la  valutazione  e l'autorizzazione o la
ri-registrazione  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti le sostanze
attive   clorotalonil,   clorotoluron.   cipermetrina,  daminozide  e
tiofanato metile devono essere effettuate in conformita' dei principi
uniformi  previsti  dall'allegato  VI  del  decreto  legislativo  del
17 marzo 1995, n. 194;
  Visto  il documento SANCO(2)/10796/2003-revisione 8.0 del settembre
2004,  che  definisce le linee guida per l'armonizzazione comunitaria
del  processo  di  ri-registrazione  a seguito dell'inclusione di una
sostanza attiva in allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Ritenuto  pertanto  di  dover  fissare  in  12  mesi il periodo per
l'utilizzazione  delle  scorte  presenti  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari  non  rispondenti  ai  requisiti  del  presente decreto,
secondo le indicazioni del documento SANCO sopra citato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  sostanze  attive  clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina,
daminozide  e  tiofanato  metile,  sono iscritte, fino al 28 febbraio
2016,  nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato
al presente decreto.
    (2)DG  SANCO:  Direzione  generale  della  salute  e  tutela  dei
consumatori, presso la Commissione UE.