IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento  di  cui  all'art.  9  del decreto legislativo e di prova
attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
  Vista  l'istanza  del  sig. Flammia Roberto nato il 5 marzo 1979 ad
Avellino  (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi
del  decreto  legislativo  n.  115/1992,  cosi'  come  modificato dal
decreto   legislativo  n.  277/2003,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale   di  «Abogado»  rilasciato  dall'«Ilustre  Colegio  de
Abogados  de Madrid» (Spagna) cui e' iscritto dal 24 novembre 2005 ai
fini  dell'iscrizione  all'albo e dell'esercizio della professione di
avvocato in Italia;
  Considerato  che  il richiedente ha conseguito il titolo accademico
di  «Dottore  in  giurisprudenza» presso l'Universita' degli studi di
Perugia  in data 21 ottobre 2003 e che detto titolo e' stato altresi'
omologato  al  titolo  accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho»
con  delibera  del  «Ministerio  de Educacion y Ciencia» spagnolo del
17 ottobre 2005;
  Preso  atto  che  il  sig.  Flammia  ha  prodotto il certificato di
compiuta  pratica  forense  rilasciato  dall'Ordine degli avvocati di
Ariano Arpino in data 20 dicembre 2005;
  Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Visto   l'art.  6,  n.  2,  del  decreto  legislativo  n.  115/1992
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 28 febbraio 2006;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella nota in atti datata 23 febbraio 2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al sig. Flammia Roberto, nato il 5 marzo 1979 ad Avellino (Italia),
cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di
«Abogado»  di  cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.