IL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE
           DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTANO
                       LA GESTIONE DEI RIFIUTI
  Visto  l'art.  212  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante   norme  in  materia  ambientale,  che  ha  istituito  l'Albo
nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  212,  comma 8, del citato decreto
legislativo  3 aprile  2006,  n. 152, il quale prevede che le imprese
che  esercitano  la  raccolta  e  il trasporto dei propri rifiuti non
pericolosi  come  attivita'  ordinaria e regolare, nonche' le imprese
che  trasportano  i  propri  rifiuti  pericolosi in quantita' che non
eccedano  trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno siano
iscritte all'Albo senza essere sottoposte alle garanzie finanziarie e
a  seguito  di  semplice  richiesta  scritta  alla  Sezione regionale
dell'Albo  territorialmente  competente senza che la richiesta stessa
sia soggetta a valutazione relativa alla capacita' finanziaria e alla
idoneita'  tecnica  e  senza  che  vi  sia  l'obbligo  di  nomina del
responsabile tecnico;
  Visto   il   decreto   28 aprile   1998,   n.  406,  del  Ministero
dell'ambiente,   di  concerto  con  i  Ministri  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,  dei trasporti e della navigazione, e
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la
disciplina  dell'Albo  nazionale  delle  imprese  che  effettuano  la
gestione dei rifiuti;
  Considerato  che  l'iscrizione,  ai  sensi  di  quanto previsto dal
citato  art.  212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152,  non  e'  soggetta  alla  preventiva  valutazione  della Sezione
regionale,   ma   consegue   direttamente   alla  semplice  richiesta
dell'impresa,  ferma restando la necessita' della verifica successiva
dei  requisiti  soggettivi  di  cui all'art. 10, comma 2, del decreto
ministeriale n. 406/1998, e dell'acquisizione della certificazione di
cui all'art. 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575;
  Ritenuto, ai sensi dell'art. 212, comma 13, del decreto legislativo
3 aprile  2006,  n. 152, e dell'art. 6 del decreto 28 aprile 1998, n.
406,  di  emanare  le  necessarie  direttive  volte  all'applicazione
uniforme  su  tutto il territorio nazionale delle disposizioni di cui
al medesimo decreto legislativo;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  1. Le imprese di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo
3 aprile  2006,  n.  152,  presentano richiesta d'iscrizione all'Albo
secondo  lo  schema  riportato nell'allegato A e vengono iscritte ope
legis con decorrenza dalla data di ricezione della richiesta stessa.
  2. La  segreteria della Sezione regionale, ricevuta la richiesta di
cui  al  comma 1  e verificata l'iscrizione dell'impresa nel registro
delle   imprese,   rilascia   immediatamente   la   ricevuta  di  cui
all'allegato B.
  3.  La Sezione regionale procede a verificare, ai sensi del decreto
del   Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445,  la
sussistenza   delle  condizioni  e  dei  requisiti  dichiarati  nella
richiesta  d'iscrizione  di  cui  all'allegato  A,  ad  acquisire  la
certificazione  di  cui  all'art.  10, comma 4, della legge 31 maggio
1965,  n.  575,  nonche'  ad  emettere il provvedimento di iscrizione
secondo lo schema riportato nell'allegato C.
  4.  Qualora  la Sezione regionale accerti il mancato rispetto delle
condizioni   e   dei  requisiti  di  cui  al  comma 3,  dispone,  con
provvedimento  motivato,  il  divieto di prosecuzione dell'attivita',
salvo  che  l'interessato  non  provveda a conformarsi alla normativa
vigente entro il termine prefissato dalla Sezione medesima.
  5.  L'efficacia  dell'iscrizione e' subordinata alla corresponsione
del  diritto  annuale di iscrizione di cui all'art. 212, comma 8, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
    Roma, 26 aprile 2006
                        Il presidente: Laraia
Il segretario: Onori