La presente circolare, che sostituisce la precedente n. 18 del 4 febbraio 2004 disciplina gli interventi dello Stato a favore dei comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali e delle edizioni nazionali, in base a quanto previsto dalla legge n. 420/1997, d'ora in avanti citata con il solo riferimento «legge», e successive modifiche ed integrazioni. La stessa viene emanata ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai sensi della normativa richiamata, gli interventi concernono l'istituzione e il finanziamento di: a) comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali; b) edizioni nazionali. Art. 1. Istanze Le domande di istituzione di comitati nazionali o di edizioni nazionali e l'ammissione ai relativi contributi, recanti marca da bollo in caso di istanze presentate da soggetti privati, devono essere indirizzate alla Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali, presso il Dipartimento per i beni archivistici e librari - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali, via M. Mercati, 4 - 00197 Roma, nei termini previsti dal successivo art. 5.