La  presente  circolare,  che sostituisce la precedente n. 18 del 4
febbraio  2004  disciplina  gli  interventi  dello Stato a favore dei
comitati   nazionali   per   le  celebrazioni,  le  ricorrenze  o  le
manifestazioni culturali e delle edizioni nazionali, in base a quanto
previsto  dalla legge n. 420/1997, d'ora in avanti citata con il solo
riferimento  «legge»,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni. La
stessa viene emanata ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990,
n.   241.   Ai  sensi  della  normativa  richiamata,  gli  interventi
concernono l'istituzione e il finanziamento di:
    a) comitati  nazionali  per  le  celebrazioni, le ricorrenze o le
manifestazioni culturali;
    b) edizioni nazionali.
                               Art. 1.
                               Istanze
  Le  domande  di  istituzione  di  comitati  nazionali o di edizioni
nazionali  e  l'ammissione  ai  relativi contributi, recanti marca da
bollo  in  caso  di  istanze  presentate  da soggetti privati, devono
essere  indirizzate  alla  Consulta  dei  comitati  nazionali e delle
edizioni  nazionali, presso il Dipartimento per i beni archivistici e
librari  -  Direzione  generale  per  i  beni  librari e gli istituti
culturali,  via  M. Mercati, 4 - 00197 Roma, nei termini previsti dal
successivo art. 5.