IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista   la  legge  26 febbraio  1987,  n.  49,  recante  la  «Nuova
disciplina  della  cooperazione  dell'Italia  con  i  Paesi in via di
sviluppo»;
  Visto  in  particolare  l'art. 3, commi 2 e 6, della predetta legge
che  demanda  al  Comitato interministeriale per la cooperazione e lo
sviluppo   (CICS)  la  definizione  degli  indirizzi  generali  della
cooperazione  allo  sviluppo  e la determinazione delle priorita' per
aree geografiche, settori e strumenti di intervento;
  Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che
ha  soppresso alcuni Comitati interministeriali, fra i quali anche il
CICS sopra richiamato;
  Visto   l'art.   6,  comma 4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  20 aprile  1994,  n.  373,  che  dispone, fra l'altro, la
devoluzione delle funzioni del soppresso CICS a questo Comitato;
  Vista  la propria delibera 4 agosto 2000, n. 77 (Gazzetta Ufficiale
n.  244/2000) che, al punto 2, ha limitato l'impiego dei fondi di cui
alla   richiamata  legge  n.  49/1987  nei  territori,  fra  l'altro,
dell'Armenia,   della   Georgia   e   della   Moldavia  per  il  solo
finanziamento di programmi promossi da Organizzazioni non governative
(ONG) e di interventi a carattere umanitario;
  Vista  la  proposta  del Ministro degli affari esteri n. 275861 del
7 luglio  2005  ed  in  particolare la relazione allegata a tale nota
nella  quale  sono  fra  l'altro  ricordati  i  buoni  risultati  dei
programmi finanziati negli ultimi anni a favore di Organizzazioni non
governative  (ONG)  in  Moldavia  e  viene  altresi'  sottolineata la
circostanza  che  l'Italia  opera,  gia'  da tempo, con interventi di
cooperazione   allo  sviluppo  in  altri  paesi  limitrofi  dell'area
(Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia e Montenegro);
  Ritenuto  di  dover  consentire  l'avvio  di forme piu' organiche e
strutturate  di  intervento  estendendo  il  raggio  di  azione della
politica  estera  di  cooperazione  ad  Armenia,  Georgia, Moldavia e
Ucraina   e   affrontando  in  tal  modo  problemi  di  sviluppo  che
interessano,  in  un  ottica  di crescita sostenibile e coerente, non
solo singoli paesi, ma aree trasnazionali;
                              Delibera:
  I  fondi  di  cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, richiamata in
premessa  possono  essere impiegati nei territori dell'Armenia, della
Georgia,  della  Moldavia  e  dell'Ucraina  per  il  finanziamento di
attivita'  di  cooperazione  allo  sviluppo  in  qualunque settore di
intervento e con le modalita' previste dalla predetta legge.
    Roma, 2 dicembre 2005
                       Il presidente delegato
                              Tremonti
                       Il segretario del CIPE
                               Molgora
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2006
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 3
Economia e finanze, foglio n. 101