IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei
riferimenti normativi del presente atto;
                              Dispone:
  1. Sono approvati, nella misura indicata nell'alle-gato 1, i limiti
di  ricavi  o  compensi  di  cui  all'art.  14,  comma 1, della legge
23 dicembre  2000,  n.  388,  relativi alle attivita' comprese nei 53
studi  di  settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze del 5 aprile 2006. I predetti limiti, determinati sulla
base  della  nota  tecnica  e metodologica contenuta nell'allegato 2,
sono  utilizzati  al  fine  di  verificare l'ammissibilita' al regime
fiscale delle attivita' marginali.
  2.  I  contribuenti  che  svolgono  due  o piu' attivita' d'impresa
ovvero una o piu' attivita' d'impresa in diverse unita' di produzione
o  di  vendita,  per  le  quali  risultano  applicabili  gli studi di
settore,  sono  ammessi  al  regime fiscale delle attivita' marginali
prendendo   in   considerazione   i   ricavi   determinati   in  base
all'applicazione  dello  studio  di  settore  relativo  all'attivita'
prevalente.
  3.  I  contribuenti  a  cui  risultano  applicabili  i  53 studi di
settore,  approvati  con  decreti  del Ministro dell'economia e delle
finanze  del  5 aprile  2006,  che intendono avvalersi, a partire dal
periodo d'imposta 2006, del regime agevolato di cui all'art. 14 della
legge   23 dicembre   2000,   n.   388,  possono  presentare  domanda
all'ufficio  locale competente in ragione del domicilio fiscale entro
il 31 maggio 2006.
                            Motivazioni.
  Il  presente  provvedimento,  previsto dall'art. 14, comma 1, della
legge  23 dicembre  2000, n. 388, recante disposizioni riguardanti il
regime   fiscale   delle  attivita'  marginali,  stabilisce,  per  le
attivita'  comprese  nei  53  studi di settore, in vigore dal periodo
d'imposta  2005,  il  limite  dei  ricavi  o  compensi  entro  cui e'
possibile  avvalersi  del  regime  fiscale  disciplinato nel medesimo
articolo.
  Per  questi  studi  si  e'  proceduto  alla determinazione di nuovi
limiti  di ricavi o compensi entro cui ci si puo' avvalere del regime
fiscale agevolato delle attivita' marginali.
  Coerentemente  a  quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera e),
del decreto dirigenziale 25 marzo 2002, i contribuenti che esercitano
due  o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' d'impresa
in  diverse unita' di produzione o di vendita, per le quali risultano
applicabili  gli  studi  di  settore,  sono ammessi al regime fiscale
delle  attivita'  marginali  tenendo  conto dei ricavi determinati in
base  all'applicazione dello studio di settore relativo all'attivita'
prevalente.
  Il  provvedimento  prevede,  altresi',  che  i  contribuenti  a cui
risultano applicabili i 53 studi di settore approvati con decreti del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  5 aprile  2006,  che
intendano  avvalersi  del  regime  agevolato  a  decorrere  dal 2006,
possano presentare apposita domanda all'Ufficio locale, competente in
ragione del domicilio fiscale, entro il 31 maggio 2006.
  Tale   termine  che  differisce  da  quello  previsto  dal  comma 3
dell'art.  14  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, consentira' una
piu'  agevole  presentazione  delle domande da parte dei contribuenti
interessati.
                       Riferimenti normativi:
    a) attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
      decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62;
art.  66;  art.  67,  comma 1;  art.  68,  comma 1; art. 71, comma 3,
lettera a); art. 73, comma 4);
      statuto  dell'Agenzia  delle  entrate (art. 5, comma 1; art. 6,
comma 1);
      regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art.
2, comma 1);
      decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;
    b) disciplina degli studi di settore e del regime delle attivita'
marginali:
      decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi;
      decreto  legislativo  30 agosto  1993,  n. 331, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre  1993, n. 427 (art. 62-bis):
Istituzione degli studi di settore;
      legge   23 dicembre   1996,   n.   662  (art.  3,  com-ma 121):
Individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari
per gli studi di settore;
      legge  8 maggio  1998,  n.  146 (art. 10): Individuazione delle
modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di
accertamento;
      decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195:
Disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli
studi di settore;
      decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
e   successive  modificazioni:  Emanazione  del  regolamento  recante
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni;
      legge   23 dicembre   2000,  n.  388  (art.  14):  disposizioni
riguardanti il regime fiscale delle attivita' marginali;
      provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate del
2 gennaio   2002:  modalita'  di  riduzione  dei  ricavi  e  compensi
determinati  in  base  agli studi di settore per la loro applicazione
nei confronti dei contribuenti marginali;
      decreto  ministeriale  31 luglio  1998:  modalita'  tecniche di
trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni  e  individuazione dei
soggetti abilitati alla trasmissione telematica;
      decreti  18 febbraio  1999,  12 luglio  e  21 dicembre  2000, e
19 aprile  2001:  individuazione di ulteriori soggetti abilitati alla
trasmissione telematica;
      decreti  ministeriali  30 marzo  1999, 3 febbraio e 25 febbraio
2000,  16 febbraio  e  20 marzo  2001:  approvazione  degli  studi di
settore   relativi   ad   attivita'   economiche  nel  settore  delle
manifatture,   dei   servizi   del   commercio   e   delle  attivita'
professionali;
      decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 15 febbraio,
8 marzo  e  25 marzo  2002,  21 febbraio, 6 marzo e 24 dicembre 2003,
18 marzo  2004, come rettificato dal decreto del 23 aprile 2004, 17 e
24 marzo  2005:  approvazione  degli  studi  di  settore  relativi ad
attivita'  economiche  nel settore delle manifatture, dei servizi del
commercio e delle attivita' professionali;
      decreti  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze 25 marzo
2002,  18 luglio  2003 e 14 luglio 2004: approvazione dei criteri per
l'applicazione  degli studi di settore ai contribuenti che esercitano
due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse
unita' di produzione o di vendita;
      provvedimento   del   direttore   dell'Agenzia   delle  entrate
23 dicembre 2003: approvazione della tabella di classificazione delle
attivita' economiche;
      decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 aprile
2006:  approvazione  di  53  studi  di  settore relativi ad attivita'
economiche  nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi
e dei professionisti.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 17 maggio 2006
                                                Il direttore: Ferrara