IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero legge n. 189/2002 e successive integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Moldovan Nicolae Danut nato a Blaj (Romania) il 25 settembre 1975, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 il riconoscimento del titolo professionale rumeno di «Asistentilor Sociali» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale; Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Licentiat in Teologie-Asistenta sociala», conseguito presso la «Universitatea Baben-Bolyai din Cluj-Napoca» nella sessione giugno 2002; Considerato inoltre che e' iscritto presso il «Colegiul National Asistentiler Sociali din Romania» dal 13 settembre 2005; Preso atto dell'esperienza professionale in atti prodotta; Preso atto che e' stato gia' emesso un decreto di riconoscimento per la sezione B in data 7 aprile 2006 senza applicazione di misure compensative; Considerato che il sig. Moldovan ha presentato domanda anche per la sezione A; Viste le conformi determinazioni delle conferenze dei servizi del 15 dicembre 2005 e del 24 gennaio 2006; Considerato il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nelle conferenze dei servizi sopra citate; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale sezione A e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere una misura compensativa, nella seguente materia: 1) organizzazione e gestione del lavoro e delle risorse umane; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Firenze rinnovato in data 15 settembre 2005, con scadenza il 24 marzo 2006; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Art. 1. Al sig. Moldovan Nicolae Danut nato a Blaj (Romania) il 25 settembre 1975, cittadino rumeno e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali, sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.