IL PRESIDENTE
  Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;
  Visto  in  particolare  l'art. 53-bis, comma 2, della legge citata,
aggiunto  dall'art. 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, secondo il
quale  il  consiglio  di  presidenza  della  giustizia amministrativa
disciplina  l'organizzazione,  il  funzionamento  e la gestione delle
spese   del   Consiglio  di  Stato  e  dei  tribunali  amministrativi
regionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1995,
n.  580,  che  disciplina  l'organizzazione  e il funzionamento delle
strutture  amministrative  del  Consiglio  di  Stato  e dei tribunali
amministrativi regionali;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
  Visto  il  provvedimento  generale del Garante della protezione dei
dati   personali   del  30 giugno  2005  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005);
  Vista  l'autorizzazione  del  Garante  della  protezione  dei  dati
personali  n.  7/2005, al trattamento dei dati giudiziari da parte di
privati,   di   enti  pubblici  economici  e  di  soggetti  pubblici,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 2, del 3 gennaio 2006;
  Considerata   la  necessita'  di  provvedere  ad  identificare,  in
conformita' agli articoli 20 e 47 del citato decreto legislativo, con
atto  di  natura  regolamentare  i  trattamenti  di  dati sensibili e
giudiziari  e  le  operazioni  eseguibili da parte degli uffici della
giustizia   amministrativa   nell'ambito   dell'ordinaria   attivita'
amministrativo-gestionale,  per  il  perseguimento  di  finalita'  di
rilevante interesse pubblico specificate per legge;
  Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi
per  l'interessato  le  operazioni svolte, in particolare, pressoche'
interamente  mediante  i  siti  web  o  volte  a  definire  in  forma
completamente automatizzata profili o personalita' degli interessati,
le  interconnessioni  e  i  raffronti  tra  banche di dati gestite da
diversi   titolari,   oppure   con  altre  informazioni  sensibili  e
giudiziarie  detenute  dal medesimo titolare del trattamento, nonche'
la comunicazione dei dati a terzi;
  Ritenuto   necessario   di  indicare  analiticamente  nelle  schede
allegate,  con  riferimento  alle  predette  operazioni  che  possono
spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle
effettuate  da questa amministrazione ed in particolare le operazioni
di comunicazione a terzi;
  Ritenuto  altresi'  di  indicare sinteticamente anche le operazioni
ordinarie  che  questa  amministrazione deve necessariamente svolgere
per   perseguire   le   finalita'  di  rilevante  interesse  pubblico
individuate   per   legge  (operazioni  di  raccolta,  registrazione,
organizzazione,     conservazione,    consultazione,    elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione
e distruzione);
  Ritenuto  di  aver  verificato,  per i trattamenti di cui sopra, il
rispetto  dei  principi  e  delle  garanzie previste dall'art. 22 del
codice  in  materia di protezione dei dati personali, con particolare
riguardo alla pertinenza, non eccedenza ed indispensabilita' dei dati
sensibili   e   giudiziari   rispetto   alle   finalita'  perseguite,
all'indispensabilita'  delle predette operazioni per il perseguimento
delle  finalita'  di  rilevante  interesse  pubblico  individuate per
legge, nonche' dell'esistenza di fonti normative idonee a legittimare
l'effettuazione delle medesime operazioni;
  Vista  la delibera assunta nella seduta del Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa in data 4 maggio 2006;
  Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali in
data   13 aprile   2006,   reso  ai  sensi  dell'art.  154,  comma 1,
lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
                              E m a n a
                      Il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                              Finalita'
  1.  Il  presente  regolamento  e'  adottato, ai sensi dell'art. 20,
comma 2,   del  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196,  per
consentire il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nell'ambito
degli uffici della giustizia amministrativa.
  2.  I  trattamenti  per ragioni di giustizia direttamente correlati
alla  trattazione  giudiziaria di affari e di controversie, o che, in
materia  di  trattamento  giuridico  ed  economico  del  personale di
magistratura    hanno    una   diretta   incidenza   sulla   funzione
giurisdizionale, nonche' le attivita' ispettive su uffici giudiziari,
non  vengono  identificati nel presente regolamento, in conformita' a
quanto stabilito dall'art. 47 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.