IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Padova

  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del
Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di
decentramento  agli  uffici  provinciali  del  lavoro e della massima
occupazione   degli   scioglimenti   senza  liquidatore  di  societa'
cooperative;
  Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone
l'attribuzione  alle  direzioni  provinciali  del  lavoro  - servizio
politiche  del  lavoro  delle  funzioni  gia'  attribuite agli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione;
  Visto  il  decreto  del  Sottosegretario di Stato del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  in data 27 gennaio 1998 che ha
innalzato  il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla
nomina del commissario liquidatore;
  Visto  il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la
riforma   dell'organizzazione  del  Governo  ed  in  particolare  gli
articoli 45 e seguenti;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 10
aprile  2001,  art.  2,  con  il  quale  le  competenze in materia di
cooperazione  sono  state  trasferite  al  Ministero  delle attivita'
produttive;
  Visto  il  telestato  del  31 maggio  2001  a  firma  congiunta del
direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del
personale  del  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale che,
nelle  more  dell'entrata  in vigore dei regolamenti d'organizzazione
dei  costituendi  Ministeri  delle  attivita' produttive, del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche sociali e del regolamento relativo
all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuita' di svolgimento
dei  compiti  istituzionali,  sia  presso  la  struttura centrale che
presso  gli  uffici  periferici  del  Ministero  del  lavoro  e della
previdenza sociale;
  Visto  il  decreto-legge  12  giugno 2001, n. 217, convertito nella
legge  3  agosto  2001,  n.  317,  che  ha determinato modifiche alla
denominazione  del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  Vista  la  circolare  n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero
del  lavoro  e delle politiche sociali con la quale vengono impartite
direttive    atte    ad   assicurare   la   continuita'   dell'azione
amministrativa  in  materia  di cooperazione gia' disciplinate con la
convenzione  sottoscritta  il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni
coinvolte;
  Visto   il  decreto  ministeriale  del  Ministero  delle  attivita'
produttive  in  data 17 luglio 2003, che ha innalzato il limite al di
sotto  del  quale  non  si  deve dar luogo alla nomina di commissario
liquidatore;
  Visto   il  decreto  ministeriale  del  Ministero  delle  attivita'
produttive  in  data  17 luglio  2003,  che  ha determinato il limite
temporale  dalla  presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di
commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del
codice civile di societa' cooperative;
  Considerato  che la revisione della societa' «Brenta - soc. coop. a
r.l.»,  si  e' conclusa con un verbale di ispezione in data 23 luglio
2004  e  che  la  stessa si trova nelle condizioni previste dall'art.
2545-septiesdecies  del  codice  civile, in quanto non e' in grado di
raggiungere  gli scopi sociali, non ha piu' redatto alcun bilancio di
esercizio  dal  1994  e  non  ha  alcuna  attivita'  patrimoniale  da
liquidare, cosi';
                              Decreta:

  La  societa'  «Brenta  - soc. coop. a r.l», con sede in Padova, via
Bernina  n. 18, costituita per rogito notaio dott. Gallo Lino in data
15 aprile  1985,  repertorio n. 24870, partita I.V.A. n. 01271620286,
REA n. 193895 Camera di commercio industria ed artigianato di Padova,
posizione  (ex  BUSC) n. 1845/212791, e' sciolta in base al combinato
disposto dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile e dell'art. 2
della  legge  17 luglio  1975,  n.  400,  senza nomina di commissario
liquidatore.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Avverso  lo  stesso  e'  ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro
sessanta giorni, ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.
    Padova, 24 febbraio 2006
                                      Il direttore provinciale: Drago