IL DIRETTORE GENERALE

del  Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria la nutrizione e
                     la sicurezza degli alimenti

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Vista  la  circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 216 del 15 settembre 1990), concernente
«Aspetti  applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione
dei presidi sanitari»;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.  145  del  23 giugno  1995) concernenti «Aspetti applicativi delle
nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  relativo  al regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione  alla  produzione, alla immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Vista  la  domanda  presentata  in data 17 aprile 2004 dall'impresa
Agrosol  S.r.l.,  con  sede  legale  in  via Matteotti, 16 - Ravenna,
diretta  ad  ottenere  la  registrazione  del  prodotto fitosanitario
denominato: «AL 0406» ora ridenominato «Eternity»;
  Accertato  che la classificazione proposta dall'impresa e' conforme
al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione
delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;
  Visto  il  parere  favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla
Commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
  Ritenuto  di limitare la validita' della autorizzazione provvisoria
al  tempo  determinato  in  anni  cinque  a  decorrere dalla data del
presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni
comunitarie   che   saranno  stabilite  al  termine  della  revisione
comunitaria per la sostanza attiva: bifentrin;
  Vista la nota dell'ufficio in data 28 luglio 2005 con la quale sono
stati   richiesti  gli  atti  definitivi  e  l'impegno  a  presentare
l'ulteriore  documentazione  ritenuta  necessaria  dalla  Commissione
consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;
  Vista  la  nota  in  data  11  ottobre 2005 dalla quale risulta che
l'impresa  ha  ottemperato  a  quanto  richiesto  dall'ufficio  ed ha
comunicato  di  voler  preparare  il  prodotto fitosanitario medesimo
negli stabilimenti dell'imprese:
    Scam S.p.a. - Strada Bellaria n. 164 - Modena;
    Chemia S.p.a. - s.s. 255 km 46 - Dosso (Ferrara);
    Irca  Service S.p.a. - s.s. Cremasca n. 591 - Fornovo S. Giovanni
(Bergamo);
    Terranalisi S.r.l. - Cento (Ferrara);
    Agrology  SA  -  Industrial  area  of Thessaloniki - Thessaloniki
(Grecia);
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
8 luglio 1999;
                              Decreta:

  1.  A  decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di
anni  cinque  fermo  restando l'esito delle valutazioni connesse agli
ulteriori   dati   richiesti   senza   pregiudizio   per   l'iter  di
registrazione,  l'impresa  Agrosol  S.r.l.,  con  sede  legale in via
Matteotti,  16  -  Ravenna,  e'  autorizzata  a porre in commercio il
prodotto  fitosanitario nocivo per gli organismi acquatici denominato
ETERNITY  con  la  composizione  e  alle  condizioni  indicate  nelle
etichette allegate al presente decreto.
  2.  Il  prodotto e' confezionato nelle taglie da: ml 10 - 20 - 25 -
50 - 100 - 200 - 250 - 500 e litri 1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 50.
  3.  Il  prodotto  in  questione  e'  preparato  negli  stabilimenti
dell'imprese:
    Scam  S.p.a.  -  Strada Bellaria n. 164 - Modena, autorizzato con
decreti del 25 ottobre 1972 e 27 novembre 1990;
    Chemia S.p.a. - s.s. 255 km 46 - Dosso (Ferrara), autorizzato con
decreti dell'11 novembre 1975 e 30 novembre 1994;
    Irca  Service S.p.a. - s.s. Cremasca n. 591 - Fornovo S. Giovanni
(Bergamo),  autorizzato  con decreti del 9 maggio 1997 e 20 settembre
2001;
    Terranalisi S.r.l. - Cento (Ferrara), autorizzato con decreti del
5 febbraio  1987  e  24 gennaio 1997; nonche' importato in confezioni
pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa:
      Agrology  SA  -  Industrial area of Thessaloniki - Thessaloniki
(Grecia).
  4. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12187.
  5.  E'  approvata,  quale  parte  integrante  del presente decreto,
l'etichetta  allegata  con  la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
  6. Il  presente  decreto  sara'  notificato, in via amministrativa,
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 giugno 2006
                                      Il direttore generale: Borrello