IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Vista  al direttiva 2005/4/CE della Commissione del 19 gennaio 2005
che  modifica  la  direttiva  2001/22/CE  relativa  ai  metodi per il
prelievo di campioni e ai metodi d'analisi per il controllo ufficiale
dei  tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti
alimentari.
  Visto  il Regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo
2001  che  definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti
nelle derrate alimentari;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  221/2002  della  Commissione  del
6 febbraio  2002  che  modifica  il  regolamento (CE) n. 466/2001 che
definisce  i  tenori  massimi  di  taluni contaminanti presenti nelle
derrate alimentari;
  Visto il Regolamento CE n. 78/2005 della Commissione del 19 gennaio
2005 che modifica il regolamento CE n. 466/2001 per quanto riguarda i
metalli pesanti;
  Visto  il  decreto  5 marzo  2003  di  recepimento  della direttiva
2001/22/CE  della Commissione dell'8 marzo 2001 relativa ai metodi di
analisi  per  il  prelievo  dei campioni e ai metodi d'analisi per il
controllo  ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e
3-MCPD  nei  prodotti alimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2003;
  Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.
327 ed in particolare l'art. 9;
  Visto  il parere della Commissione per la determinazione dei metodi
ufficiali  di  analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962,
n. 283, espresso nella seduta del 14 marzo 2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  decreto  5 marzo  2003  recante  il recepimento della direttiva
2001/22/CE e' modificato come segue:
    a) Il punto 5 dell'allegato I e' sostituito dal seguente:
5. Conformita' della partita o sottopartita.
  Il  laboratorio  deputato  al  controllo  ufficiale deve effettuare
almeno due analisi indipendenti e calcolare la media dei risultati.
  La partita e' ritenuta conforme se la media dei risultati, corretti
per  il  fattore di recupero, non supera il rispettivo tenore massimo
stabilito  dal  regolamento  (CE) n. 466/2001 e successive modifiche,
tenuto conto dell'incertezza di misura e del fattore di recupero.
  La  partita non e' conforme se la media supera il rispettivo tenore
massimo  stabilito  dal  regolamento  (CE)  n.  466/2001 e successive
modifiche,    oltre    ogni    ragionevole   dubbio,   tenuto   conto
dell'incertezza di misura e del fattore di recupero.
    b) al  punto  3  dell'allegato II, «Criteri relativi ai metodi di
analisi  che  devono applicare i laboratori del controllo ufficiale»,
viene inserito, dopo la tabella 4, il seguente punto 3.3.3:
«3.3.3.  Criteri  di  prestazione  -  Impostazione  della funzione di
incertezza.
  Per  valutare l'idoneita' del metodo di analisi il laboratorio puo'
calcolare l'incertezza massima standard con la seguente formula:

         ---->   Vedere Formula a pag. 35 della G.U.  <----

in cui:
  Uf e' l'incertezza massima standard
  Lod e' il limite di rivelabilita' del metodo
  C e' la concentrazione che presenta interesse
  alpha  e'  un fattore numerico da utilizzare in funzione del valore
di C. I valori da utilizzare sono riportati nella tabella seguente:

=====================================================================
C(microng/kg)                           |alpha
=====================================================================
< o uguale 50                           |0,2
51-500                                  |0,18
501-1000                                |0,15
1001-10000                              |0,12
> o uguale 10000                        |0,1

e  U  e' l'incertezza estesa che, applicando un fattore di confidenza
di 2, da' un livello di sicurezza del 95 % circa.
  Se   un  metodo  d'analisi  da'  risultati  d'incertezza  inferiori
all'incertezza  massima  standard,  esso sara' valido quanto un altro
metodo che soddisfi le caratteristiche di prestazione precedentemente
riportate.»
    2) Il punto 3.4 dell'allegato II e' sostituito dal seguente:
3.4.   Stima  dell'accuratezza  analitica,  calcolo  del  fattore  di
recupero e registrazione dei risultati.
  L'accuratezza  dell'analisi  e'  stimata,  se possibile, includendo
nella stessa adeguati materiali di riferimento certificati.
  Il  risultato  analitico  sul  rapporto di prova viene riportato in
forma  corretta  o  meno  per  il  fattore di recupero. Devono essere
indicati il modo in cui e' stato espresso il risultato analitico e il
fattore di recupero.
  Il risultato dell'analisi va riportato come x \pm U, in cui x e' il
risultato dell'analisi e U e' l'incertezza di misura.
  L'analista  deve  tener  conto  della  «Relazione della Commissione
europea  sul  rapporto  tra  i  risultati  d'analisi,  la misurazione
dell'incertezza,  i  fattori  di  recupero  e  le  disposizioni della
legislazione   UE   sui   prodotti   alimentari,   2004»  disponibile
attualmente                sul                sito               web:
http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/sampl
ing en.htm
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 18 aprile 2006

                                 Il Ministro (ad interim): Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2006
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 383