IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
                         DEI DATI PERSONALI

  Nella  riunione  odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente,  del  dott.  Giuseppe  Chiaravalloti, vicepresidente, del
dott.  Mauro  Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Visti  gli  atti  acquisiti  d'ufficio  in relazione alla reiterata
pubblicazione   nei   giorni   scorsi,  da  parte  di  varie  testate
giornalistiche,   di   numerose   trascrizioni   di   intercettazioni
telefoniche  disposte  da autorita' giudiziarie e che hanno coinvolto
diverse persone;
  Considerato  che  il  Garante,  ai  sensi  dell'art.  154, comma 1,
lettera c) del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha
il compito di prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento
le  misure  necessarie  o opportune al fine di rendere il trattamento
conforme alle disposizioni vigenti;
  Rilevata  la  necessita' di esaminare d'ufficio e in via d'urgenza,
anche  in  assenza  di ricorsi, reclami e segnalazioni allo stato non
pervenuti  al  Garante,  la  problematica  del rispetto dei diritti e
delle  liberta'  fondamentali  delle  diverse persone coinvolte dalla
predetta   pubblicazione,   con  particolare  riferimento  alla  loro
riservatezza,  dignita'  ed  identita'  personale, nonche' al diritto
fondamentale alla protezione dei relativi dati personali;
  Rilevato  dagli atti che, nell'ambito delle indagini preliminari in
corso  presso  uffici  giudiziari,  le  ipotesi  di  reato in fase di
accertamento denotano circostanze ed episodi per i quali, su un piano
generale,  e'  legittimo  l'esercizio  del  diritto  di cronaca ed e'
altresi'  configurabile  un  interesse pubblico alla conoscenza anche
dettagliata di fatti;
  Rilevato, tuttavia, che si pone con seria evidenza la necessita' di
assicurare,  con  immediatezza  e  su  un piano generale, un'adeguata
tutela   dei   diritti  di  soggetti  coinvolti  dalla  pubblicazione
pressoche'   integrale   di   innumerevoli   brani  di  conversazioni
telefoniche,  intercorse anche con terzi estranei ai fatti oggetto di
indagine  penale o che non risultano allo stato indagati, o brani che
riguardano  in  ogni  caso diverse relazioni personali o familiari o,
ancora,  persone  semplicemente  lese  dai fatti; rilevato che alcuni
brani  di  tali  conversazioni  attengono,  altresi', a comportamenti
strettamente  personali  di  persone pur coinvolte nelle indagini, ma
non direttamente connessi a fatti penalmente rilevanti;
  Considerato  che,  dagli atti al momento disponibili e dall'attuale
quadro  normativo riferito al processo penale, non risulta allo stato
comprovato  che  le  piu'  recenti pubblicazioni giornalistiche delle
predette  trascrizioni  siano  avvenute  violando  il  segreto  delle
indagini preliminari o il divieto di pubblicare atti del procedimento
penale;
  Rilevato, infatti, che il codice di procedura penale:
    a) vieta  la  pubblicazione  di  atti coperti dal segreto o anche
solo del loro contenuto (art. 114, comma 1, c.p.p.);
    b) vieta  anche  la  pubblicazione  di  atti non piu' coperti dal
segreto fino alla conclusione delle indagini preliminari o al termine
dell'udienza preliminare (art. 114, comma 2, c.p.p.);
    c) consente sempre, pero', la pubblicazione del contenuto di atti
non  coperti  dal segreto (art. 114, comma 7, c.p.p.) e considera gli
atti  d'indagine  compiuti  dal  pubblico  ministero  e dalla polizia
giudiziaria  non  piu' coperti dal segreto quando l'imputato ne possa
avere conoscenza (art. 329 c.p.p.; v. anche art. 268, comma 6, c.p.p.
relativo   al   deposito   di   atti   concluse   le   operazioni  di
intercettazione);
  Rilevato che, anche per effetto del meccanismo previsto dalla legge
per  acquisire  agli atti processuali le sole conversazioni rilevanti
per  il procedimento penale, meccanismo non piu' adeguato rispetto al
fenomeno   dell'incessante   pubblicazione   integrale  di  materiali
processuali,  si  pone  a  volte  in modo discriminato a disposizione
dell'opinione  pubblica  un  vasto  materiale  di  documentazione  di
conversazioni  telefoniche che non e' oggetto di adeguata selezione e
valutazione;  rilevato  che  tale  materiale,  oltre  a non risultare
sempre   essenziale   per  una  doverosa  informazione  dell'opinione
pubblica,  puo'  favorire  anche  una  percezione  inesatta di fatti,
circostanze e relazioni interpersonali;
  Considerato  che  la  vigente  disciplina  di  protezione  dei dati
personali  che contempera i diritti fondamentali della persona con il
diritto  dei  cittadini  all'informazione e con la liberta' di stampa
(decreto  legislativo  n.  196/2003;  codice  di deontologia relativo
all'attivita'  giornalistica)  prevede  invece  espresse  e  puntuali
garanzie da rispettare e, in particolare:
    a) garantisce al giornalista il diritto all'informazione su fatti
di   interesse   pubblico,   ma   nel   rispetto   dell'essenzialita'
dell'informazione;
    b) considera  quindi  legittima  la  divulgazione  di  notizie di
rilevante  interesse  pubblico  o sociale solo quando l'informazione,
anche dettagliata, sia indispensabile per l'originalita' dei fatti, o
per  la qualificazione dei protagonisti o per la descrizione dei modi
particolari in cui sono avvenuti;
    c) prescrive  che  si  evitino riferimenti a congiunti o ad altri
soggetti non interessati ai fatti;
    d) esige il pieno rispetto della dignita' della persona;
    e) tutela   la   sfera  sessuale  delle  persone,  impegnando  il
giornalista ad astenersi dal descrivere abitudini sessuali riferite a
persone  identificate o identificabili e, quando si tratta di persone
che  rivestono  una  posizione  di  particolare  rilevanza  sociale o
pubblica,  a  rispettare comunque sia il principio dell'essenzialita'
dell'informazione, sia la dignita';
  Considerato  che  l'indiscriminata pubblicazione di trascrizioni di
intercettazioni  di numerose conversazioni telefoniche, specie quando
finisce  per suscitare la curiosita' del pubblico su aspetti intimi e
privati senza rispondere integralmente ad un'esigenza di giustificata
informazione su vicende di interesse pubblico, puo' configurare anche
una  violazione  delle  disposizioni  della  Convenzione  europea dei
diritti  dell'uomo  e delle liberta' fondamentali che contemperano il
diritto al rispetto della vita privata e familiare con la liberta' di
espressione (articoli 8 e 10 Conv. europea diritti dell'uomo);
  Considerato,  quindi,  anche  sulla base dei principi affermati nei
provvedimenti  di  divieto  o  di  blocco  del  trattamento  dei dati
personali  gia'  adottati  dal  Garante sulle tematiche in esame, che
risulta  necessario  prescrivere  a  tutti i mezzi di informazione di
procedere ad una valutazione piu' attenta ed approfondita, autonoma e
responsabile,    circa   l'effettiva   essenzialita'   dei   dettagli
pubblicati,   nella   consapevolezza   che   l'affievolita  sfera  di
riservatezza  di persone note o che esercitano funzioni pubbliche non
esime  dall'imprescindibile  necessita' di filtrare comunque le fonti
disponibili per la pubblicazione, che vanno valutate dal giornalista,
anche  alla luce del dovere inderogabile di salvaguardare la dignita'
delle persone e i diritti di terzi;
  Riservata   l'adozione   di   eventuali  altre  decisioni  in  casi
specifici,  all'esito  dell'eventuale ricezione di ricorsi, reclami o
segnalazioni da parte di persone interessate;
  Viste  le  osservazioni  formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
  Relatori il dott. Giuseppe Chiaravalloti e il dott. Mauro Paissan;
  Rilevata  in  conclusione  la  necessita',  ai sensi dell'art. 154,
comma 1,  lettera c)  del  codice  in  materia di protezione dei dati
personali  (decreto  legislativo n. 196/2003), di prescrivere a tutti
gli  editori  titolari  del  trattamento  in  ambito giornalistico di
conformare   con  effetto  immediato,  anche  al  fine  di  prevenire
ulteriori  violazioni,  i trattamenti di dati personali relativi alla
pubblicazione  di  trascrizioni  di  intercettazioni  telefoniche  ai
principi richiamati nel presente provvedimento;
  Rilevata,  infine,  la  necessita'  di  disporre la trasmissione di
copia  del  presente provvedimento al Consiglio nazionale dell'Ordine
dei giornalisti, per le valutazioni di competenza;
                   Tutto cio premesso il Garante:

    a) ai  sensi  dell'art.  154,  comma 1,  lettera c) del Codice in
materia  di  protezione  dei dati personali prescrive ai titolari del
trattamento   in  ambito  giornalistico  di  conformare  con  effetto
immediato i trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione
di  trascrizioni  di  intercettazioni  telefoniche a tutti i principi
affermati  dal  medesimo Codice e dall'allegato codice di deontologia
per l'attivita' giornalistica, richiamati nel presente provvedimento;
    b) dispone l'invio di copia della presente decisione al Consiglio
nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
      Roma, 21 giugno 2006
                       Il Presidente: Pizzetti

                I relatori: Chiaravallotti - Paissan

                 Il segretario generale: Buttarelli