L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 24 maggio 2006;
  Visti:
    la   legge  14 novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n.
481/1995);
    il  decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante attuazione
della  direttiva  n. 96/92/CE concernente norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita) 26 marzo 2002, n. 50/02 recante condizioni
per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con
tensione  nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno l'obbligo di
connessioni di terzi;
    l'allegato  A  alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004,
n. 5/04;
    l'allegato  A alla deliberazione dell'Autorita' 19 dicembre 2005,
n. 281/05 (di seguito: deliberazione n. 281/05);
    la  lettera  della  societa' Enel S.p.a. in data 31 gennaio 2006,
prot.  n.  DD/P2006000821  (prot.  Autorita'  n.  2703 del 3 febbraio
2006);
    la  lettera  di  Federutility  in  data  9 febbraio  2006,  prot.
n 282/06/E/e/UZ (prot. Autorita' n. 3510 del 10 febbraio 2006);
    la  lettera della societa' Terna S.p.a. in data 14 febbraio 2005,
prot.  n.  TE/P2006001347  (prot.  Autorita'  n. 3826 del 15 febbraio
2006).
  Considerato che:
    con   la   deliberazione   n.  281/05  l'Autorita'  ha  stabilito
condizioni  per  l'erogazione  del  servizio di connessione alle reti
elettriche  con  tensione  nominale  superiore  ad 1 kV i cui gestori
hanno  obbligo  di  connessione  di terzi (di seguito: il servizio di
connessione);
    con  le lettere sopra indicate i principali gestori di rete hanno
rappresentato   all'Autorita'   l'esigenza   di  disporre  di  alcuni
chiarimenti in merito all'applicazione della deliberazione n. 281/05,
in particolare, per quanto riguarda:
      a) l'applicazione   delle  disposizioni  di  cui  all'art.  13,
comma 13.5,  della  citata  deliberazione,  riguardante  le misure di
incentivazione  nell'ambito  dell'applicazione  dei corrispettivi per
l'erogazione   del  servizio  di  connessione  per  gli  impianti  di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
      b)  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  14,
comma 14.1,  della citata deliberazione, riguardanti la restituzione,
da   parte   dei   gestori  di  rete  ai  soggetti  richiedenti,  del
corrispettivo  di connessione, in caso di ritardi nella realizzazione
delle  infrastrutture  di  connessione,  alla luce del fatto che tali
disposizioni  potrebbero  indurre i gestori di rete ad incrementare i
tempi  preventivati  per  la  realizzazione  delle  infrastrutture di
connessione oltre a quelli strettamente necessari, onde non incorrere
nel rischio di applicazione di dette disposizioni;
      c)  la  copertura  dei  costi conseguenti alla realizzazione di
interventi su reti elettriche esistenti, ai fini della connessione di
impianti  di  produzione  di  energia elettrica da fonti rinnovabili,
nell'ambito  dell'applicazione dell'art. 14, comma 14.5, della citata
deliberazione;
    le   disposizioni   di   cui   all'art.   14,  comma 14.1,  della
deliberazione  n.  281/05  sono qualificabili, sotto il profilo della
loro  natura  giuridica,  alla stregua di un indennizzo automatico di
cui  all'art. 2, comma 12, lettera g), della legge n. 481/1995 (ossia
di  un obbligo posto dall'Autorita' in capo ad un esercente avente ad
oggetto il pagamento all'utente di una determinata somma di denaro in
caso di inosservanza di condizioni contrattuali definite dalla stessa
Autorita);
  Ritenuto che sia opportuno:
    modificare e integrare la deliberazione n. 281/05, in ordine alle
esigenze  sopra  richiamate e, in particolare, riducendo la misura di
indennizzo   prevista   dall'art.   14,   comma 14.1,   della  citata
deliberazione  onde  evitare  il  rischio  di  incremento  dei  tempi
preventivati per la realizzazione delle infrastrutture di connessione
oltre a quelli strettamente necessari;
                              Delibera
  1.  di modificare l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' n.
281/05, come di seguito indicato:
    a. all'art. 13, il comma 13.5, e' sostituito dal seguente comma:
    «13.5  Nel  caso  in cui il soggetto richiedente si avvalga della
facolta'  di  cui all'art. 12, al medesimo sara' versato, dal gestore
di  rete  interessato dalla connessione, il corrispettivo di cui alla
tabella 2 allegata al presente provvedimento, secondo quanto previsto
dal   medesimo   gestore   di   rete  nelle  modalita'  e  condizioni
contrattuali  di  cui  all'art.  3 ed in un periodo non superiore a 5
anni dalla definizione della soluzione tecnica minima di dettaglio»;
    b. l'art. 14, comma 14.1, e' sostituito dal seguente comma:
    «14.1  In  caso  di  superamento dei tempi di realizzazione degli
impianti  e degli interventi di cui all'art. 8, comma 8.2, lettere a)
e  b),  il gestore di rete responsabile del ritardo versa al soggetto
richiedente  un  importo  pari  al  prodotto  tra il corrispettivo di
connessione e:
      a) il  rapporto  tra  il  numero  di  giorni  corrispondenti al
ritardo  accumulato  e  il  numero di giorni corrispondenti al citato
tempo  di  realizzazione  nel caso in cui detto rapporto sia minore o
uguale a 0,1;
      b) il  rapporto  tra  il  numero  di  giorni  corrispondenti al
ritardo  accumulato  e  il  numero di giorni corrispondenti al citato
tempo di realizzazione moltiplicato per 0,25 e aumentato di 0,075 nel
caso  in  cui  detto rapporto sia maggiore di 0,1 e minore o uguale a
0,5;
      c) 0,2  nel  caso  in  cui  il rapporto tra il numero di giorni
corrispondenti   al   ritardo   accumulato  e  il  numero  di  giorni
corrispondenti  al  citato tempo di realizzazione risulti maggiore di
0,5;
    c. all'art. 14, comma 14.5, lettera a), dopo il termine «13.2» e'
aggiunto il termine «,13.3, 13.4»;
  2. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della
sua pubblicazione;
  3. di     pubblicare     sul     sito    internet    dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)  il  testo  della  deliberazione n. 281/05,
come  risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il
presente provvedimento.

    Milano, 24 maggio 2006

                                                 Il presidente: Ortis